XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1515
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni in materia di cartolarizzazione dei
crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non si
applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori
per gli interessi, le sanzioni, e le somme aggiuntive, come
definiti dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati
dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.