XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1527
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "distributore locale di quotidiani e
periodici" colui che diffonde pubblicazioni quotidiane e
periodiche di prodotti esclusivamente di stampa,
commercializzati in una zona determinata con diritto di
esclusiva, o cura l'organizzazione del trasporto per la
consegna ed il ritiro della resa di tali prodotti alle
rivendite comprese nella zona assegnata ed incassa il prezzo
delle copie vendute;
b) per "preponente" o "distributore nazionale"
l'editore o il distributore di quotidiani e periodici, con
mandato a diffondere su base nazionale o regionale;
c) per "rivenditore" colui che è autorizzato a
vendere al pubblico dei consumatori le pubblicazioni
quotidiane e periodiche.
Art. 2.
1. Al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che intendono
esercitare l'attività di distributore locale di quotidiani e
periodici.
2. Possono richiedere l'iscrizione al registro di cui al
comma 1 coloro che sono in possesso dei requisiti, stabiliti
con decreto del Ministro delle attività produttive, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. L'esercizio dell'attività di distributore locale è
svolto in esclusiva in una zona determinata ed è soggetto
esclusivamente a contrattazione nazionale tra le parti. Il
contratto è stipulato tra le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative degli editori e distributori
nazionali e dei distributori locali.
2. Per l'esercizio della attività di diffusione, il
preponente è tenuto a comunicare al distributore locale le
necessarie istruzioni ed a fornire le informazioni concernenti
le condizioni del mercato nella zona assegnata, nonché ogni
ulteriore notizia utile per valutare l'entità del giro di
affari di pertinenza del singolo distributore.
3. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere
indicati:
a) le modalità ed i tempi della riscossione dei
crediti del preponente originati dalla vendita dei prodotti
diffusi, qualora il servizio di riscossione sia espressamente
affidato al distributore locale. Il rischio di incasso va
previsto in ogni caso a carico del preponente; il distributore
locale ha diritto di ritenzione e di soddisfazione in
privilegio sulle somme a qualunque titolo dovute all'editore e
distributore nazionale, per i crediti verso i rivenditori in
mora nel pagamento dei giornali quotidiani e periodici;
b) la misura delle provvigioni dovute al
distributore locale per le vendite conseguite nonché per le
vendite indirette, con esclusione degli abbonamenti,
effettuate nelle zone assegnategli, da ritenere, su base di
rendiconto, mensilmente, in occasione del versamento delle
somme riscosse per conto degli editori e distributori
nazionali;
c) il diritto di informazione riguardo al volume
delle operazioni commerciali dell'editore e distributore
nazionale delle vendite effettuate nella zona assegnata al
distributore locale;
d) la messa a carico degli editori e dei
distributori nazionali del rimborso integrale al distributore
locale dei costi del trasporto degli stampati in consegna e
del ritiro ai punti vendita;
e) la durata del contratto individuale fra
distributore locale ed editori e distributori nazionali non
inferiore a quattro anni, i suoi rinnovi taciti nonché le
modalità e i termini di disdetta intimabile solo per giusta
causa;
f) l'indennità in caso di cessazione del rapporto,
commisurata ad un'equa percentuale dell'importo delle vendite,
anche indirette, conseguite nella zona, calcolato sul prezzo
di copertina per il periodo di durata del rapporto;
g) gli orari di ricevimento delle pubblicazioni al
magazzino del distributore locale e la previsione di uno
speciale corrispettivo in favore del distributore locale, per
particolari esigenze distributive, richieste dall'editore e
dal distributore nazionale che comportino maggiori costi
rispetto a quelli ordinari;
h) l'entità delle copie occorrenti alle singole
rivendite, calcolata sulla base dei dati diffusionali rilevati
dal distributore locale ogni trimestre; il corrispettivo, in
favore del distributore locale, per le forniture di prodotto
eccedenti l'entità stabilita dalle parti;
i) le modalità di addebito, salvo resa, ai singoli
rivenditori;
l) l'indennità per il servizio di incasso presso i
punti vendita, che tenga conto anche del connesso rischio,
quando la riscossione sia affidata al distributore locale;
m) la restituzione del reso;
n) l'emissione di un estratto conto per ogni
singolo rivenditore a cadenza periodica e comunque entro un
termine stabilito;
o) il diritto di esclusiva del distributore locale
nella zona in cui opera;
p) la previsione dei corrispettivi dovuti al
distributore locale per lo svolgimento di attività e di
servizi diversi dalla diffusione ma ad essa accessori.
Art. 4.
1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando quanto disposto dal comma 4
dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, alla
commissione partecipano, altresì, di diritto i distributori
locali dei quotidiani e periodici ed i rivenditori tramite le
loro organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative. La
commissione è integrata da rappresentanti di altre categorie
di volta in volta interessate ai temi in discussione e può
avvalersi della collaborazione di esperti".