XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1559
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita presso ogni camera penale una sezione
penale arbitrale.
2. Alla sezione di cui al comma 1 è affidata la
valutazione dei reati perseguibili a querela di parte nonché
dei fatti giuridicamente rilevanti che, pur non essendo
considerati reati dalla legislazione vigente, afferiscano
comunque alla sfera dei diritti fondamentali
dell'individuo.
Art. 2.
1. La sezione penale arbitrale di cui all'articolo 1 è
presieduta dal presidente della camera penale presso la quale
la sezione stessa è istituita.
2. La sezione penale arbitrale è composta, in numero da
definire con apposito decreto del Ministro della giustizia nel
quale sono altresì indicati anche i criteri attinenti alla
durata dell'incarico, dagli iscritti all'Albo scelti dal
direttivo dell'Unione delle camere penali tra gli avvocati
dotati di maggiore esperienza, competenza ed equilibrio.
Art. 3.
1. Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il
presidente invita il soggetto o i soggetti ritenuti
responsabili di fatti di cui all'articolo 1 a rendere nota,
nel termine di venti giorni, la disponibilità ad accettare il
giudizio arbitrale. In caso di risposta positiva, il giudizio
arbitrale è avviato nei dieci giorni successivi.
Art. 4.
1. I procedimenti arbitrali promossi davanti alla sezione
penale arbitrale sono definiti in un'unica udienza.
2. Una seconda udienza può essere richiesta soltanto in
casi eccezionali. La seconda udienza deve comunque svolgersi
entro cinque giorni dalla prima.