XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1517
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, per un triennio a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulla povertà, di seguito denominata "Commissione",
con il compito di effettuare le ricerche e le rilevazioni
occorrenti per l'indagine sulla povertà in Italia e di
delineare strategie e soluzioni operative per fare fronte al
fenomeno.
2. La Commissione è composta da quattordici deputati e
quattordici senatori nominati dai Presidenti dei due rami del
Parlamento, su designazione dei presidenti dei gruppi
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di
ciascun gruppo, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo.
3. Il presidente della Commissione è nominato di intesa
dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Art. 2.
1. La Commissione ha il compito di:
a) effettuare le ricerche e le rilevazioni
occorrenti per l'indagine sulla povertà in Italia;
b) promuovere la conoscenza delle ricerche e delle
rilevazioni di cui alla lettera a) nelle istituzioni e
nell'opinione pubblica;
c) riferire alle Camere, con cadenza almeno
annuale, i risultati della propria attività e formulare
osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione
vigente, nonché avanzare proposte e soluzioni operative per
rimuovere le cause e le conseguenze della povertà.
Art. 3.
1. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può
avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e di tutte le amministrazioni
pubbliche.
2. La Commissione può altresì stipulare convenzioni con
istituti di ricerca ed enti privati specializzati nella
materia.
3. La Commissione può avvalersi anche della collaborazione
di esperti, estranei al personale delle Camere, rimettendone
la scelta all'ufficio di presidenza di cui all'articolo 4,
comma 1.
Art. 4.
1. La Commissione è convocata per la propria costituzione
dai Presidenti dei due rami del Parlamento ed elegge fra i
propri componenti due vicepresidenti e due segretari, che, con
il presidente, formano l'ufficio di presidenza.
2. Per la validità delle sedute della Commissione è
necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi
componenti.
3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi
di lavoro.
Art. 5.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti
relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti.
Art. 6.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
Art. 7.
1. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione dà
mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la
relazione finale.
2. Se ai fini della redazione della relazione finale di
cui al comma 1 non è raggiunta l'unanimità, possono essere
presentate più relazioni.
3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti,
delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del
testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei
documenti e degli atti dell'inchiesta.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, i membri
della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di
segreteria ed ogni altra persona che collabori con la
Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di
inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al
segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i
documenti acquisiti.
5. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la
violazione del segreto di cui al comma 4 è punita ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
6. Le stesse pene di cui al comma 5 si applicano a
chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della
Commissione, pubblichi o renda comunque noti, anche per
riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il
fatto siano previste pene più gravi.