XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1538
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Composizione della sezione disciplinare). -
1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei
magistrati è attribuita ad una sezione composta da quindici
consiglieri di cui nove effettivi e sei supplenti.
2. Il vicepresidente del Consiglio superiore
presiede la sezione disciplinare. Gli altri otto componenti
sono: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di
Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di
legittimità; cinque magistrati con funzioni di merito.
3. I componenti supplenti della sezione disciplinare
sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio
effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati con
funzioni di merito; due componenti eletti dal Parlamento.
4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è
componente di diritto della sezione disciplinare; gli altri
componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio
superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per
scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti
il Consiglio. In caso di parità dei voti tra gli appartenenti
alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra
quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi,
quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è
chiamato a sostituire.
6. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio
superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione
disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
7. La sezione disciplinare si divide in tre collegi,
il primo presieduto dal vicepresidente e gli altri dai
componenti eletti del Parlamento. I collegi decidono sui
procedimenti ad essi assegnati.
8. Ai collegi sono assegnati i procedimenti
disciplinari con sistema automatico, a prescindere dal
merito.
9. I componenti del collegio sono estratti a sorte
ogni sei mesi.
10. La sezione disciplinare decide nel suo
plenum:
a) in caso di rinvio da parte delle sezioni unite
civili della Corte di cassazione;
b) in caso di revisione del procedimento
disciplinare di cui all'articolo 37 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
c) quando il presidente del Consiglio superiore o
il presidente della sezione disciplinare ritengano conveniente
che il procedimento si svolga davanti alla sezione
disciplinare, data la speciale importanza delle questioni.
11. Le funzioni di pubblico ministero presso la
sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale
presso la Corte di cassazione".
Art. 2.
1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
modificato dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1975, n.
695, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Consiglio superiore può delegare la decisione su
determinate materie alle singole commissioni determinando i
tempi di efficacia della delega".
Art. 3.
1. Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo
1958, n. 195, introdotto
dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è
sostituito dal seguente:
"Dinanzi alla sezione disciplinare e davanti ai collegi il
dibattito si svolge in pubblica udienza, salvo che non si
versi nelle condizioni per procedere a porte chiuse di cui al
codice di procedura penale".
Art. 4.
1. All'articolo 31, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, dopo le
parole: "riferire al Consiglio" sono inserite le seguenti: "e
le altre che possono essere delegate dal Consiglio stesso".