XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1521
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. Al Titolo VII della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è aggiunto il
seguente articolo:
"Art. 54-bis. Per l'adozione di un nuovo Statuto
speciale ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, il
Consiglio regionale può deliberare, con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'istituzione di una
Assemblea Costituente regionale. In tale caso, il potere di
iniziativa legislativa di cui all'articolo 71 della
Costituzione e all'articolo 54 del presente Statuto è
esercitato, nella materia statutaria, dall'Assemblea
Costituente regionale e il nuovo Statuto è adottato con le
procedure stabilite dall'articolo 138 della Costituzione e dal
presente articolo.
Il nuovo Statuto speciale non deve contrastare con il
principio di indivisibilità della Repubblica. Non si
considerano contrastanti con l'indivisibilità della Repubblica
le disposizioni statutarie volte a definire i rapporti tra
Stato e Regione secondo princìpi federalisti in un quadro di
solidarietà nazionale.
L'Assemblea Costituente regionale è eletta a suffragio
universale e diretto, con sistema proporzionale, secondo
modalità disciplinate dalla legge istitutiva, che determina la
composizione dell'Assemblea in un numero compreso fra i trenta
e i sessanta componenti, stabilisce i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità e le norme fondamentali di organizzazione e
di funzionamento dell'Assemblea. L'Assemblea Costituente
regionale elegge un Presidente ed un Ufficio di presidenza,
composto secondo criteri di proporzionalità, e adotta un
proprio regolamento interno.
Le proposte di legge in materia statutaria possono essere
presentate all'Assemblea Costituente regionale da ciascuno dei
suoi componenti. Possono presentare proposte all'Assemblea
Costituente, entro trenta giorni dal suo insediamento, i
consiglieri regionali e la Giunta regionale; sono trasmesse
all'esame dell'Assemblea Costituente le proposte di legge di
iniziativa popolare in materia di revisione statutaria
eventualmente presentate al Consiglio regionale entro il
medesimo termine.
Entro sei mesi dall'insediamento l'Assemblea Costituente
regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti gli
articoli del nuovo Statuto speciale e trasmette l'articolato
al Consiglio regionale, che entro i successivi quarantacinque
giorni ha facoltà di formulare osservazioni e proposte sul
nuovo Statuto. Entro i successivi trenta giorni l'Assemblea
Costituente esamina le eventuali proposte modificative
trasmesse dal Consiglio regionale, approva definitivamente il
nuovo Statuto speciale a maggioranza assoluta dei propri
componenti e lo trasmette al Parlamento. La legge regionale
istitutiva può dettare norme in materia di perentorietà dei
termini per le attività dell'Assemblea previste dal presente
comma e dal sesto comma.
Qualora le Commissioni parlamentari competenti, durante
l'esame antecedente la prima deliberazione di cui all'articolo
138 della Costituzione, formulino osservazioni sul nuovo
Statuto, l'Assemblea Costituente delibera entro trenta giorni
dal ricevimento delle stesse, a maggioranza assoluta dei
componenti, gli eventuali emendamenti e li trasmette alle
Camere, dandone contestuale comunicazione al Consiglio
regionale.
Le Camere possono approvare il nuovo Statuto speciale
senza modificazioni rispetto al testo trasmesso dall'Assemblea
Costituente regionale, ovvero possono respingerlo.
La legge costituzionale di approvazione dello Statuto
speciale non è sottoposta a referendum nazionale.
L'Assemblea Costituente resta in carica per dodici mesi
dal suo insediamento, salvo che il Consiglio regionale, in
relazione agli adempimenti di cui al sesto comma, non ne
deliberi, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, la proroga per un periodo non superiore a sei
mesi. Decorsi i predetti termini, tutte le funzioni
dell'Assemblea Costituente sono esercitate dal Consiglio
regionale. Si applicano anche in tale caso le disposizioni di
cui al presente articolo in ordine alla procedura di
approvazione parlamentare del nuovo Statuto.