XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1522




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione sperimentale e finalitā
del servizio di psicologia scolastica).


        1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito del territorio di loro competenza, provvedono ad istituire il servizio di psicologia scolastica per un triennio in forma sperimentale.
        2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione.
        3. Scopo del servizio di psicologia scolastica, quale supporto all'attivitā delle singole istituzioni scolastiche, č di contribuire mediante l'intervento dello psicologo consulente a sostenere lo sviluppo della personalitā dell'alunno, alla prevenzione dei disagi psico-sociali e relazionali dell'etā evolutiva, al miglioramento della vita scolastica, al complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie.
        4. Per la sperimentazione di cui al presente articolo č istituito un comitato tecnico-scientifico composto da due professori universitari, uno di psicologia ed uno di pedagogia, con comprovate competenze in campo psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi delle rispettive facoltā, da due psicologi designati dal consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da due psicologi designati dalle associazioni scientifiche accreditate nel campo psico-socio-educativo, da quattro delegati degli ordini degli psicologi regionali, designati dal consiglio nazionale dell'ordine, tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo psico-socio-educativo e che siano rappresentativi delle aree del nord, del centro, del sud e delle isole del Paese, da due dirigenti scolastici, da due docenti, da un dirigente designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca.
        5. Il comitato tecnico-scientifico fornisce il supporto tecnico-scientifico alle sezioni regionali del servizio di psicologia scolastica, avvia la sperimentazione, ne verifica l'andamento e ne valuta i risultati. Al termine del triennio di sperimentazione č indetta dal Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca una conferenza nazionale per la valutazione dei risultati e per i conseguenti provvedimenti. Gli esiti della sperimentazione e le valutazioni emerse nella conferenza nazionale costituiscono oggetto di una relazione alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del conseguente parere.


Art. 2.

(Ambito operativo
dello psicologo consulente).

        1. Lo psicologo consulente opera negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, assicurando una presenza continuativa nel corso dell'anno scolastico.
        2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, con proprio decreto, individua il rapporto numerico ottimale tra consulenti ed istituti sulla base del numero degli alunni e delle caratteristiche degli istituti scolastici.


Art. 3.

(Compiti dello psicologo consulente).

        1. Lo psicologo consulente svolge i seguenti compiti:

            a) consulenza ai docenti, agli organi collegiali ed al capo d'istituto sulle problematiche di ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell'attivitā didattica e formativa;

            b) consulenza alle famiglie, che ne facciano richiesta, in tema di sviluppo dei minori e di rapporto con i figli;
            c) consulenza agli studenti e ai gruppi di classi che ne facciano richiesta;

            d) informazione agli insegnanti in tema di sviluppo psicologico degli studenti;

            e) collaborazione con gli organi collegiali della scuola per la programmazione e l'attuazione di specifici progetti di intervento preventivo, formativo e di orientamento;

            f) ascolto, informazione agli studenti, orientamento agli studi e alla scelta professionale.

        2. Lo psicologo consulente svolge la propria attivitā professionale sulla base di un rapporto con gruppi di soggetti, oppure, ove necessario, con rapporto individuale.


Art. 4.

(Coordinamento con altri
servizi di sostegno).

        1. Ciascun istituto scolastico provvede, nell'esercizio della autonomia e del progetto educativo d'istituto, all'integrazione dello psicologo consulente con altre figure professionali eventualmente operanti nell'ambito scolastico.
        2. Lo psicologo consulente opera in funzione di coordinamento con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio.
        3. Lo psicologo consulente individua i casi di disagio psicologico e provvede, ove necessario, ad indirizzarli presso le strutture sanitarie e di sostegno presenti sul territorio.


Art. 5.

(Reclutamento e retribuzione).

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca emana i bandi di concorso necessari per il reclutamento degli psicologi consulenti.
        2. Possono accedere al ruolo di consulente i laureati in psicologia abilitati all'esercizio della professione di psicologo ed iscritti agli ordini professionali. L'inquadramento professionale ed il trattamento economico degli psicologi consulenti č definito in base alla contrattazione collettiva.
        3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca dispone l'assegnazione a ciascuna sezione regionale del servizio di cui all'articolo 1 di personale appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle esigenze del servizio.


Art. 6.

(Programmazione e verifica).

        1. Il servizio di psicologia scolastica si articola in nuclei esecutivi operanti nei singoli istituti scolastici, secondo i criteri distributivi individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca sulla base delle indicazioni dei consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), d'intesa con gli ordini professionali degli psicologi.
        2. In ciascun nucleo esecutivo č nominato uno psicologo coordinatore, il quale provvede ad assegnare i consulenti agli istituti scolastici sulla base della pluralitā delle specifiche competenze, e svolge attivitā di coordinamento degli interventi in itinere.
        3. Ciascun IRRE provvede alla costituzione di appositi gruppi di psicologi coordinatori, al fine di assicurare a livello distrettuale, provinciale e regionale, i seguenti adempimenti:

            a) programmazione degli interventi;

            b) coordinamento fra i nuclei esecutivi;

            c) valutazione sull'efficacia dell'attivitā svolta, sulla base delle relazioni dei coordinatori dei gruppi.

        4. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca č istituito un coordinamento nazionale dei servizi regionali di psicologia scolastica, incaricato di individuare, di intesa con gli ordini professionali degli psicologi, le linee di programmazione ed i criteri operativi degli interventi. Il coordinamento nazionale organizza una conferenza annuale sul disagio psicologico nell'etā evolutiva, con particolare attenzione alla situazione del rapporto tra i minori ed il sistema scolastico.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi annue per il triennio 2002-2004, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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