XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1500
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Opere d'arte negli edifici pubblici).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni
pubbliche che provvedono alla costruzione o alla
ristrutturazione edilizia integrale di edifici pubblici
destinano una quota non inferiore del 2 per cento della spesa
totale prevista dal progetto all'inserimento di nuove opere
d'arte negli stessi edifici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal
computo metrico estimativo, inferiore a 2 miliardi di lire.
3. Il progetto definitivo prevede l'inserimento e la
contestualizzazione delle opere d'arte nell'edificio ed il
costo relativo. In mancanza di tali indicazioni, il progetto
non può essere approvato dagli organi competenti.
4. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere
d'arte di cui al comma 1 è effettuata direttamente dal
committente, d'intesa con il progettista, quando l'intervento
ha un costo complessivo non superiore a lire 5 miliardi. Per
importi superiori, il committente provvede alla scelta degli
artisti con procedura concorsuale, nominando una commissione
di concorso composta da un rappresentante dell'amministrazione
sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista, dal
soprintendente per i beni artistici e storici competente per
territorio, da tre esperti designati rispettivamente dalla
regione, dalla provincia e dal comune competenti per
territorio, da un direttore di accademia di belle arti. Gli
oneri derivanti dalla nomina dei tre esperti designati da
regione, provincia e comune sono a carico dell'ente di
appartenenza.
5. Il collaudatore informa della mancata esecuzione delle
opere d'arte il Ministero per i beni e le attività culturali.
In tale ipotesi, con decreto del Ministro interessato, su
richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, è
nominato un commissario straordinario che si sostituisce all'
amministrazione committente, utilizzando le risorse
finanziarie a ciò destinate, nella realizzazione delle opere
d'arte previste nel progetto definitivo. Nelle materie
conferite alle regioni, il potere sostitutivo viene esercitato
dalle regioni con le modalità dalle stesse fissate.
6. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni, è abrogata. Sono altresì abrogati l'articolo 9,
secondo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, e il comma
22 dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio
1979, n. 54.
Art. 2.
(Opere d'arte negli edifici privati).
1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 13-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante norme in materia di
detrazione per oneri, è inserito il seguente:
" 1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda fino a
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
delle spese effettivamente sostenute, al di fuori
dell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e
professioni, per la realizzazione di nuove opere d'arte
inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a
ristrutturazione edilizia integrale. La detrazione è ammessa
per la quota di spesa non eccedente il 2 per cento del costo
complessivo dell'intervento edilizio. Gli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui al presente comma non sono
cumulabili con altre disposizioni agevolative. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma, ivi comprese le procedure di
certificazione della natura artistica delle opere realizzate e
della spesa sostenuta, nonché le specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione".
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma
1-quinquies dell'articolo 13-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
pari a lire 3 mila milioni a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.