XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1493
Onorevoli Colleghi! - Oggi torniamo ad occuparci di un
settore della società - la scuola - la cui fondamentale
importanza per la crescita civile e culturale dei futuri
cittadini italiani non ci consente di trattarne i numerosi
problemi con superficialità o incompetenza: in poche parole,
non possiamo assolutamente permetterci che il veicolo più
completo ed essenziale in nostro possesso per crescere i
nostri ragazzi nel rispetto dei valori più alti possa andare
alla deriva in una o più delle sue componenti. Oggi, in una
società proiettata verso il progresso ad ogni costo e nel più
breve tempo possibile, spesso si perde di vista l'importanza
di ciò che siamo stati, della nostra storia, del nostro
passato, la cui profonda conoscenza diventa essenziale per
capire chi siamo oggi e che cosa ci proponiamo di fare:
ebbene, la scuola ci aiuta in questa riflessione, nel recupero
di progetti educativi sempre validi nel tempo al di là di
qualsiasi progresso. Ma ovviamente la scuola non è solo
questo: essa cresce con la società e per questo è suo dovere
adeguarsi a nuovi modelli di apertura mentale e di
preparazione tecnologica, sia da parte degli studenti che del
personale docente: ad entrambe queste categorie, oggi si
chiede un maggiore sforzo nel raggiungimento di risultati che
rappresentano le basi del nostro futuro. E' chiaro come un
settore così diversificato per obiettivi ed esigenze, non
possa non avere tutta la nostra attenzione nel momento in cui
manifesta delle crisi, sia che queste appartengano ai
contenuti sia che si riferiscano alle modalità organizzative
della scuola stessa. Con la presentazione della proposta di
legge, intendiamo oggi occuparci della precaria situazione in
cui da tempo versa la categoria degli insegnanti di religione,
tenendo presente che, nel momento in cui si manifesta un
disagio in un qualunque settore della scuola, è tutto
l'apparato a risentirne e a restarne scosso, proprio a seguito
della profonda interconnessione che unisce ogni piccolo
aspetto di questo mondo così articolato e, comunque,
certamente complesso. Nell'ambito di questa complessità e
senza nulla togliere all'utilità ed importanza di ogni tipo di
disciplina, l'insegnamento nelle scuole della religione
cattolica merita un certa attenzione: naturalmente non è più
il caso, come a volte succedeva in passato, di intendere tale
insegnamento come uno spostamento di intenzionalità educative
della parrocchia nella scuola: è sufficiente infatti conoscere
gli attuali docenti di religione, i libri di testo che
utilizzano, il loro impegno nei progetti educativi degli
istituti e nella formazione di una maturità globale - e non di
parte - dell'alunno, per rendersi conto che essi rappresentano
ormai una pietra miliare nella creazione di un dialogo
formativo finalizzato alla crescita interiore di tutti gli
studenti, non solo quelli cattolici, così come si conviene ad
una società democratica e civile. Ecco la ragione della
presentazione, oggi, della proposta di legge: perché i
problemi di una categoria come quella degli insegnanti di
religione finiscono inevitabilmente per investire la stabilità
stessa del rapporto alunno-scuola, non potendosi più ignorare
il contributo educativo e professionale che tali docenti
immettono nell'insegnamento; prova ne sia l'altissima
percentuale di studenti che intendono avvalersi dell'ora di
religione. Così come non si può ignorare oltre la precarietà
della situazione in cui si muovono tali docenti, visto che
attualmente non possono disporre di un vero e proprio stato
giuridico, cioè di un diritto irrinunciabile in un Paese
democratico come il nostro; è necessaria dunque, innanzitutto,
la volontà politica di questo Parlamento di conferire dignità
professionale e legale alla suddetta categoria, e inoltre di
tenere presenti precisi impegni che lo Stato ha assunto nei
confronti della Conferenza episcopale italiana: dare uno stato
giuridico agli insegnanti di religione, inserire in un ambito
istituzionale una categoria che, insieme a tante altre e come
tante altre, contribuisce alla formazione dei nostri figli, ma
non ne ha - speriamo ancora per poco - il legittimo
riconoscimento. Nel corso della XIII legislatura è stata
affrontata la questione dello stato giuridico degli insegnanti
di religione, anche a seguito del disegno di legge atto Senato
n. 662 approvato in un testo unificato il 19 luglio 2000 e
trasmesso alla Camera dei deputati per la conclusione
dell'iter (atto Camera n. 7238). I tempi ristretti di
fine legislatura non hanno permesso di approvare la proposta
di legge, opportunamente rivista e modificata per dare ai
docenti di religione ciò che spetta loro in forza della
professionalità acquisita, al fine di deliberare equità di
trattamento degli insegnanti di religione con gli altri
colleghi professori della scuola italiana. La proposta di
legge, che si ripresenta, viene incontro alle legittime
richieste dei 24 mila docenti di religione attualmente in
servizio ed elimina l'ultima frangia di precariato nella
scuola. In particolare stabilisce che vengano immessi in
ruolo, in sede di prima attuazione della legge, gli insegnanti
di religione che abbiano come requisiti: il possesso dei
titoli di qualificazione professionale, come stabiliti
dall'Intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica n. 751 del 1985, e almeno 360 giorni di servizio
prestati mediamente con un orario settimanale non inferiore
alla metà dell'orario cattedra, di previa frequenza di un
corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale.
