XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1515




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni, e le somme aggiuntive, come definiti dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.



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