XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1501
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soppressione e liquidazione dell'Aero Club d'Italia).
1. L'Aero Club d'Italia di cui alla legge 29 maggio 1954,
n. 340, è soppresso e conseguentemente cessa ogni sua funzione
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Nei riguardi dell'Aero Club d'Italia, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, cessa
qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del
bilancio dello Stato e di ogni altro ente pubblico nonché
qualsiasi facoltà impositiva. All'Aero Club d'Italia sono
vietate le assunzioni di personale anche a carattere
straordinario o temporaneo ed anche in adempimento di obblighi
di legge; è inoltre, fatto divieto di istituire nuovi
uffici.
3. Ai fini della liquidazione dell'Aero Club d'Italia e
del personale dipendente si applicano le disposizioni di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
4. E' istituita presso il Comitato olimpico nazionale
italiano la Federazione aeronautica italiana (FAI).
5. Gli aero club operano in piena autonomia ed hanno
personalità giuridica ed autonomia amministrativa,
patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal
codice civile e dalle leggi vigenti per quanto concerne le
società di capitali.
6. Sono trasferite alla FAI le attribuzioni in materia di
sport aereo che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, competono all'Aero Club d'Italia ed al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2.
(Sgravi fiscali).
1. L'imposta regionale sulle attività produttive alla
quale gli aero club sono sottoposti è deducibile ai fini delle
imposte sui redditi.
2. Per gli aero club, successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, le aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto sono ridotte al 9 per cento.
Art. 3.
(Compiti e finalità della FAI).
1. Compito fondamentale della FAI è quello di svolgere
un'azione costante di controllo ai fini di consentire che gli
aero club raggiungano e mantengano i livelli di sicurezza più
elevati possibili.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.