XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1538




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. (Composizione della sezione disciplinare). - 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione composta da quindici consiglieri di cui nove effettivi e sei supplenti.
            2. Il vicepresidente del Consiglio superiore presiede la sezione disciplinare. Gli altri otto componenti sono: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; cinque magistrati con funzioni di merito.
            3. I componenti supplenti della sezione disciplinare sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati con funzioni di merito; due componenti eletti dal Parlamento.
            4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione disciplinare; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità dei voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
            5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.
            6. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
            7. La sezione disciplinare si divide in tre collegi, il primo presieduto dal vicepresidente e gli altri dai componenti eletti del Parlamento. I collegi decidono sui procedimenti ad essi assegnati.
            8. Ai collegi sono assegnati i procedimenti disciplinari con sistema automatico, a prescindere dal merito.
            9. I componenti del collegio sono estratti a sorte ogni sei mesi.
            10. La sezione disciplinare decide nel suo plenum:

                a) in caso di rinvio da parte delle sezioni unite civili della Corte di cassazione;

                b) in caso di revisione del procedimento disciplinare di cui all'articolo 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

                c) quando il presidente del Consiglio superiore o il presidente della sezione disciplinare ritengano conveniente che il procedimento si svolga davanti alla sezione disciplinare, data la speciale importanza delle questioni.

            11. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione".


Art. 2.

        1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il Consiglio superiore può delegare la decisione su determinate materie alle singole commissioni determinando i tempi di efficacia della delega".


Art. 3.

        1. Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:

        "Dinanzi alla sezione disciplinare e davanti ai collegi il dibattito si svolge in pubblica udienza, salvo che non si versi nelle condizioni per procedere a porte chiuse di cui al codice di procedura penale".


Art. 4.

        1. All'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, dopo le parole: "riferire al Consiglio" sono inserite le seguenti: "e le altre che possono essere delegate dal Consiglio stesso".



Frontespizio Relazione