XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1500
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende promuovere l'inserimento delle opere d'arte negli
edifici pubblici e privati con una normativa più efficace e
più estesa rispetto a quella in vigore. La legge 29 luglio
1949, n. 717, opportunamente modificata, destina una riserva
del 2 per cento dell'importo della spesa degli interventi
pubblici per la realizzazione delle opere d'arte. L'obiettivo
è quello di rilanciare questa norma, che ancora non ha avuto
un'applicazione soddisfacente per problemi legati sia al
meccanismo volto ad imporre la realizzazione dell'opera
d'arte, incentrato solo sulla non collaudabilità dell'opera,
sia al sistema di affidamento dell'esecuzione dell'opera,
assicurandone l'effettiva applicabilità attraverso la
previsione di alcune misure cogenti sia in fase di
approvazione del progetto che di collaudo finale.
In relazione alla qualità architettonica e quindi alla
valutazione complessiva dell'inserimento dell'opera d'arte, è
significativa la previsione che già in fase progettuale
dovessero essere individuate la localizzazione e la tipologia
dell'opera stessa.
In coerenza con quanto previsto per gli interventi
pubblici si propone che vi siano agevolazioni a favore dei
privati che inseriscano le opere d'arte negli immobili di
nuova edificazione ed in quelli sottoposti ad interventi di
ristrutturazione integrale.
L'articolo 1 recepisce organicamente la normativa in
materia di riserva dei fondi per l'esecuzione di opere d'arte
negli edifici pubblici, innovandone i meccanismi per imporne
la realizzazione. Il comma 1 innova la legge vigente
sostituendo il riferimento alla ricostruzione post-bellica con
quello degli interventi di ristrutturazione integrale degli
edifici esistenti. Importanti sono le innovazioni recate dal
comma 3, che prevedono l'individuazione e la localizzazione
delle opere d'arte già in sede progettuale e la non
approvazione del progetto nel caso in cui esso sia carente di
tale indicazione. Il comma 4 stabilisce le procedure per il
conferimento degli incarichi agli artisti, anche qui
privilegiando sempre, al di sopra della soglia di lire 5
miliardi di spesa per l'opera architettonica, il ricorso al
concorso. Nella commissione di concorso a modifica della
previgente legislazione in materia si prevede l'inserimento
di esperti designati dalla regione, dalla provincia e dal
comune interessati all'intervento. Il comma 5 rafforza
l'attuale sistema di controllo circa l'effettiva
realizzazione dell'opera prevedendo la nomina di un
commissario straordinario con il compito di sostituirsi
all'amministrazione committente nella realizzazione delle
opere.
L'articolo 2 prevede incentivi ai privati per la
realizzazione di opere d'arte nelle nuove costruzioni o in
quelle oggetto di ristrutturazione integrale. L'articolo 3
prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'attuazione della legge.