XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1555
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita l'Agenzia per la promozione e la tutela
delle produzioni agroalimentari e vitivinicole nell'ambito del
Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito
denominata "Agenzia".
2. E' compito dell'Agenzia:
a) tutelare le produzioni italiane agroalimentari
nei confronti delle pratiche di concorrenza sleale con
particolare riferimento all'ingresso nel nostro Paese di
prodotti agricoli non rispondenti alle caratteristiche di
qualità e di sicurezza previste dalle norme vigenti per i
prodotti nazionali;
b) individuare le vie legali ed illegali che
consentono l'ingresso nel nostro Paese di prodotti agricoli e
vitivinicoli di bassa qualità e dannosi per la salute dei
cittadini e proporre tutte le misure amministrative e
legislative dirette ad eliminare tale fenomeno;
c) promuovere con la propria organizzazione ed in
concorso con le strutture dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE) la promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari e vitivinicole evidenziandone le
caratteristiche peculiari ed il livello qualitativo;
d) individuare tutte le azioni possibili ed
opportune per combattere il fenomeno dell'utilizzazione
abusiva o semi-abusiva di marchi di prodotti agroalimentari
italiani all'estero per prodotti esteri di qualità inferiore a
quella dei prodotti tipici italiani.
Art. 2.
1. L'Agenzia è diretta dal presidente e dal segretario
generale designati dal Ministro delle attività produttive e
dal Ministro delle politiche agricole e forestali sentito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonché il parere delle associazioni dei produttori
agricoli maggiormente rappresentative.
2. L'Agenzia utilizza personale distaccato dalle
amministrazioni dei Ministeri delle politiche agricole e
forestali, delle attività produttive e del lavoro e delle
politiche sociali.
3. L'Agenzia può assumere direttamente personale esterno
all'amministrazione di particolare esperienza nelle materie di
sua competenza.
4. Per le attività all'estero l'Agenzia utilizza personale
e strutture dell'ICE o dell'amministrazione degli affari
esteri, nonché delle ambasciate e dei consolati.
Art. 3.
1. L'attività dell'Agenzia è diretta al fine di promuovere
la penetrazione dei prodotti italiani agroalimentari e
vitivinicoli nei mercati più promettenti individuati
attraverso indagini di mercato, la partecipazione a mostre e
fiere, nonché le esportazioni delle aziende italiane in
particolare di piccole e medie dimensioni.
Art. 4.
1. L'Agenzia riferisce annualmente con un'apposita
relazione al Parlamento in merito alla attività svolta con
particolare riferimento alle azioni specifiche di tutela dei
prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani e di
penetrazione nei mercati esteri dei medesimi.
Art. 5.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione
della presente legge quantificati in lire 30 miliardi annue a
decorrere dal 2002 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.