XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1500




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende promuovere l'inserimento delle opere d'arte negli edifici pubblici e privati con una normativa più efficace e più estesa rispetto a quella in vigore. La legge 29 luglio 1949, n. 717, opportunamente modificata, destina una riserva del 2 per cento dell'importo della spesa degli interventi pubblici per la realizzazione delle opere d'arte. L'obiettivo è quello di rilanciare questa norma, che ancora non ha avuto un'applicazione soddisfacente per problemi legati sia al meccanismo volto ad imporre la realizzazione dell'opera d'arte, incentrato solo sulla non collaudabilità dell'opera, sia al sistema di affidamento dell'esecuzione dell'opera, assicurandone l'effettiva applicabilità attraverso la previsione di alcune misure cogenti sia in fase di approvazione del progetto che di collaudo finale.
        In relazione alla qualità architettonica e quindi alla valutazione complessiva dell'inserimento dell'opera d'arte, è significativa la previsione che già in fase progettuale dovessero essere individuate la localizzazione e la tipologia dell'opera stessa.
        In coerenza con quanto previsto per gli interventi pubblici si propone che vi siano agevolazioni a favore dei privati che inseriscano le opere d'arte negli immobili di nuova edificazione ed in quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione integrale.
        L'articolo 1 recepisce organicamente la normativa in materia di riserva dei fondi per l'esecuzione di opere d'arte negli edifici pubblici, innovandone i meccanismi per imporne la realizzazione. Il comma 1 innova la legge vigente sostituendo il riferimento alla ricostruzione post-bellica con quello degli interventi di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti. Importanti sono le innovazioni recate dal comma 3, che prevedono l'individuazione e la localizzazione delle opere d'arte già in sede progettuale e la non approvazione del progetto nel caso in cui esso sia carente di tale indicazione. Il comma 4 stabilisce le procedure per il conferimento degli incarichi agli artisti, anche qui privilegiando sempre, al di sopra della soglia di lire 5 miliardi di spesa per l'opera architettonica, il ricorso al concorso. Nella commissione di concorso a modifica della previgente legislazione in materia si prevede l'inserimento di esperti designati dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati all'intervento. Il comma 5 rafforza l'attuale sistema di controllo circa l'effettiva realizzazione dell'opera prevedendo la nomina di un commissario straordinario con il compito di sostituirsi all'amministrazione committente nella realizzazione delle opere.
        L'articolo 2 prevede incentivi ai privati per la realizzazione di opere d'arte nelle nuove costruzioni o in quelle oggetto di ristrutturazione integrale. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.




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