XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1552
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli
imprenditori agricoli a titolo principale, titolari di
pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e
successive modificazioni, di importo pari o superiori al
trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno
integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del
trattamento minimo aumentato di un terzo.
Art. 2.
(Assegno integrativo).
1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è
reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dal medesimo
articolo, all'importo in pagamento, non è assorbibile
dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi
previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni, è soggetto alla
perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento
di pensione.
Art. 3.
(Decorrenza).
1. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal
mese successivo alla presentazione, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, della relativa domanda e costituisce
condizione di diritto acquisito fino alla data di entrata in
vigore della normativa di riordino del sistema
pensionistico.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 400 miliardi annue, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.