XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1509
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 534 del codice di procedure civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 534 - (Vendita all'incanto).- Quando la
vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice
dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'articolo 530,
stabilisce il giorno, il luogo e l'ora in cui l'incanto deve
eseguirsi e ne affida l'esecuzione all'ufficiale
giudiziario.
Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può
disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma
dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria
a norma del terzo comma dello stesso articolo".
Art. 2.
1. L'articolo 592 del codice di procedure civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 592 - (Nomina dell'amministratore giudiziario) -
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per
un tempo non superiore a tre anni e affidata ad uno o più
creditori o all'ufficiale giudiziario, oppure allo stesso
debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il disposto degli articoli
65 e seguenti".
Art. 3.
1. L'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 159 - (Soggetti autorizzati all'incanto e
all'amministrazione dei beni) - Agli ufficiali giudiziari
sono affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma
dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria
dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice.
Agli ufficiali giudiziari autorizzati alle vendite
all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la
custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli
articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può
essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare
disposta dall'autorità giudiziaria.
Il Ministro della giustizia stabilisce le modalità e i
controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi
precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli
ufficiali giudiziari da determinare proporzionalmente in
relazione al ricavo delle vendite".