XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1493




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Stato giuridico).

        1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme relative allo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
        2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.


Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti
per l'insegnamento della religione cattolica).

        1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

                a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

                b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

        2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.


Art. 3.

(Reclutamento).

        1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, per quanto compatibili con la medesima legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione II, del testo unico.
        2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.
        3. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
        4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della presente legge, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
        5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale e del punto 2.5 dell'Intesa di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 2 del presente articolo.
        6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
        7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico regionale, d'intesa con il competente ordinario diocesano.


Art. 4.

(Mobilità).

        1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.
        2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.
        3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 7.


Art. 5.

(Norme transitorie e finali).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnanti di religione cattolica che hanno prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno due anni, esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi, e che sono in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare ad un corso abilitante di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
        2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al citato comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.
        3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 è volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della graduatoria finale è compreso il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica.
        4. Gli insegnanti di religione cattolica che hanno superato il corso abilitante di cui al comma 1 sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e sono immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno.
        5. I docenti di cui al comma 4 del presente articolo hanno la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, comma 7.
        6. L'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico sono abrogati.
        7. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione di cui al numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 550 milioni per l'anno 2001 e in lire 50 mila milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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