L'articolo 1 istituisce due distinti ruoli provinciali,
rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica
della scuola dell'infanzia e di base e per quelli della scuola
secondaria; prevede inoltre che agli insegnanti inseriti nei
suddetti ruoli si applichino le norme relative allo stato
giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dalla
contrattazione collettiva per gli insegnanti di ruolo.
L'articolo 2 dispone che, nelle more dell'entrata in
vigore delle disposizioni attuative della legge di riordino
dei cicli dell'istruzione, le dotazioni organiche per
l'insegnamento della religione cattolica siano stabilite dal
dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito
dell'organico complessivo di ciascuna provincia,
rispettivamente nella misura dell'80 per cento dei posti
corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti per la
scuola media e secondaria superiore e nella misura dell'80 per
cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola
elementare o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno
scolastico precedente a quello di formazione dell'organico per
quanto riguarda la scuola materna ed elementare.
L'articolo 3 detta norme sul reclutamento, prevedendo che
ciascun candidato debba essere in possesso del riconoscimento
di idoneità all'insegnamento religioso rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio (comma 3) e
che le prove d'esame accertino la preparazione culturale
generale dei candidati in quanto quadro di riferimento
complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici
dell'insegnamento della religione cattolica (comma 4). Il
comma 5 stabilisce che l'assunzione avvenga con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, disposta dal dirigente
dell'ufficio scolastico regionale d'intesa con l'ordinario
diocesano competente per territorio. Il comma 6 dispone infine
che ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dalle disposizioni vigenti si aggiunga la revoca dell'idoneità
da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta
esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
L'articolo 4 estende agli insegnanti di religione
cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1 le
disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale e
territoriale del personale della scuola, subordinatamente al
possesso del titolo di qualificazione richiesto, nonché del
riconoscimento dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano
competente per territorio e all'intesa con il medesimo
ordinario. Il comma 2 stabilisce che l'insegnante di religione
cattolica assunto a tempo indeterminato, al quale sia stata
revocata l'idoneità e che non possa fruire della mobilità
professionale del personale della scuola, ha titolo a
partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di
mobilità collettiva.
L'articolo 5 reca norme transitorie e finali relative ad
un corso abilitante di 110 ore con esame finale riservato agli
insegnanti di religione cattolica con determinati requisiti,
il cui programma sarà volto unicamente all'accertamento della
conoscenza dell'ordinamento scolastico e degli ordinamenti
didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
afferisce il corso. Una volta superata l'abilitazione, gli
insegnanti di religione cattolica sono collocati in apposite
graduatorie provinciali, compilate sulla base dei titoli
culturali e di servizio, e sono immessi in ruolo in relazione
all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno. Viene
assicurata la priorità delle nomine in qualità di incaricato
annuale per i docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Infine, essendo l'insegnamento della religione cattolica un
sapere culturale e un sapere scolastico (sentenze della Corte
costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991), viene
adeguata la valutazione dell'insegnamento della religione alla
natura e alle finalità della scuola.
L'articolo 6, infine, reca la copertura dell'onere
finanziario.