XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1520
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, è integrato dal sindaco del
comune di Cavallino Treporti, o da un suo delegato.
Conseguentemente, alla medesima legge n. 798 del 1984, e
successive modificazioni, le parole: "comuni di Venezia e
Chioggia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente:
"comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti".
Art. 2.
1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia,
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973,
n. 171, è integrata da un rappresentante del comune di
Cavallino Treporti eletto dal consiglio comunale.
Conseguentemente, all'articolo 2, quarto comma, della citata
legge n. 171 del 1973, dopo le parole: "sindaco di Chioggia,"
sono inserite le seguenti: "sindaco di Cavallino Treporti" e
all'articolo 5, primo comma, della medesima legge n. 171 del
1973, dopo il quattordicesimo capoverso, è inserito il
seguente: "un rappresentante del comune di Cavallino Treporti,
eletto dal consiglio comunale;".
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991,
n. 360, dopo le parole: "dal comune di Venezia" sono inserite
le seguenti: ", dal comune di Cavallino Treporti".