XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1491
Onorevoli Colleghi! - Nell'apprestarsi alla
definizione, in via legislativa, di disposizioni in tema di
nomi a dominio e di attività in ambito INTERNET, è
imprescindibile, per il legislatore, valutare con attenzione
il particolare ambito operativo nel quale esse dovranno
trovare applicazione, la velocità che tale contesto INTERNET
impone, l'auspicato capillare sviluppo di tale innovativo
strumento, finalizzato a fornire servizi ed utilità diffusi
nell'interesse della collettività e delle pubbliche autorità
ed amministrazioni.
Il legislatore, in ogni caso, non potrà esimersi dal
considerare, tra l'altro, come, in attesa di una
regolamentazione legislativa, molteplici attività di rilievo
economico diffuso, con connessi ingenti investimenti, siano
state e vengano ancora oggi avviate, gestite e sviluppate,
avendo, quale unico strumento di regolazione e di riferimento,
il "Regolamento" e le "Procedure tecniche di registrazione",
quali definite dalla Naming Authority italiana ed
applicati dalla Registration Authority italiana, oltre
che, ovviamente, il complesso di norme disciplinanti i singoli
specifici settori di attività e quelle relative, in generale,
alla concorrenza ed al mercato.
Particolare attenzione il legislatore dovrà prestare
affinché l'emananda normativa si armonizzi e non contrasti con
quella preesistente e consolidata in tema di marchi, brevetti,
opere dell'ingegno ed in generale in tema di segni
distintivi.
Il legislatore, inoltre, dovrà prestare particolare
attenzione affinché, con specifico riguardo alle persone
fisiche, nessuno possa essere privato del diritto al nome ed
alla relativa tutela, in conformità ai disposti costituzionali
e codicistici.
Altro fondamentale aspetto che il legislatore dovrà
attentamente valutare, per far sì che l'utilizzo e
l'operatività della rete INTERNET, di altre reti telematiche
e, comunque, delle nuove tecnologie, non vengano sviliti e
compressi bensì trovino nella disciplina normativa strumento
di crescita ed espansione, in base a regole e criteri certi,
chiari e di tempestiva applicazione, è quello concernente i
divieti di registrazione di nomi a dominio.
Infatti, qualsiasi previsione di divieto, se non ponderata
e limitata, presupporrebbe la compilazione (e successivi
aggiornamenti) di "liste di nomi vietati" e la necessità di
attuare in sede di registrazione di nomi a dominio, verifiche
lunghe, onerose e costose sulla inesistenza di divieti, su
preesistenti diritti di terzi, con la conseguenza, evidente,
che i tempi tecnici di registrazione diverrebbero
assolutamente incompatibili con le esigenze degli operatori
INTERNET.
Le difficoltà sopra evidenziate non verrebbero a sorgere
qualora venissero richiamate ed applicate il complesso di
norme che già regolano i campi della tutela dei nomi, quelle
in tema di marchi, di segni distintivi e della concorrenza
sleale e ciò senza necessità di produrre elenchi, casi
particolari e quant'altro.
Il recepimento della regolamentazione vigente eviterebbe,
quindi, l'introduzione di inopportuni e pericolosi ostacoli
alla registrazione di nomi a dominio ed una eccessiva
"burocratizzazione" dell'operatività del settore INTERNET,
oltre che, facilmente prevedibili, difficoltà interpretative
ed applicative derivanti dalla sovrapposizione, al complesso
di norme e regolamenti già applicabile ed attualmente
applicato, di una nuova e diversa normativa.
In ogni caso, il legislatore dovrà opportunamente
introdurre una disciplina transitoria evitando il ricorso a
norme che possano produrre direttamente o indirettamente
effetti retroattivi.
La retroattività, infatti, sarebbe in netto contrasto con
tutti i princìpi ispiratori del nostro ordinamento, pervenendo
a compromettere diritti acquisiti, che, in quanto tali, il
nostro ordinamento mira a tutelare e potrebbe compromettere
seriamente lo sviluppo di INTERNET nel nostro Paese.
