XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1493




        Onorevoli Colleghi! - Oggi torniamo ad occuparci di un settore della società - la scuola - la cui fondamentale importanza per la crescita civile e culturale dei futuri cittadini italiani non ci consente di trattarne i numerosi problemi con superficialità o incompetenza: in poche parole, non possiamo assolutamente permetterci che il veicolo più completo ed essenziale in nostro possesso per crescere i nostri ragazzi nel rispetto dei valori più alti possa andare alla deriva in una o più delle sue componenti. Oggi, in una società proiettata verso il progresso ad ogni costo e nel più breve tempo possibile, spesso si perde di vista l'importanza di ciò che siamo stati, della nostra storia, del nostro passato, la cui profonda conoscenza diventa essenziale per capire chi siamo oggi e che cosa ci proponiamo di fare: ebbene, la scuola ci aiuta in questa riflessione, nel recupero di progetti educativi sempre validi nel tempo al di là di qualsiasi progresso. Ma ovviamente la scuola non è solo questo: essa cresce con la società e per questo è suo dovere adeguarsi a nuovi modelli di apertura mentale e di preparazione tecnologica, sia da parte degli studenti che del personale docente: ad entrambe queste categorie, oggi si chiede un maggiore sforzo nel raggiungimento di risultati che rappresentano le basi del nostro futuro. E' chiaro come un settore così diversificato per obiettivi ed esigenze, non possa non avere tutta la nostra attenzione nel momento in cui manifesta delle crisi, sia che queste appartengano ai contenuti sia che si riferiscano alle modalità organizzative della scuola stessa. Con la presentazione della proposta di legge, intendiamo oggi occuparci della precaria situazione in cui da tempo versa la categoria degli insegnanti di religione, tenendo presente che, nel momento in cui si manifesta un disagio in un qualunque settore della scuola, è tutto l'apparato a risentirne e a restarne scosso, proprio a seguito della profonda interconnessione che unisce ogni piccolo aspetto di questo mondo così articolato e, comunque, certamente complesso. Nell'ambito di questa complessità e senza nulla togliere all'utilità ed importanza di ogni tipo di disciplina, l'insegnamento nelle scuole della religione cattolica merita un certa attenzione: naturalmente non è più il caso, come a volte succedeva in passato, di intendere tale insegnamento come uno spostamento di intenzionalità educative della parrocchia nella scuola: è sufficiente infatti conoscere gli attuali docenti di religione, i libri di testo che utilizzano, il loro impegno nei progetti educativi degli istituti e nella formazione di una maturità globale - e non di parte - dell'alunno, per rendersi conto che essi rappresentano ormai una pietra miliare nella creazione di un dialogo formativo finalizzato alla crescita interiore di tutti gli studenti, non solo quelli cattolici, così come si conviene ad una società democratica e civile. Ecco la ragione della presentazione, oggi, della proposta di legge: perché i problemi di una categoria come quella degli insegnanti di religione finiscono inevitabilmente per investire la stabilità stessa del rapporto alunno-scuola, non potendosi più ignorare il contributo educativo e professionale che tali docenti immettono nell'insegnamento; prova ne sia l'altissima percentuale di studenti che intendono avvalersi dell'ora di religione. Così come non si può ignorare oltre la precarietà della situazione in cui si muovono tali docenti, visto che attualmente non possono disporre di un vero e proprio stato giuridico, cioè di un diritto irrinunciabile in un Paese democratico come il nostro; è necessaria dunque, innanzitutto, la volontà politica di questo Parlamento di conferire dignità professionale e legale alla suddetta categoria, e inoltre di tenere presenti precisi impegni che lo Stato ha assunto nei confronti della Conferenza episcopale italiana: dare uno stato giuridico agli insegnanti di religione, inserire in un ambito istituzionale una categoria che, insieme a tante altre e come tante altre, contribuisce alla formazione dei nostri figli, ma non ne ha - speriamo ancora per poco - il legittimo riconoscimento. Nel corso della XIII legislatura è stata affrontata la questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, anche a seguito del disegno di legge atto Senato n. 662 approvato in un testo unificato il 19 luglio 2000 e trasmesso alla Camera dei deputati per la conclusione dell'iter (atto Camera n. 7238). I tempi ristretti di fine legislatura non hanno permesso di approvare la proposta di legge, opportunamente rivista e modificata per dare ai docenti di religione ciò che spetta loro in forza della professionalità acquisita, al fine di deliberare equità di trattamento degli insegnanti di religione con gli altri colleghi professori della scuola italiana. La proposta di legge, che si ripresenta, viene incontro alle legittime richieste dei 24 mila docenti di religione attualmente in servizio ed elimina l'ultima frangia di precariato nella scuola. In particolare stabilisce che vengano immessi in ruolo, in sede di prima attuazione della legge, gli insegnanti di religione che abbiano come requisiti: il possesso dei titoli di qualificazione professionale, come stabiliti dall'Intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, e almeno 360 giorni di servizio prestati mediamente con un orario settimanale non inferiore alla metà dell'orario cattedra, di previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale.
        L'articolo 1 istituisce due distinti ruoli provinciali, rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per quelli della scuola secondaria; prevede inoltre che agli insegnanti inseriti nei suddetti ruoli si applichino le norme relative allo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dalla contrattazione collettiva per gli insegnanti di ruolo.
        L'articolo 2 dispone che, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge di riordino dei cicli dell'istruzione, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica siano stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, rispettivamente nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti per la scuola media e secondaria superiore e nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di formazione dell'organico per quanto riguarda la scuola materna ed elementare.
        L'articolo 3 detta norme sul reclutamento, prevedendo che ciascun candidato debba essere in possesso del riconoscimento di idoneità all'insegnamento religioso rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio (comma 3) e che le prove d'esame accertino la preparazione culturale generale dei candidati in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica (comma 4). Il comma 5 stabilisce che l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo indeterminato, disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Il comma 6 dispone infine che ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunga la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
        L'articolo 4 estende agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1 le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale e territoriale del personale della scuola, subordinatamente al possesso del titolo di qualificazione richiesto, nonché del riconoscimento dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. Il comma 2 stabilisce che l'insegnante di religione cattolica assunto a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità e che non possa fruire della mobilità professionale del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva.
        L'articolo 5 reca norme transitorie e finali relative ad un corso abilitante di 110 ore con esame finale riservato agli insegnanti di religione cattolica con determinati requisiti, il cui programma sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico e degli ordinamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Una volta superata l'abilitazione, gli insegnanti di religione cattolica sono collocati in apposite graduatorie provinciali, compilate sulla base dei titoli culturali e di servizio, e sono immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno. Viene assicurata la priorità delle nomine in qualità di incaricato annuale per i docenti inclusi nelle graduatorie provinciali. Infine, essendo l'insegnamento della religione cattolica un sapere culturale e un sapere scolastico (sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991), viene adeguata la valutazione dell'insegnamento della religione alla natura e alle finalità della scuola.
        L'articolo 6, infine, reca la copertura dell'onere finanziario.




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