XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1492




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è estesa ad una zona di mare di dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale, ovvero, quando tale zona si sovrapponga con analoga zona o con il mare territoriale di altro Stato, in pendenza di accordi con tale Stato ad una zona limitata alla linea mediana.
        2. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la rimozione di oggetti di carattere archeologico o storico trovati anche fortuitamente nella zona di cui al comma 1 può essere effettuata solo previa autorizzazione della competente soprintendenza archeologica. In caso di urgenza, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli oggetti ritrovati, lo scopritore può procedere alla rimozione degli oggetti stessi consegnandoli immediatamente alla soprintendenza archeologica territorialmente competente o all'autorità di pubblica sicurezza o, in caso di obiettiva impossibilità, informando la soprintendenza e l'autorità di pubblica sicurezza.
        3. Ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, e dal servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 12 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1989, il competente soprintendente assicura mediante periodiche conferenze di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine e sulle acque interne di interesse storico, artistico o archeologico effettuate dalle Forze di polizia e dalle capitanerie di porto.
        4. La Marina militare concorre all'attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1235, primo comma, numero 4), del codice della navigazione.
        5. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini nonché nei laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee e con l'eventuale ausilio di geomorfologi marini, conoscitori dei fondali marini, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate alle attività di ricerca archeologica nel caso di attività svolte direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali.
        6. Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al presente articolo, a scavi, a sondaggi o a recuperi senza avere preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni.


Art. 2.

        1. I titolari dei permessi di ricerca e i concessionari per la coltivazione di cui alla legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni, sono tenuti a rispettare i beni di interesse storico, artistico o archeologico che si trovano nelle zone cui si riferiscono i permessi o le concessioni, astenendosi dalla loro rimozione. Qualora essi rivengano, anche fortuitamente, tali beni, sono tenuti a darne immediata notizia alla competente soprintendenza archeologica.


Art. 3.

        1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito del piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali del Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, definisce il programma per le attività collegate all'esplorazione subacquea e a quella di recupero. Per la realizzazione di tali attività è utilizzato personale dipendente dal Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze professionali, nel contingente massimo annuo di 70 unità, ovvero da concessionari incaricati ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. I concessionari sono individuati tra i soggetti pubblici e privati di riconosciuta esperienza operanti nel territorio interessato dalle attività di archeologia subacquea.
        2. Al personale utilizzato ai sensi del comma 1 è conferita l'abilitazione di operatore subacqueo secondo le prescrizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di riconoscimento di brevetti.
        3. Il personale di cui al comma 1 consegue l'abilitazione previo superamento di un corso tecnico organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e con le Forze armate. Nella organizzazione di tali corsi può essere altresì richiesta la collaborazione della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (FIPSAS) del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
        4. L'abilitazione all'immersione rilasciata dal Ministero per i beni culturali e ambientali e successivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali insieme alla FIPSAS e al CONI o insieme alle altre associazioni del settore prima della data di entrata in vigore della presente legge sostituisce l'abilitazione di cui al comma 2, previo accertamento dell'idoneità fisica da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.


Art. 4.

        1. Ferma restando l'attività di programmazione delle singole soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali, è istituita, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per l'archeologia subacquea. La Commissione ha il compito di individuare le linee guida e gli indirizzi ai fini della programmazione delle attività del settore dell'archeologia subacquea.
        2. La Commissione nazionale per l'archeologia subacquea resta in carica tre anni ed è composta dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, che la presiede, e dai seguenti membri:

            a) il direttore generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali, con le funzioni di vicepresidente;

            b) il dirigente del servizio tecnico per l'archeologia subacquea della direzione generale per i beni archeologici presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

            c) un rappresentante dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, designato dai comitati stessi riuniti in seduta comune;

            d) un docente universitario di ruolo con particolare esperienza nel settore archeologico subacqueo, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            e) due rappresentanti delle associazioni culturali e di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea, scelti dal Ministero per i beni e le attività culturali fra quelli proposti dalle associazioni medesime;

            f) il presidente della FIPSAS del CONI, in rappresentanza dei subacquei dilettanti.

        3. Per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di lire annue a decorrere dal 2001. E' altresì autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 2001 per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.180 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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