XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1492
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
ripete le analoghe iniziative legislative del Governo
presentate nelle passate legislature (atto Camera n. 1897
nella XII legislatura e atto Camera n. 1984 nella XIII
legislatura) e riguarda l'attività di tutela dei beni
archeologici svolta dalle competenti soprintendenze mediante
la ricerca, lo scavo ed il recupero di tali beni sull'intero
territorio nazionale, ivi comprese le acque interne e quelle
marittime; attività questa che rientra nei compiti
istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali
ai sensi testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo
n. 490 del 29 ottobre 1999.
Per carenza di provvedimenti organici e per l'attitudine
culturale a considerare preminenti le ricerche sulla terra
ferma,l'attività di ricerca subacquea è stata solo
occasionalmente oggetto di attenzione da parte delle strutture
ministeriali.
I processi tecnologici consentono oggi il recupero di
giacimenti culturali presenti in modo significativo nelle
acque ed esposti, peraltro, anche a ricerche clandestine e
quindi a furti.
Ma il crescente interesse per questo specifico settore
della ricerca archeologica, se da un lato consente una
rilettura della storia sulla base dei risultati dei
ritrovamenti, d'altra parte, se le ricerche e i ritrovamenti
non saranno condotti con criteri scientifici, rischia di
produrre danni irreversibili al patrimonio archeologico.
L'Amministrazione statale per i beni culturali e
ambientali ha, in un primo momento, organizzato i propri
uffici per fornire una prima risposta al problema: è stato
quindi istituito un servizio tecnico per l'archeologia
subacquea, nell'ambito del competente Ufficio centrale per i
beni archeologici, che ha certamente contribuito ad affinare
l'approccio a questo tema, ma anche a predisporre un quadro di
riferimento del fenomeno, anche attraverso il lavoro svolto
dai centri operativi periferici di Brescia (Castello di
Sirmione), per le aree lacustri di Roma (Soprintendenza
archeologica), per le aree fluviali di Napoli (Castello di
Baia) e per le aree marine.
Il fenomeno è ampiamente conosciuto e le stime parlano di
migliaia di relitti di navi risalenti al primo millennio
avanti Cristo in prossimità delle nostre coste.
Lo stesso Consiglio d'Europa se ne è occupato sin dal 1978
con la raccomandazione n. 848 dello stesso anno.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella Convenzione
sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982
e resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, ha
raccomandato agli Stati di estendere la legislazione statale
relativa ai ritrovamenti archeologici, anche agli spazi
marini.
Invero, si ipotizza che nel sommerso possano ritrovarsi
beni in maggior numero di quelli conservati nei musei di
Francia, Grecia, Italia e Spagna; se ciò può sembrare
eccessivo, non sfuggirà certamente che, per ragioni storiche e
geografiche, è proprio il nostro Paese, e quindi le acque che
lo circondano, la realtà nella quale è presumibile che
esistano le più significative presenze sommerse. E sufficiente
ricordare al riguardo alcuni clamorosi ritrovamenti, come i
"Bronzi di Riace", la nave romana rinvenuta intatta nelle
acque antistanti l'antica città di Aquileia, nonché il
ritrovamento di altre statue bronzee nel mare di Brindisi.
Le considerazioni che precedono consigliano uno strumento
legislativo che si faccia carico di fornire una risposta in
termini normativi al problema.
Viene pertanto presentata la presente proposta di
legge.