XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1531
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I magistrati onorari di tribunale, già addetti quali
vice pretori onorari in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, conservano l'incarico a tempo
indeterminato, comunque non oltre il sessantacinquesimo anno
di età a condizione che:
a) abbiano esercitato le funzioni giudiziarie per
almeno dieci anni;
b) non esercitino, né abbiano mai esercitato
durante l'incarico, la professione forense o altra attività
retribuita;
c) siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti per l'accesso dall'esterno nei ruoli della
magistratura e non abbiano superato il cinquantesimo anno di
età.
Art. 2.
1. I magistrati onorari di cui all'articolo 1 conservano
il proprio incarico a tempo indeterminato presso la sede di
servizio del tribunale e fino al sessantacinquesimo anno di
età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre
revocare l'incarico con provvedimento motivato.
Art. 3.
1. Ai magistrati onorari di cui all'articolo 1 è
corrisposto lo stipendio spettante agli uditori giudiziari con
funzioni, con tutte le indennità previste a favore del
personale dell'amministrazione giudiziaria.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede a carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del
Ministero della giustizia.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti
dalla presente legge avviene a mezzo di attestazione
rilasciata dal presidente del tribunale o, se il tribunale è
costituito in sezioni, dal presidente che dirige la sezione,
presso cui i magistrati onorari di cui all'articolo 1 prestano
servizio, con l'indicazione degli affari trattati e delle
udienze tenute durante i dieci anni di attività.