XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1500




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Opere d'arte negli edifici pubblici).

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni pubbliche che provvedono alla costruzione o alla ristrutturazione edilizia integrale di edifici pubblici destinano una quota non inferiore del 2 per cento della spesa totale prevista dal progetto all'inserimento di nuove opere d'arte negli stessi edifici.
        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal computo metrico estimativo, inferiore a 2 miliardi di lire.
        3. Il progetto definitivo prevede l'inserimento e la contestualizzazione delle opere d'arte nell'edificio ed il costo relativo. In mancanza di tali indicazioni, il progetto non può essere approvato dagli organi competenti.
        4. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui al comma 1 è effettuata direttamente dal committente, d'intesa con il progettista, quando l'intervento ha un costo complessivo non superiore a lire 5 miliardi. Per importi superiori, il committente provvede alla scelta degli artisti con procedura concorsuale, nominando una commissione di concorso composta da un rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente per territorio, da tre esperti designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune competenti per territorio, da un direttore di accademia di belle arti. Gli oneri derivanti dalla nomina dei tre esperti designati da regione, provincia e comune sono a carico dell'ente di appartenenza.
        5. Il collaudatore informa della mancata esecuzione delle opere d'arte il Ministero per i beni e le attività culturali. In tale ipotesi, con decreto del Ministro interessato, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, è nominato un commissario straordinario che si sostituisce all' amministrazione committente, utilizzando le risorse finanziarie a ciò destinate, nella realizzazione delle opere d'arte previste nel progetto definitivo. Nelle materie conferite alle regioni, il potere sostitutivo viene esercitato dalle regioni con le modalità dalle stesse fissate.
        6. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è abrogata. Sono altresì abrogati l'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, e il comma 22 dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.


Art. 2.

(Opere d'arte negli edifici privati).

        1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme in materia di detrazione per oneri, è inserito il seguente:

        " 1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento delle spese effettivamente sostenute, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni, per la realizzazione di nuove opere d'arte inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia integrale. La detrazione è ammessa per la quota di spesa non eccedente il 2 per cento del costo complessivo dell'intervento edilizio. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma non sono cumulabili con altre disposizioni agevolative. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, ivi comprese le procedure di certificazione della natura artistica delle opere realizzate e della spesa sostenuta, nonché le specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione".


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-quinquies dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, pari a lire 3 mila milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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