Qualsivoglia effetto retroattivo, infatti, verrebbe ad
incidere sui nomi a dominio già registrati in conformità e nel
rispetto della normativa vigente all'atto della registrazione
e, così, su nomi a dominio del tutto legittimi, con la
conseguenza che si andrebbero a cagionare ingiusti e
gravosissimi danni per tutti coloro che hanno agito ed operato
in iniziale legittimità.
Ulteriore elemento negativo per la certezza dei rapporti,
nonché per lo sviluppo e l'utilizzo della rete INTERNET,
sarebbe costituito dalla introduzione di onerose sanzioni, che
andrebbero a colpire anche chi abbia agito in modo legittimo
in base al complesso di regole anteriormente vigenti, ma che,
a seguito della successiva introduzione di nuove contrastanti
norme, potrebbe venirsi a trovare in una condizione di
sopravvenuta illegittimità.
L'iniquità di suddetta fattispecie è di palese
evidenza.
Ancora in tema di divieti, è necessario evidenziare,
ulteriormente, come l'introduzione degli stessi, se non
opportunamente formulata e limitata, potrebbe sostanziarsi in
una presunzione assoluta di interferenza dei nomi a dominio
con segni ritenuti meritevoli di tutela, con l'ulteriore
conseguenza che potrebbero, in tal modo, introdursi nel nostro
ordinamento princìpi di grande pericolosità.
Basti, allo scopo, considerare come la stessa normativa
vigente in tema di marchi d'impresa abbia evitato di imporre
divieti per categorie fisse, ma abbia sempre indagato sulla
effettiva e concreta utilità economica ed imprenditoriale
dell'utilizzo del marchio, utilità economica che trova limite
nella tutela di concreti ed attuali diritti di terzi.
Altra fattispecie da introdurre, al fine di favorire lo
sviluppo della rete INTERNET, è sicuramente quella concernente
la libera trasferibilità dei nomi a dominio anche
separatamente dall'attività ad essi connessa, con contestuale
comunicazione congiunta, del cedente e del cessionario,
all'ente preposto allo svolgimento dell'attività di
registrazione; la trasferibilità potrà avvenire sia a titolo
oneroso che gratuito sia per atto tra vivi che a seguito di
successione a causa di morte, nonché per effetto di operazioni
societarie quali fusioni e scissioni.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, pare
evidente come la presente proposta di legge si ponga in linea
e, anzi, incentivi lo sviluppo delle attività in rete
INTERNET, in un contesto di certezze e snellezze procedurali,
evitando contraddittorie discipline per eguali fattispecie,
introducendo criteri e strumenti per la rapida definizione di
eventuali controversie, regolando, in coerenza, il regime di
una disciplina transitoria (idonea ad escludere ogni effetto
retroattivo delle nuove disposizioni), ma pur sempre fornendo
valido ed immediatamente applicabile strumento per prevenire e
comprimere ogni attività illecita, ovvero penalmente
rilevante, che venisse attuata nella, o per mezzo della, rete
INTERNET.
A seguito delle considerazioni sopra svolte, si ritiene
che la disciplina legislativa da adottare debba articolarsi
nel modo seguente.
1. I nomi a dominio devono essere assegnati in uso ai
richiedenti secondo l'ordine cronologico delle richieste.
2. Taluni nomi a dominio specificatamente individuati,
quali già previsti all'articolo 7 dell'attuale "regolamento di
assegnazione" e suo allegato (nomi a dominio riservati) non
siano assegnabili o siano assegnabili solo a soggetti
predeterminati, allo scopo specificando che:
a) non sono assegnabili:
i nomi a dominio delle province italiane e loro
sigle;
i nomi delle regioni italiane e loro sigle;
i nomi corrispondenti all'identificazione
dell'Italia;
i nomi dei comuni italiani, per tali ultimi
esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome o
sigla della provincia di appartenenza (e così se seguiti dal
nome o dalla sigla della rispettiva provincia, ovvero
preceduti dalla parola comune);
i nomi di soggetti o enti che costituiscono
raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da
essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente
riconosciuti a norma delle vigenti leggi;
i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro
organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e
ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione;
b) sono assegnabili solo ai singoli soggetti che
ne sono titolari, ovvero che hanno diritto di disporre con il
consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che
corrispondono a:
nomi propri delle persone fisiche;
nomi che identificano persone giuridiche o altre
stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente
risultanti dai pubblici registri;
insegne o marchi d'impresa legittimamente
registrati;
nomi corrispondenti alla denominazione di opere
dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti.
3. Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema
di marchi d'impresa, quelle relative alla concorrenza, quelle
relative ai nomi, nonché quelle che disciplinano il
trattamento dei dati personali.
4. Dovrà essere assicurata l'adozione dei criteri di
registrazione che consentano la registrazione del maggior
numero possibile di nomi a dominio.
5. Eventuali revoche delle assegnazioni di nomi a dominio
potranno essere disposte solo a fronte di decisione arbitrale
o di sentenza passata in giudicato che stabilisca che
l'assegnatario non aveva diritto all'uso. La revoca verrà
disposta dalla decisione arbitrale ovvero dalla sentenza di
cui sopra.
6. La responsabilità del contenuto dei siti consultabili
attraverso il dominio permane in capo al titolare del dominio
stesso per i contenuti ed i siti da esso realizzati o fatti
realizzare. Problematico appare, di contro, attribuire al
titolare di un dominio la responsabilità dei contenuti di siti
di terzi, cui sia possibile accedere per il tramite del
dominio stesso. Ciò, infatti, comporterebbe la necessità di un
continuo controllo, da parte del titolare del dominio,
sull'effettivo contenuto di tutti i siti consultabili
attraverso il dominio stesso, senza che a ciò possa
concretamente far seguito, stanti le particolari modalità di
comunicazione in tempo reale proprie della rete INTERNET, la
possibilità di concretamente e previamente impedire la
diffusione di contenuti illeciti, che costituiscano reato,
ovvero che costituiscano il mezzo per la sua commissione. Del
resto, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse
attribuire a ciascun titolare di dominio l'onere di controllo
di cui sopra, appare ardua la possibilità del raggiungimento
della prova di volta in volta idonea a configurare, ovvero
escludere, la responsabilità derivante dall'effettiva mancata
applicazione da parte del titolare del dominio medesimo di
tutte le misure tecnicamente disponibili e possibili per
l'attuazione del controllo come richiesto ed imposto.
Analogamente, per i soggetti provider e
maintainer, la rispettiva responsabilità deve derivare
esclusivamente da attività ad essi direttamente riferibile,
tra cui quella di rendere in ogni momento e facilmente
possibile l'individuazione del titolare del dominio, la sua
identificazione e lo spazio su cui il sito è collocato.
L'eventuale chiamata in correità del provider e del
maintainer darebbe, inoltre, luogo a una particolare
ipotesi di responsabilità per la quale sarebbe necessario il
coordinamento con i princìpi generali di tassatività della
legge penale e della successione delle leggi penali nel
tempo.
7. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può
essere oggetto di trasferimento, anche separatamente
dall'attività ad esso connessa, sia per atto tra vivi che
mortis causa, sia a titolo oneroso che a titolo
gratuito, nonché per effetto di operazioni societarie
(fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o suoi rami,
eccetera).
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto
all'autorità preposta alla registrazione, con comunicazione
congiunta del cedente e del cessionario.
8. Per quanto attiene all'istituzione di apposito
organismo per l'accesso ad INTERNET ed alle altre reti
telematiche, si evidenzia come lo stesso dovrà avere quale
scopo primario quello di consentire il maggiore sviluppo
possibile dell'accesso ad INTERNET nel rispetto delle norme
sul libero mercato.
9. Per quanto concerne la disciplina transitoria, la
stessa, nel rispetto del principio generale della
irretroattività, dovrà necessariamente prevedere che restino
in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio
legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge, in forza delle previgenti regole di
Naming e relative procedure adottate dalla
Registration Authority italiana, quali definite dalla
Naming Authority italiana.