XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1520




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è integrato dal sindaco del comune di Cavallino Treporti, o da un suo delegato. Conseguentemente, alla medesima legge n. 798 del 1984, e successive modificazioni, le parole: "comuni di Venezia e Chioggia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: "comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti".


Art. 2.

        1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata da un rappresentante del comune di Cavallino Treporti eletto dal consiglio comunale. Conseguentemente, all'articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 171 del 1973, dopo le parole: "sindaco di Chioggia," sono inserite le seguenti: "sindaco di Cavallino Treporti" e all'articolo 5, primo comma, della medesima legge n. 171 del 1973, dopo il quattordicesimo capoverso, è inserito il seguente: "un rappresentante del comune di Cavallino Treporti, eletto dal consiglio comunale;".


Art. 3.

        1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo le parole: "dal comune di Venezia" sono inserite le seguenti: ", dal comune di Cavallino Treporti".



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