XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1521




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

        1. Al Titolo VII della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è aggiunto il seguente articolo:

        "Art. 54-bis. Per l'adozione di un nuovo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, il Consiglio regionale può deliberare, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'istituzione di una Assemblea Costituente regionale. In tale caso, il potere di iniziativa legislativa di cui all'articolo 71 della Costituzione e all'articolo 54 del presente Statuto è esercitato, nella materia statutaria, dall'Assemblea Costituente regionale e il nuovo Statuto è adottato con le procedure stabilite dall'articolo 138 della Costituzione e dal presente articolo.
        Il nuovo Statuto speciale non deve contrastare con il principio di indivisibilità della Repubblica. Non si considerano contrastanti con l'indivisibilità della Repubblica le disposizioni statutarie volte a definire i rapporti tra Stato e Regione secondo princìpi federalisti in un quadro di solidarietà nazionale.
        L'Assemblea Costituente regionale è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale, secondo modalità disciplinate dalla legge istitutiva, che determina la composizione dell'Assemblea in un numero compreso fra i trenta e i sessanta componenti, stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'Assemblea. L'Assemblea Costituente regionale elegge un Presidente ed un Ufficio di presidenza, composto secondo criteri di proporzionalità, e adotta un proprio regolamento interno.
        Le proposte di legge in materia statutaria possono essere presentate all'Assemblea Costituente regionale da ciascuno dei suoi componenti. Possono presentare proposte all'Assemblea Costituente, entro trenta giorni dal suo insediamento, i consiglieri regionali e la Giunta regionale; sono trasmesse all'esame dell'Assemblea Costituente le proposte di legge di iniziativa popolare in materia di revisione statutaria eventualmente presentate al Consiglio regionale entro il medesimo termine.
        Entro sei mesi dall'insediamento l'Assemblea Costituente regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti gli articoli del nuovo Statuto speciale e trasmette l'articolato al Consiglio regionale, che entro i successivi quarantacinque giorni ha facoltà di formulare osservazioni e proposte sul nuovo Statuto. Entro i successivi trenta giorni l'Assemblea Costituente esamina le eventuali proposte modificative trasmesse dal Consiglio regionale, approva definitivamente il nuovo Statuto speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e lo trasmette al Parlamento. La legge regionale istitutiva può dettare norme in materia di perentorietà dei termini per le attività dell'Assemblea previste dal presente comma e dal sesto comma.
        Qualora le Commissioni parlamentari competenti, durante l'esame antecedente la prima deliberazione di cui all'articolo 138 della Costituzione, formulino osservazioni sul nuovo Statuto, l'Assemblea Costituente delibera entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, a maggioranza assoluta dei componenti, gli eventuali emendamenti e li trasmette alle Camere, dandone contestuale comunicazione al Consiglio regionale.
        Le Camere possono approvare il nuovo Statuto speciale senza modificazioni rispetto al testo trasmesso dall'Assemblea Costituente regionale, ovvero possono respingerlo.
        La legge costituzionale di approvazione dello Statuto speciale non è sottoposta a referendum nazionale.
        L'Assemblea Costituente resta in carica per dodici mesi dal suo insediamento, salvo che il Consiglio regionale, in relazione agli adempimenti di cui al sesto comma, non ne deliberi, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la proroga per un periodo non superiore a sei mesi. Decorsi i predetti termini, tutte le funzioni dell'Assemblea Costituente sono esercitate dal Consiglio regionale. Si applicano anche in tale caso le disposizioni di cui al presente articolo in ordine alla procedura di approvazione parlamentare del nuovo Statuto.



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