XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1555




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita l'Agenzia per la promozione e la tutela delle produzioni agroalimentari e vitivinicole nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominata "Agenzia".
        2. E' compito dell'Agenzia:

            a) tutelare le produzioni italiane agroalimentari nei confronti delle pratiche di concorrenza sleale con particolare riferimento all'ingresso nel nostro Paese di prodotti agricoli non rispondenti alle caratteristiche di qualità e di sicurezza previste dalle norme vigenti per i prodotti nazionali;

            b) individuare le vie legali ed illegali che consentono l'ingresso nel nostro Paese di prodotti agricoli e vitivinicoli di bassa qualità e dannosi per la salute dei cittadini e proporre tutte le misure amministrative e legislative dirette ad eliminare tale fenomeno;

            c) promuovere con la propria organizzazione ed in concorso con le strutture dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) la promozione all'estero delle produzioni agroalimentari e vitivinicole evidenziandone le caratteristiche peculiari ed il livello qualitativo;

            d) individuare tutte le azioni possibili ed opportune per combattere il fenomeno dell'utilizzazione abusiva o semi-abusiva di marchi di prodotti agroalimentari italiani all'estero per prodotti esteri di qualità inferiore a quella dei prodotti tipici italiani.


Art. 2.

        1. L'Agenzia è diretta dal presidente e dal segretario generale designati dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro delle politiche agricole e forestali sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché il parere delle associazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative.
        2. L'Agenzia utilizza personale distaccato dalle amministrazioni dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.
        3. L'Agenzia può assumere direttamente personale esterno all'amministrazione di particolare esperienza nelle materie di sua competenza.
        4. Per le attività all'estero l'Agenzia utilizza personale e strutture dell'ICE o dell'amministrazione degli affari esteri, nonché delle ambasciate e dei consolati.


Art. 3.

        1. L'attività dell'Agenzia è diretta al fine di promuovere la penetrazione dei prodotti italiani agroalimentari e vitivinicoli nei mercati più promettenti individuati attraverso indagini di mercato, la partecipazione a mostre e fiere, nonché le esportazioni delle aziende italiane in particolare di piccole e medie dimensioni.


Art. 4.

        1. L'Agenzia riferisce annualmente con un'apposita relazione al Parlamento in merito alla attività svolta con particolare riferimento alle azioni specifiche di tutela dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani e di penetrazione nei mercati esteri dei medesimi.


Art. 5.

        1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge quantificati in lire 30 miliardi annue a decorrere dal 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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