XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1492
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'applicazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è estesa ad
una zona di mare di dodici miglia marine a partire dal limite
esterno del mare territoriale, ovvero, quando tale zona si
sovrapponga con analoga zona o con il mare territoriale di
altro Stato, in pendenza di accordi con tale Stato ad una zona
limitata alla linea mediana.
2. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 303
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva con
legge 2 dicembre 1994, n. 689, e in deroga a quanto previsto
dall'articolo 87 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la rimozione
di oggetti di carattere archeologico o storico trovati anche
fortuitamente nella zona di cui al comma 1 può essere
effettuata solo previa autorizzazione della competente
soprintendenza archeologica. In caso di urgenza, al fine di
garantire la sicurezza e la conservazione degli oggetti
ritrovati, lo scopritore può procedere alla rimozione degli
oggetti stessi consegnandoli immediatamente alla
soprintendenza archeologica territorialmente competente o
all'autorità di pubblica sicurezza o, in caso di obiettiva
impossibilità, informando la soprintendenza e l'autorità di
pubblica sicurezza.
3. Ferma restando l'attività di prevenzione e repressione
svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali dal Comando
carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, di cui al
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17
marzo 1992, e dal servizio di guardia costiera delle
capitanerie di porto di cui al decreto del Ministro della
marina mercantile 12 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1989, il competente
soprintendente assicura mediante periodiche conferenze di
servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, il coordinamento delle
attività di vigilanza sulle aree marine e sulle acque interne
di interesse storico, artistico o archeologico effettuate
dalle Forze di polizia e dalle capitanerie di porto.
4. La Marina militare concorre all'attività di vigilanza
sulle aree marine di interesse storico, artistico o
archeologico nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo
1235, primo comma, numero 4), del codice della navigazione.
5. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela
dei beni culturali compresi negli spazi marini nonché nei
laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o
in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in
ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere
effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di
partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee
e con l'eventuale ausilio di geomorfologi marini, conoscitori
dei fondali marini, nei limiti delle ordinarie dotazioni di
bilancio destinate alle attività di ricerca archeologica nel
caso di attività svolte direttamente dal Ministero per i beni
e le attività culturali.
6. Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti
a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al
presente articolo, a scavi, a sondaggi o a recuperi senza
avere preliminarmente ottenuto le specifiche
autorizzazioni.
Art. 2.
1. I titolari dei permessi di ricerca e i concessionari
per la coltivazione di cui alla legge 21 luglio 1967, n. 613,
e successive modificazioni, sono tenuti a rispettare i beni di
interesse storico, artistico o archeologico che si trovano
nelle zone cui si riferiscono i permessi o le concessioni,
astenendosi dalla loro rimozione. Qualora essi rivengano,
anche fortuitamente, tali beni, sono tenuti a darne immediata
notizia alla competente soprintendenza archeologica.
Art. 3.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
nell'ambito del piano annuale per la realizzazione degli
interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da
effettuare da parte degli organi centrali del Ministero, di
cui all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237, definisce il programma per le attività collegate
all'esplorazione subacquea e a quella di recupero. Per la
realizzazione di tali attività è utilizzato personale
dipendente dal Ministero per i beni e le attività culturali,
nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze
professionali, nel contingente massimo annuo di 70 unità,
ovvero da concessionari incaricati ai sensi dell'articolo 86
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490. I concessionari sono individuati tra i
soggetti pubblici e privati di riconosciuta esperienza
operanti nel territorio interessato dalle attività di
archeologia subacquea.
2. Al personale utilizzato ai sensi del comma 1 è
conferita l'abilitazione di operatore subacqueo secondo le
prescrizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in materia di riconoscimento di brevetti.
3. Il personale di cui al comma 1 consegue l'abilitazione
previo superamento di un corso tecnico organizzato dal
Ministero per i beni e le attività culturali, in
collaborazione con il Ministero dell'interno - Direzione
generale della protezione civile e con le Forze armate. Nella
organizzazione di tali corsi può essere altresì richiesta la
collaborazione della Federazione italiana pesca sportiva e
attività subacquea (FIPSAS) del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI).
4. L'abilitazione all'immersione rilasciata dal Ministero
per i beni culturali e ambientali e successivamente dal
Ministero per i beni e le attività culturali insieme alla
FIPSAS e al CONI o insieme alle altre associazioni del settore
prima della data di entrata in vigore della presente legge
sostituisce l'abilitazione di cui al comma 2, previo
accertamento dell'idoneità fisica da parte dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio.
Art. 4.
1. Ferma restando l'attività di programmazione delle
singole soprintendenze regionali per i beni e le attività
culturali, è istituita, con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, entro tre mesi, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per
l'archeologia subacquea. La Commissione ha il compito di
individuare le linee guida e gli indirizzi ai fini della
programmazione delle attività del settore dell'archeologia
subacquea.
2. La Commissione nazionale per l'archeologia subacquea
resta in carica tre anni ed è composta dal Ministro per i beni
e le attività culturali, o da un suo delegato, che la
presiede, e dai seguenti membri:
a) il direttore generale per i beni archeologici
del Ministero per i beni e le attività culturali, con le
funzioni di vicepresidente;
b) il dirigente del servizio tecnico per
l'archeologia subacquea della direzione generale per i beni
archeologici presso il Ministero per i beni e le attività
culturali;
c) un rappresentante dei comitati
tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, designato dai
comitati stessi riuniti in seduta comune;
d) un docente universitario di ruolo con
particolare esperienza nel settore archeologico subacqueo,
designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
e) due rappresentanti delle associazioni culturali
e di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali
archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea, scelti
dal Ministero per i beni e le attività culturali fra quelli
proposti dalle associazioni medesime;
f) il presidente della FIPSAS del CONI, in
rappresentanza dei subacquei dilettanti.
3. Per il funzionamento della Commissione di cui al comma
1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di lire annue a
decorrere dal 2001. E' altresì autorizzata la spesa di lire 5
miliardi annue a decorrere dal 2001 per l'organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5.180 milioni a decorrere dal 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.