XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1493
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Stato giuridico).
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili
con la presente legge, le norme relative allo stato giuridico
e il trattamento economico previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla
contrattazione collettiva.
2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali,
rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica
della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di
religione cattolica della scuola secondaria.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti
per l'insegnamento della religione cattolica).
1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni
organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono
stabilite:
a) nella scuola media e secondaria superiore,
nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia,
nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle
classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di
pertinenza di ciascuna diocesi;
b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito
dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura
dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di
scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti
nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione
dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi
e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della
religione cattolica.
2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con
personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e
le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 3.
(Reclutamento).
1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 della
presente legge si applicano, per quanto compatibili con la
medesima legge, le norme sul reclutamento del personale
docente di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione II,
del testo unico.
2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è
richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di
qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa
tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti
d'insegnamento.
3. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a),
del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano
competente per territorio e può concorrere soltanto per i
posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa
diocesi.
4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 5, comma 3, della presente legge, si
applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed
in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con
esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti
specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico
regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per
territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del
Protocollo addizionale e del punto 2.5 dell'Intesa di cui,
rispettivamente, ai commi 3 e 2 del presente articolo.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle
vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da
parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
a norma dell'ordinamento canonico.
7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede
mediante incarichi annuali stipulati dai dirigenti scolastici,
su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico
regionale, d'intesa con il competente ordinario diocesano.
Art. 4.
(Mobilità).
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano
le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto
del personale della scuola. La mobilità professionale
all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del
titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si
aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non
è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo
insegnamento dall'assunzione in ruolo.
2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato al quale è stata revocata
l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel
comparto del personale della scuola.
3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca
dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a
determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e
sono coperti mediante incarichi annuali stipulati ai sensi
dell'articolo 3, comma 7.
Art. 5.
(Norme transitorie e finali).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli
insegnanti di religione cattolica che hanno prestato servizio
nell'insegnamento della religione cattolica per almeno due
anni, esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi, e
che sono in servizio nell'anno scolastico in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a
partecipare ad un corso abilitante di 110 ore con esame
finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono
computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in
ciascun anno.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al citato comma 1 si
prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.
3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al
comma 1 è volto all'accertamento della conoscenza della
legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti
didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
afferisce il corso. Nel punteggio della graduatoria finale è
compreso il riconoscimento del servizio prestato in qualità di
incaricato di religione cattolica.
4. Gli insegnanti di religione cattolica che hanno
superato il corso abilitante di cui al comma 1 sono collocati
in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base
dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e sono immessi
in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili
ogni anno.
5. I docenti di cui al comma 4 del presente articolo hanno
la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'articolo
3, comma 7.
6. L'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il
comma 4 dell'articolo 309 del testo unico sono abrogati.
7. La presente legge si applica anche agli insegnanti di
religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non
risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla
disposizione di cui al numero 5, lettera c), del
Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della
presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 550 milioni per l'anno 2001 e in lire
50 mila milioni per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.