XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1527




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della presente legge si intende:

                a) per "distributore locale di quotidiani e periodici" colui che diffonde pubblicazioni quotidiane e periodiche di prodotti esclusivamente di stampa, commercializzati in una zona determinata con diritto di esclusiva, o cura l'organizzazione del trasporto per la consegna ed il ritiro della resa di tali prodotti alle rivendite comprese nella zona assegnata ed incassa il prezzo delle copie vendute;

                b) per "preponente" o "distributore nazionale" l'editore o il distributore di quotidiani e periodici, con mandato a diffondere su base nazionale o regionale;

                c) per "rivenditore" colui che è autorizzato a vendere al pubblico dei consumatori le pubblicazioni quotidiane e periodiche.


Art. 2.

        1. Al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che intendono esercitare l'attività di distributore locale di quotidiani e periodici.
        2. Possono richiedere l'iscrizione al registro di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei requisiti, stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. L'esercizio dell'attività di distributore locale è svolto in esclusiva in una zona determinata ed è soggetto esclusivamente a contrattazione nazionale tra le parti. Il contratto è stipulato tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli editori e distributori nazionali e dei distributori locali.
        2. Per l'esercizio della attività di diffusione, il preponente è tenuto a comunicare al distributore locale le necessarie istruzioni ed a fornire le informazioni concernenti le condizioni del mercato nella zona assegnata, nonché ogni ulteriore notizia utile per valutare l'entità del giro di affari di pertinenza del singolo distributore.
        3. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere indicati:

                a) le modalità ed i tempi della riscossione dei crediti del preponente originati dalla vendita dei prodotti diffusi, qualora il servizio di riscossione sia espressamente affidato al distributore locale. Il rischio di incasso va previsto in ogni caso a carico del preponente; il distributore locale ha diritto di ritenzione e di soddisfazione in privilegio sulle somme a qualunque titolo dovute all'editore e distributore nazionale, per i crediti verso i rivenditori in mora nel pagamento dei giornali quotidiani e periodici;

                b) la misura delle provvigioni dovute al distributore locale per le vendite conseguite nonché per le vendite indirette, con esclusione degli abbonamenti, effettuate nelle zone assegnategli, da ritenere, su base di rendiconto, mensilmente, in occasione del versamento delle somme riscosse per conto degli editori e distributori nazionali;

                c) il diritto di informazione riguardo al volume delle operazioni commerciali dell'editore e distributore nazionale delle vendite effettuate nella zona assegnata al distributore locale;

                d) la messa a carico degli editori e dei distributori nazionali del rimborso integrale al distributore locale dei costi del trasporto degli stampati in consegna e del ritiro ai punti vendita;

                e) la durata del contratto individuale fra distributore locale ed editori e distributori nazionali non inferiore a quattro anni, i suoi rinnovi taciti nonché le modalità e i termini di disdetta intimabile solo per giusta causa;

                f) l'indennità in caso di cessazione del rapporto, commisurata ad un'equa percentuale dell'importo delle vendite, anche indirette, conseguite nella zona, calcolato sul prezzo di copertina per il periodo di durata del rapporto;

                g) gli orari di ricevimento delle pubblicazioni al magazzino del distributore locale e la previsione di uno speciale corrispettivo in favore del distributore locale, per particolari esigenze distributive, richieste dall'editore e dal distributore nazionale che comportino maggiori costi rispetto a quelli ordinari;

                h) l'entità delle copie occorrenti alle singole rivendite, calcolata sulla base dei dati diffusionali rilevati dal distributore locale ogni trimestre; il corrispettivo, in favore del distributore locale, per le forniture di prodotto eccedenti l'entità stabilita dalle parti;

                i) le modalità di addebito, salvo resa, ai singoli rivenditori;

                l) l'indennità per il servizio di incasso presso i punti vendita, che tenga conto anche del connesso rischio, quando la riscossione sia affidata al distributore locale;

                m) la restituzione del reso;

                n) l'emissione di un estratto conto per ogni singolo rivenditore a cadenza periodica e comunque entro un termine stabilito;

                o) il diritto di esclusiva del distributore locale nella zona in cui opera;

                p) la previsione dei corrispettivi dovuti al distributore locale per lo svolgimento di attività e di servizi diversi dalla diffusione ma ad essa accessori.

Art. 4.

        1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

        "2. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, alla commissione partecipano, altresì, di diritto i distributori locali dei quotidiani e periodici ed i rivenditori tramite le loro organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative. La commissione è integrata da rappresentanti di altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e può avvalersi della collaborazione di esperti".



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