XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1553




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, la regione Lazio può autorizzare l'apertura di una casa da gioco rispettivamente nei comuni di Palestrina e di Anzio.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla regione Lazio su richiesta dei comuni di Palestrina e di Anzio. L'autorizzazione è concessa per venti anni ed è rinnovabile.
        3. Nella richiesta di cui al comma 2 i sindaci dei comuni di Palestrina e di Anzio indicano quali strutture possono essere adibite a casa da gioco.


Art. 2.

        1. La regione Lazio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

                a) le disposizioni intese a salvaguardare la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

                b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

                c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

                d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

                e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

                f) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

                g) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.


Art. 3.

        1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

                a) il 50 per cento ai comuni di Palestrina e di Anzio, che destinano la metà dell'importo ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

                b) il 30 per cento all'amministrazione provinciale di Roma, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio, alla realizzazione di infrastrutture e al recupero dei beni artistici;

                c) il 20 per cento alla regione Lazio, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio, alla realizzazione di infrastrutture e al recupero dei beni artistici.

        2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dai comuni di Palestrina e di Anzio ogni anno entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.


Art. 4.

        1. Il presidente della giunta della regione Lazio, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico e della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
        2. Ai fini della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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