XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1501




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soppressione e liquidazione dell'Aero Club d'Italia).

        1. L'Aero Club d'Italia di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 340, è soppresso e conseguentemente cessa ogni sua funzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Nei riguardi dell'Aero Club d'Italia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato e di ogni altro ente pubblico nonché qualsiasi facoltà impositiva. All'Aero Club d'Italia sono vietate le assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo ed anche in adempimento di obblighi di legge; è inoltre, fatto divieto di istituire nuovi uffici.
        3. Ai fini della liquidazione dell'Aero Club d'Italia e del personale dipendente si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
        4. E' istituita presso il Comitato olimpico nazionale italiano la Federazione aeronautica italiana (FAI).
        5. Gli aero club operano in piena autonomia ed hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal codice civile e dalle leggi vigenti per quanto concerne le società di capitali.
        6. Sono trasferite alla FAI le attribuzioni in materia di sport aereo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, competono all'Aero Club d'Italia ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 2.

(Sgravi fiscali).

        1. L'imposta regionale sulle attività produttive alla quale gli aero club sono sottoposti è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
        2. Per gli aero club, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte al 9 per cento.


Art. 3.

(Compiti e finalità della FAI).

        1. Compito fondamentale della FAI è quello di svolgere un'azione costante di controllo ai fini di consentire che gli aero club raggiungano e mantengano i livelli di sicurezza più elevati possibili.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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