XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1522
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione sperimentale e finalitā
del servizio di psicologia scolastica).
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito del
territorio di loro competenza, provvedono ad istituire il
servizio di psicologia scolastica per un triennio in forma
sperimentale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente
legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive
norme di attuazione.
3. Scopo del servizio di psicologia scolastica, quale
supporto all'attivitā delle singole istituzioni scolastiche, č
di contribuire mediante l'intervento dello psicologo
consulente a sostenere lo sviluppo della personalitā
dell'alunno, alla prevenzione dei disagi psico-sociali e
relazionali dell'etā evolutiva, al miglioramento della vita
scolastica, al complessivo benessere degli alunni, degli
operatori scolastici e delle famiglie.
4. Per la sperimentazione di cui al presente articolo č
istituito un comitato tecnico-scientifico composto da due
professori universitari, uno di psicologia ed uno di
pedagogia, con comprovate competenze in campo
psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi
delle rispettive facoltā, da due psicologi designati dal
consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da due
psicologi designati dalle associazioni scientifiche
accreditate nel campo psico-socio-educativo, da quattro
delegati degli ordini degli psicologi regionali, designati dal
consiglio nazionale dell'ordine, tra coloro che hanno maturato
esperienza nel campo psico-socio-educativo e che siano
rappresentativi delle aree del nord, del centro, del sud e
delle isole del Paese, da due dirigenti scolastici, da due
docenti, da un dirigente designati dal
Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca.
5. Il comitato tecnico-scientifico fornisce il supporto
tecnico-scientifico alle sezioni regionali del servizio di
psicologia scolastica, avvia la sperimentazione, ne verifica
l'andamento e ne valuta i risultati. Al termine del triennio
di sperimentazione č indetta dal Ministero dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca una conferenza nazionale per
la valutazione dei risultati e per i conseguenti
provvedimenti. Gli esiti della sperimentazione e le
valutazioni emerse nella conferenza nazionale costituiscono
oggetto di una relazione alle competenti Commissioni
parlamentari per l'espressione del conseguente parere.
Art. 2.
(Ambito operativo
dello psicologo consulente).
1. Lo psicologo consulente opera negli istituti scolastici
di ogni ordine e grado, assicurando una presenza continuativa
nel corso dell'anno scolastico.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della
ricerca, con proprio decreto, individua il rapporto numerico
ottimale tra consulenti ed istituti sulla base del numero
degli alunni e delle caratteristiche degli istituti
scolastici.
Art. 3.
(Compiti dello psicologo consulente).
1. Lo psicologo consulente svolge i seguenti compiti:
a) consulenza ai docenti, agli organi collegiali
ed al capo d'istituto sulle problematiche di ordine
psicologico e relazionale connesse allo svolgimento
dell'attivitā didattica e formativa;
b) consulenza alle famiglie, che ne facciano
richiesta, in tema di sviluppo dei minori e di rapporto con i
figli;
c) consulenza agli studenti e ai gruppi di classi
che ne facciano richiesta;
d) informazione agli insegnanti in tema di
sviluppo psicologico degli studenti;
e) collaborazione con gli organi collegiali della
scuola per la programmazione e l'attuazione di specifici
progetti di intervento preventivo, formativo e di
orientamento;
f) ascolto, informazione agli studenti,
orientamento agli studi e alla scelta professionale.
2. Lo psicologo consulente svolge la propria attivitā
professionale sulla base di un rapporto con gruppi di
soggetti, oppure, ove necessario, con rapporto individuale.
Art. 4.
(Coordinamento con altri
servizi di sostegno).
1. Ciascun istituto scolastico provvede, nell'esercizio
della autonomia e del progetto educativo d'istituto,
all'integrazione dello psicologo consulente con altre figure
professionali eventualmente operanti nell'ambito
scolastico.
2. Lo psicologo consulente opera in funzione di
coordinamento con i servizi socio-sanitari presenti sul
territorio.
3. Lo psicologo consulente individua i casi di disagio
psicologico e provvede, ove necessario, ad indirizzarli presso
le strutture sanitarie e di sostegno presenti sul
territorio.
Art. 5.
(Reclutamento e retribuzione).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della
ricerca emana i bandi di concorso necessari per il
reclutamento degli psicologi consulenti.
2. Possono accedere al ruolo di consulente i laureati in
psicologia abilitati all'esercizio
della professione di psicologo ed iscritti agli ordini
professionali. L'inquadramento professionale ed il trattamento
economico degli psicologi consulenti č definito in base alla
contrattazione collettiva.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della
ricerca dispone l'assegnazione a ciascuna sezione regionale
del servizio di cui all'articolo 1 di personale appartenente
ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle
esigenze del servizio.
Art. 6.
(Programmazione e verifica).
1. Il servizio di psicologia scolastica si articola in
nuclei esecutivi operanti nei singoli istituti scolastici,
secondo i criteri distributivi individuati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca sulla base
delle indicazioni dei consigli direttivi degli Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE), d'intesa con gli ordini
professionali degli psicologi.
2. In ciascun nucleo esecutivo č nominato uno psicologo
coordinatore, il quale provvede ad assegnare i consulenti agli
istituti scolastici sulla base della pluralitā delle
specifiche competenze, e svolge attivitā di coordinamento
degli interventi in itinere.
3. Ciascun IRRE provvede alla costituzione di appositi
gruppi di psicologi coordinatori, al fine di assicurare a
livello distrettuale, provinciale e regionale, i seguenti
adempimenti:
a) programmazione degli interventi;
b) coordinamento fra i nuclei esecutivi;
c) valutazione sull'efficacia dell'attivitā
svolta, sulla base delle relazioni dei coordinatori dei
gruppi.
4. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca č istituito un coordinamento
nazionale dei servizi regionali di psicologia scolastica,
incaricato di individuare, di intesa con gli
ordini professionali degli psicologi, le linee di
programmazione ed i criteri operativi degli interventi. Il
coordinamento nazionale organizza una conferenza annuale sul
disagio psicologico nell'etā evolutiva, con particolare
attenzione alla situazione del rapporto tra i minori ed il
sistema scolastico.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8 miliardi annue per il triennio
2002-2004, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.