XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1517




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà, di seguito denominata "Commissione", con il compito di effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla povertà in Italia e di delineare strategie e soluzioni operative per fare fronte al fenomeno.
        2. La Commissione è composta da quattordici deputati e quattordici senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
        3. Il presidente della Commissione è nominato di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


Art. 2.

        1. La Commissione ha il compito di:

            a) effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla povertà in Italia;

            b) promuovere la conoscenza delle ricerche e delle rilevazioni di cui alla lettera a) nelle istituzioni e nell'opinione pubblica;

            c) riferire alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, nonché avanzare proposte e soluzioni operative per rimuovere le cause e le conseguenze della povertà.


Art. 3.

        1. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di tutte le amministrazioni pubbliche.
        2. La Commissione può altresì stipulare convenzioni con istituti di ricerca ed enti privati specializzati nella materia.
        3. La Commissione può avvalersi anche della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza di cui all'articolo 4, comma 1.


Art. 4.

        1. La Commissione è convocata per la propria costituzione dai Presidenti dei due rami del Parlamento ed elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari, che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.
        2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
        3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.


Art. 5.

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.


Art. 6.

        1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.


Art. 7.

        1. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale.
        2. Se ai fini della redazione della relazione finale di cui al comma 1 non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
        3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti dell'inchiesta.
        4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.
        5. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la violazione del segreto di cui al comma 4 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        6. Le stesse pene di cui al comma 5 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblichi o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.



Frontespizio Relazione