XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1491
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di
lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi
nel sistema dei nomi a dominio (DNS-domain name system)
che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai
computer per comunicare tra loro secondo protocollo
TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto
di accesso alla rete INTERNET;
b) per "titolare del dominio" il soggetto che,
direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la
registrazione;
c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il
titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda
collegarsi nell'ambito della rete INTERNET;
d) per "Commissione" l'organismo istituito ai
sensi dell'articolo 7 della presente legge;
e) per INTERNET service provider (ISP) il
soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete
INTERNET;
f) per host service provider (HSP) il
soggetto fornitore di spazi su computer permanentemente
connessi alla rete INTERNET, destinati all'ospitalità dei
siti;
g) per maintainer il soggetto che opera
quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la
registrazione dei domini.
Art. 2.
(Registrazione di nomi a dominio).
1. L'assegnazione di nomi a dominio nella rete INTERNET
all'interno del country code "it", avviene, nel rispetto
della vigente disciplina a tutela dei nomi delle persone
fisiche e giuridiche, seguendo l'ordine cronologico delle
richieste.
2. Taluni nomi a dominio specificatamente individuati,
quali già previsti all'articolo 7 del previgente regolamento
di assegnazione e suoi allegati (nomi a dominio riservati)
applicati dalla Registration Authority italiana, come
definiti dalla Naming Authority italiana, non possono
essere assegnati ovvero possono essere assegnati solo a
soggetti predeterminati. In particolare, non possono essere
assegnati:
a) i nomi delle province italiane e loro sigle;
b) i nomi delle regioni italiane e loro sigle;
c) i nomi corrispondenti all'identificazione
dell'Italia;
d) i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se
posti immediatamente al di sotto del nome o sigla della
provincia di appartenenza.
3. Sono riservati alla pubblica amministrazione:
a) il nome "regione" o "provincia" al di sotto del
nome a dominio geografico corrispondente ad una regione o ad
una provincia o loro sigle;
b) i nomi inizianti con "regione" o "provincia"
seguiti dai relativi nomi geografici della regione o della
provincia o loro sigle;
c) il nome "comune" al di sotto del nome a dominio
geografico corrispondente ad un comune e i nomi che iniziano
con "comune" seguito dal relativo nome geografico;
d) i nomi di soggetti o enti che costituiscono
raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da
essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente
riconosciuti a norma delle leggi vigenti;
e) i nomi che identificano istituzioni dello
Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari
dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica
funzione.
4. Possono essere assegnati solo ai singoli soggetti che
ne sono titolari, ovvero che hanno diritto di disporre con il
consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che
corrispondono a:
a) nomi propri delle persone fisiche;
b) nomi che identificano persone giuridiche o
altre stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente
risultanti dai pubblici registri;
c) insegne o marchi d'impresa legittimamente
registrati;
d) nomi corrispondenti alla denominazione di opere
dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti.
5. Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema
di marchi d'impresa, quelle relative alla concorrenza, quelle
relative ai nomi, nonché quelle che disciplinano il
trattamento dei dati personali.
6. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il
massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica la
Commissione adotta i criteri di registrazione che consentano
il maggior numero possibile di nomi a dominio.
Art. 3.
(Priorità nella registrazione
dei nomi a dominio).
1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente
legittimi titolari di taluno dei diritti di cui all'articolo 2
la registrazione di un nome a dominio corrispondente avviene
in capo al primo di tali soggetti che ne ha avanzato
richiesta.
2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con
la comunicazione al richiedente della relativa
attribuzione.
Art. 4.
(Revoca dell'assegnazione e responsabilità).
1. Le revoche delle assegnazioni di nomi a dominio sono
disposte solo a fronte di decisioni arbitrali o di sentenze
passate in giudicato che stabiliscono che l'assegnatario non
aveva diritto all'uso.
2. Con la sentenza di cui al comma 1 è ordinata la
cancellazione del nome a dominio dal registro nazionale di cui
all'articolo 7.
3. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei
contenuti del sito da esso realizzato o fatto realizzare. I
soggetti che svolgono i servizi di provider e di
maintainer, ed ogni altro servizio che consente
l'accesso alla rete INTERNET o ad altre reti telematiche, sono
responsabili qualora per fatto a loro imputabile vi sia
l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o
identificare il titolare del nome a dominio o lo spazio su cui
il sito è collocato.
