XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1553
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e
722 del codice penale, la regione Lazio può autorizzare
l'apertura di una casa da gioco rispettivamente nei comuni di
Palestrina e di Anzio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla
regione Lazio su richiesta dei comuni di Palestrina e di
Anzio. L'autorizzazione è concessa per venti anni ed è
rinnovabile.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 i sindaci dei comuni
di Palestrina e di Anzio indicano quali strutture possono
essere adibite a casa da gioco.
Art. 2.
1. La regione Lazio, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la
disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:
a) le disposizioni intese a salvaguardare la
tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa
da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i
minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione,
degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro
attività di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari ed opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il
controllo delle risultanze della gestione da parte degli
organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco;
f) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione;
g) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla
regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività
che vi si svolgono.
Art. 3.
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono
ripartiti come segue:
a) il 50 per cento ai comuni di Palestrina e di
Anzio, che destinano la metà dell'importo ad attività
promozionali turistiche o di tipo turistico altamente
qualificate;
b) il 30 per cento all'amministrazione provinciale
di Roma, che ne destina l'importo alla promozione turistica
nel proprio territorio, alla realizzazione di infrastrutture e
al recupero dei beni artistici;
c) il 20 per cento alla regione Lazio, che ne
destina l'importo alla promozione turistica nel proprio
territorio, alla realizzazione di infrastrutture e al recupero
dei beni artistici.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 è effettuato dai comuni di Palestrina e
di Anzio ogni anno entro un mese dall'approvazione del
bilancio da parte delle autorità di controllo.
Art. 4.
1. Il presidente della giunta della regione Lazio, in caso
di violazione delle norme di cui alla presente legge o del
regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento
delle quote di cui all'articolo 3, nonché in caso di
turbamento dell'ordine pubblico e della morale, può disporre
la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. Ai fini della relativa vigilanza da parte degli agenti
o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono
considerati pubblici.
3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui
all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, concernente la tassa di concessione
governativa.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.