XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1491




        Onorevoli Colleghi! - Nell'apprestarsi alla definizione, in via legislativa, di disposizioni in tema di nomi a dominio e di attività in ambito INTERNET, è imprescindibile, per il legislatore, valutare con attenzione il particolare ambito operativo nel quale esse dovranno trovare applicazione, la velocità che tale contesto INTERNET impone, l'auspicato capillare sviluppo di tale innovativo strumento, finalizzato a fornire servizi ed utilità diffusi nell'interesse della collettività e delle pubbliche autorità ed amministrazioni.
        Il legislatore, in ogni caso, non potrà esimersi dal considerare, tra l'altro, come, in attesa di una regolamentazione legislativa, molteplici attività di rilievo economico diffuso, con connessi ingenti investimenti, siano state e vengano ancora oggi avviate, gestite e sviluppate, avendo, quale unico strumento di regolazione e di riferimento, il "Regolamento" e le "Procedure tecniche di registrazione", quali definite dalla Naming Authority italiana ed applicati dalla Registration Authority italiana, oltre che, ovviamente, il complesso di norme disciplinanti i singoli specifici settori di attività e quelle relative, in generale, alla concorrenza ed al mercato.
        Particolare attenzione il legislatore dovrà prestare affinché l'emananda normativa si armonizzi e non contrasti con quella preesistente e consolidata in tema di marchi, brevetti, opere dell'ingegno ed in generale in tema di segni distintivi.
        Il legislatore, inoltre, dovrà prestare particolare attenzione affinché, con specifico riguardo alle persone fisiche, nessuno possa essere privato del diritto al nome ed alla relativa tutela, in conformità ai disposti costituzionali e codicistici.
        Altro fondamentale aspetto che il legislatore dovrà attentamente valutare, per far sì che l'utilizzo e l'operatività della rete INTERNET, di altre reti telematiche e, comunque, delle nuove tecnologie, non vengano sviliti e compressi bensì trovino nella disciplina normativa strumento di crescita ed espansione, in base a regole e criteri certi, chiari e di tempestiva applicazione, è quello concernente i divieti di registrazione di nomi a dominio.
        Infatti, qualsiasi previsione di divieto, se non ponderata e limitata, presupporrebbe la compilazione (e successivi aggiornamenti) di "liste di nomi vietati" e la necessità di attuare in sede di registrazione di nomi a dominio, verifiche lunghe, onerose e costose sulla inesistenza di divieti, su preesistenti diritti di terzi, con la conseguenza, evidente, che i tempi tecnici di registrazione diverrebbero assolutamente incompatibili con le esigenze degli operatori INTERNET.
        Le difficoltà sopra evidenziate non verrebbero a sorgere qualora venissero richiamate ed applicate il complesso di norme che già regolano i campi della tutela dei nomi, quelle in tema di marchi, di segni distintivi e della concorrenza sleale e ciò senza necessità di produrre elenchi, casi particolari e quant'altro.
        Il recepimento della regolamentazione vigente eviterebbe, quindi, l'introduzione di inopportuni e pericolosi ostacoli alla registrazione di nomi a dominio ed una eccessiva "burocratizzazione" dell'operatività del settore INTERNET, oltre che, facilmente prevedibili, difficoltà interpretative ed applicative derivanti dalla sovrapposizione, al complesso di norme e regolamenti già applicabile ed attualmente applicato, di una nuova e diversa normativa.
        In ogni caso, il legislatore dovrà opportunamente introdurre una disciplina transitoria evitando il ricorso a norme che possano produrre direttamente o indirettamente effetti retroattivi.
        La retroattività, infatti, sarebbe in netto contrasto con tutti i princìpi ispiratori del nostro ordinamento, pervenendo a compromettere diritti acquisiti, che, in quanto tali, il nostro ordinamento mira a tutelare e potrebbe compromettere seriamente lo sviluppo di INTERNET nel nostro Paese.
        Qualsivoglia effetto retroattivo, infatti, verrebbe ad incidere sui nomi a dominio già registrati in conformità e nel rispetto della normativa vigente all'atto della registrazione e, così, su nomi a dominio del tutto legittimi, con la conseguenza che si andrebbero a cagionare ingiusti e gravosissimi danni per tutti coloro che hanno agito ed operato in iniziale legittimità.
        Ulteriore elemento negativo per la certezza dei rapporti, nonché per lo sviluppo e l'utilizzo della rete INTERNET, sarebbe costituito dalla introduzione di onerose sanzioni, che andrebbero a colpire anche chi abbia agito in modo legittimo in base al complesso di regole anteriormente vigenti, ma che, a seguito della successiva introduzione di nuove contrastanti norme, potrebbe venirsi a trovare in una condizione di sopravvenuta illegittimità.
        L'iniquità di suddetta fattispecie è di palese evidenza.
        Ancora in tema di divieti, è necessario evidenziare, ulteriormente, come l'introduzione degli stessi, se non opportunamente formulata e limitata, potrebbe sostanziarsi in una presunzione assoluta di interferenza dei nomi a dominio con segni ritenuti meritevoli di tutela, con l'ulteriore conseguenza che potrebbero, in tal modo, introdursi nel nostro ordinamento princìpi di grande pericolosità.
        Basti, allo scopo, considerare come la stessa normativa vigente in tema di marchi d'impresa abbia evitato di imporre divieti per categorie fisse, ma abbia sempre indagato sulla effettiva e concreta utilità economica ed imprenditoriale dell'utilizzo del marchio, utilità economica che trova limite nella tutela di concreti ed attuali diritti di terzi.
        Altra fattispecie da introdurre, al fine di favorire lo sviluppo della rete INTERNET, è sicuramente quella concernente la libera trasferibilità dei nomi a dominio anche separatamente dall'attività ad essi connessa, con contestuale comunicazione congiunta, del cedente e del cessionario, all'ente preposto allo svolgimento dell'attività di registrazione; la trasferibilità potrà avvenire sia a titolo oneroso che gratuito sia per atto tra vivi che a seguito di successione a causa di morte, nonché per effetto di operazioni societarie quali fusioni e scissioni.
        Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, pare evidente come la presente proposta di legge si ponga in linea e, anzi, incentivi lo sviluppo delle attività in rete INTERNET, in un contesto di certezze e snellezze procedurali, evitando contraddittorie discipline per eguali fattispecie, introducendo criteri e strumenti per la rapida definizione di eventuali controversie, regolando, in coerenza, il regime di una disciplina transitoria (idonea ad escludere ogni effetto retroattivo delle nuove disposizioni), ma pur sempre fornendo valido ed immediatamente applicabile strumento per prevenire e comprimere ogni attività illecita, ovvero penalmente rilevante, che venisse attuata nella, o per mezzo della, rete INTERNET.
        A seguito delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la disciplina legislativa da adottare debba articolarsi nel modo seguente.
        1. I nomi a dominio devono essere assegnati in uso ai richiedenti secondo l'ordine cronologico delle richieste.
        2. Taluni nomi a dominio specificatamente individuati, quali già previsti all'articolo 7 dell'attuale "regolamento di assegnazione" e suo allegato (nomi a dominio riservati) non siano assegnabili o siano assegnabili solo a soggetti predeterminati, allo scopo specificando che:

