XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1552




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari o superiori al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.


Art. 2.

(Assegno integrativo).

        1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dal medesimo articolo, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.


Art. 3.

(Decorrenza).

        1. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



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