Art. 5.
(Cessione dei nomi a dominio).
1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può
essere oggetto di trasferimento, anche separatamente
dall'attività ad esso connessa, sia per atto tra vivi che
mortis causa, sia a titolo oneroso che a titolo
gratuito, nonché per effetto di operazioni societarie, quali
fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o suoi rami.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto
all'autorità preposta alla registrazione, con comunicazione
congiunta del cedente e del cessionario.
3. In mancanza della comunicazione, di cui al comma 2 il
trasferimento non è opponibile ai terzi.
Art. 6.
(Efficacia delle disposizioni).
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei
confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in
relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.
Art. 7.
(Commissione nazionale per l'accesso a
INTERNET e alle altre reti telematiche).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita la Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e
alle altre reti telematiche, con le seguenti finalità:
a) emanare le regole di registrazione dei nomi a
dominio e definire le relative procedure, in conformità a
quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i
criteri e le modalità internazionalmente in uso, nonché
promuovere, anche attraverso tali regole, l'accettazione da
parte di coloro che richiedono la registrazione di una
procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla
lettera e), per la risoluzione delle eventuali
controversie;
b) stabilire i requisiti che devono possedere
coloro che intendono operare quali intermediari per la
richiesta di registrazione di nomi a dominio;
c) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati
nella lettera b) in apposito elenco ed assicurarne la
tenuta;
d) disporre la cancellazione dall'elenco di cui
alla lettera c), a seguito di richiesta del soggetto
interessato, ovvero per verificato o sopravvenuto difetto dei
requisiti di cui alla lettera b);
e) elaborare e promuovere l'accettazione, da parte
dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le
controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio,
presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa
delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura attraverso il ricorso alle procedure
di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma
4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) attuare direttamente e promuovere per conto di
altri enti o istituzioni, private o pubbliche, le iniziative
necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione
dell'utilizzo di INTERNET o di altre reti telematiche;
g) attuare direttamente, avendone facoltà o
essendone stata espressamente incaricata dagli organi
competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli
altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari
contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione
dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di
INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per
contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro
sviluppo e alla loro futura evoluzione;
h) attuare direttamente, ovvero promuovere
l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni, privati o
pubblici, anche attraverso intese a carattere internazionale,
di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e
il trattamento dei dati personali di coloro che vi
accedono.
2. La Commissione provvede, inoltre, per il tramite
dell'Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il
Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assume la
denominazione di "Agenzia per la proprietà industriale e per i
nomi a dominio", ovvero, in regime di convenzione, per il
tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:
a) assicurare il servizio di registrazione dei
nomi a dominio in un apposito registro nazionale;
b) assicurare l'esatta identificazione del
titolare dei nomi a dominio registrati, la tenuta e
l'aggiornamento del relativo registro;
c) disporre la cancellazione dei nomi a dominio
nei casi previsti.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove
componenti, che sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo
di tre anni. Il Presidente è nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri. Tre dei componenti sono
rispettivamente indicati dal Ministro delle attività
produttive, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro
per la funzione pubblica. Uno degli altri componenti è un
rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.
4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da
un collegio consultivo, formato da un massimo di quindici
componenti da designare nell'ambito dei docenti nelle
università in materie informatiche, giuridiche ed economiche e
tra gli operatori e gli utenti di INTERNET.
5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di
funzionamento della Commissione e sono individuati il numero,
le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata
in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede al rinnovo dei
componenti della Commissione con proprio decreto da emanare
entro due mesi dalla scadenza della stessa.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i
comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra
struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono soppressi
per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e
per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse
finanziarie, materiali e umane già assegnate alle strutture di
cui al comma 6.
8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Art. 8.
(Disciplina transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio
nazionale delle ricerche istituisce il registro di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a), e vi inserisce i
nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore
della stessa.
2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e, in ogni
caso, fino ai due mesi successivi all'insediamento della
Commissione di cui all'articolo 7, l'Istituto per le
applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle
ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in
conformità a quanto stabilito dalla presente legge e secondo
le procedure e le regole dallo stesso precedentemente
utilizzate.
3. Restano in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a
dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base delle
previgenti regole di Naming e relative procedure,
adottate dalla Registration Authority italiana, quali
definite dalla Naming Authority italiana.
4. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.