XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1492




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ripete le analoghe iniziative legislative del Governo presentate nelle passate legislature (atto Camera n. 1897 nella XII legislatura e atto Camera n. 1984 nella XIII legislatura) e riguarda l'attività di tutela dei beni archeologici svolta dalle competenti soprintendenze mediante la ricerca, lo scavo ed il recupero di tali beni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le acque interne e quelle marittime; attività questa che rientra nei compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.
        Per carenza di provvedimenti organici e per l'attitudine culturale a considerare preminenti le ricerche sulla terra ferma,l'attività di ricerca subacquea è stata solo occasionalmente oggetto di attenzione da parte delle strutture ministeriali.
        I processi tecnologici consentono oggi il recupero di giacimenti culturali presenti in modo significativo nelle acque ed esposti, peraltro, anche a ricerche clandestine e quindi a furti.
        Ma il crescente interesse per questo specifico settore della ricerca archeologica, se da un lato consente una rilettura della storia sulla base dei risultati dei ritrovamenti, d'altra parte, se le ricerche e i ritrovamenti non saranno condotti con criteri scientifici, rischia di produrre danni irreversibili al patrimonio archeologico.
        L'Amministrazione statale per i beni culturali e ambientali ha, in un primo momento, organizzato i propri uffici per fornire una prima risposta al problema: è stato quindi istituito un servizio tecnico per l'archeologia subacquea, nell'ambito del competente Ufficio centrale per i beni archeologici, che ha certamente contribuito ad affinare l'approccio a questo tema, ma anche a predisporre un quadro di riferimento del fenomeno, anche attraverso il lavoro svolto dai centri operativi periferici di Brescia (Castello di Sirmione), per le aree lacustri di Roma (Soprintendenza archeologica), per le aree fluviali di Napoli (Castello di Baia) e per le aree marine.
        Il fenomeno è ampiamente conosciuto e le stime parlano di migliaia di relitti di navi risalenti al primo millennio avanti Cristo in prossimità delle nostre coste.
        Lo stesso Consiglio d'Europa se ne è occupato sin dal 1978 con la raccomandazione n. 848 dello stesso anno.
        L'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella Convenzione sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, ha raccomandato agli Stati di estendere la legislazione statale relativa ai ritrovamenti archeologici, anche agli spazi marini.
        Invero, si ipotizza che nel sommerso possano ritrovarsi beni in maggior numero di quelli conservati nei musei di Francia, Grecia, Italia e Spagna; se ciò può sembrare eccessivo, non sfuggirà certamente che, per ragioni storiche e geografiche, è proprio il nostro Paese, e quindi le acque che lo circondano, la realtà nella quale è presumibile che esistano le più significative presenze sommerse. E sufficiente ricordare al riguardo alcuni clamorosi ritrovamenti, come i "Bronzi di Riace", la nave romana rinvenuta intatta nelle acque antistanti l'antica città di Aquileia, nonché il ritrovamento di altre statue bronzee nel mare di Brindisi.
        Le considerazioni che precedono consigliano uno strumento legislativo che si faccia carico di fornire una risposta in termini normativi al problema.
        Viene pertanto presentata la presente proposta di legge.




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