XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1509




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 534 del codice di procedure civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 534 - (Vendita all'incanto).- Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, il luogo e l'ora in cui l'incanto deve eseguirsi e ne affida l'esecuzione all'ufficiale giudiziario.
        Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del terzo comma dello stesso articolo".


Art. 2.

        1. L'articolo 592 del codice di procedure civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 592 - (Nomina dell'amministratore giudiziario) - L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata ad uno o più creditori o all'ufficiale giudiziario, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
        All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti".


Art. 3.

        1. L'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 159 - (Soggetti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni) - Agli ufficiali giudiziari sono affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice.
        Agli ufficiali giudiziari autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.
        Il Ministro della giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari da determinare proporzionalmente in relazione al ricavo delle vendite".



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