            a) non sono assegnabili:

                i nomi a dominio delle province italiane e loro sigle;

                i nomi delle regioni italiane e loro sigle;

                i nomi corrispondenti all'identificazione dell'Italia;

                i nomi dei comuni italiani, per tali ultimi esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza (e così se seguiti dal nome o dalla sigla della rispettiva provincia, ovvero preceduti dalla parola comune);

                i nomi di soggetti o enti che costituiscono raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente riconosciuti a norma delle vigenti leggi;

                i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione;

            b) sono assegnabili solo ai singoli soggetti che ne sono titolari, ovvero che hanno diritto di disporre con il consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che corrispondono a:

                nomi propri delle persone fisiche;

                nomi che identificano persone giuridiche o altre stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente risultanti dai pubblici registri;

                insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;

                nomi corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti.

        3. Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema di marchi d'impresa, quelle relative alla concorrenza, quelle relative ai nomi, nonché quelle che disciplinano il trattamento dei dati personali.
        4. Dovrà essere assicurata l'adozione dei criteri di registrazione che consentano la registrazione del maggior numero possibile di nomi a dominio.
        5. Eventuali revoche delle assegnazioni di nomi a dominio potranno essere disposte solo a fronte di decisione arbitrale o di sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non aveva diritto all'uso. La revoca verrà disposta dalla decisione arbitrale ovvero dalla sentenza di cui sopra.
        6. La responsabilità del contenuto dei siti consultabili attraverso il dominio permane in capo al titolare del dominio stesso per i contenuti ed i siti da esso realizzati o fatti realizzare. Problematico appare, di contro, attribuire al titolare di un dominio la responsabilità dei contenuti di siti di terzi, cui sia possibile accedere per il tramite del dominio stesso. Ciò, infatti, comporterebbe la necessità di un continuo controllo, da parte del titolare del dominio, sull'effettivo contenuto di tutti i siti consultabili attraverso il dominio stesso, senza che a ciò possa concretamente far seguito, stanti le particolari modalità di comunicazione in tempo reale proprie della rete INTERNET, la possibilità di concretamente e previamente impedire la diffusione di contenuti illeciti, che costituiscano reato, ovvero che costituiscano il mezzo per la sua commissione. Del resto, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse attribuire a ciascun titolare di dominio l'onere di controllo di cui sopra, appare ardua la possibilità del raggiungimento della prova di volta in volta idonea a configurare, ovvero escludere, la responsabilità derivante dall'effettiva mancata applicazione da parte del titolare del dominio medesimo di tutte le misure tecnicamente disponibili e possibili per l'attuazione del controllo come richiesto ed imposto.
        Analogamente, per i soggetti provider e maintainer, la rispettiva responsabilità deve derivare esclusivamente da attività ad essi direttamente riferibile, tra cui quella di rendere in ogni momento e facilmente possibile l'individuazione del titolare del dominio, la sua identificazione e lo spazio su cui il sito è collocato.
        L'eventuale chiamata in correità del provider e del maintainer darebbe, inoltre, luogo a una particolare ipotesi di responsabilità per la quale sarebbe necessario il coordinamento con i princìpi generali di tassatività della legge penale e della successione delle leggi penali nel tempo.
        7. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, anche separatamente dall'attività ad esso connessa, sia per atto tra vivi che mortis causa, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, nonché per effetto di operazioni societarie (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o suoi rami, eccetera).
        Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto all'autorità preposta alla registrazione, con comunicazione congiunta del cedente e del cessionario.
        8. Per quanto attiene all'istituzione di apposito organismo per l'accesso ad INTERNET ed alle altre reti telematiche, si evidenzia come lo stesso dovrà avere quale scopo primario quello di consentire il maggiore sviluppo possibile dell'accesso ad INTERNET nel rispetto delle norme sul libero mercato.
        9. Per quanto concerne la disciplina transitoria, la stessa, nel rispetto del principio generale della irretroattività, dovrà necessariamente prevedere che restino in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, in forza delle previgenti regole di Naming e relative procedure adottate dalla Registration Authority italiana, quali definite dalla Naming Authority italiana.




Frontespizio Testo articoli