XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1490




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la Croce Rossa Italiana (CRI), ai fini dell'assolvimento dei compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali, dispone di un Corpo militare, ausiliario delle Forze armate dello Stato, costituito interamente da volontari.
        Il Corpo militare della CRI, sin dalla sua costituzione, si è sempre distinto per gli interventi effettuati sia in caso di conflitto armato (attraverso lo sgombero e la cura dei feriti e dei malati), che in tempo di pace (contribuendo al soccorso sanitario di massa con l'impiego di reparti, unità e formazioni campali allo scopo destinati, o in supporto ad altre strutture di intervento socio-sanitario).
        Personale militare del Corpo presta, altresì, servizio a copertura di vacanze organiche nella struttura civile dell'Ente.
        Il personale del Corpo militare della CRI, costituito tutto da volontari - comunque e dovunque in servizio - è disciplinato, per quanto riguarda lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico, dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, e dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379. In base agli articoli 29 e 249 del citato regio decreto n. 484 del 1936, gli iscritti del Corpo chiamati in servizio sono militari ad ogni effetto e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e del codice penale militare. I militari della CRI, inoltre, quale ulteriore segno di soggezione alle leggi militari ed alla giurisdizione militare, indossano sull'uniforme le stellette a cinque punte.
        La normativa che concerne lo stato giuridico, il reclutamento e l'avanzamento del personale militare della CRI è, tuttavia, ferma al 1936 (regio decreto n. 484), alle modifiche del 1941 (legge n. 883) ed alle integrazioni (in materia di avanzamenti) del 1946 (decreto legislativo luogotenenziale n. 379). Da allora, la normativa del personale militare della CRI non è stata aggiornata e, pertanto, sono venute a crearsi disparità di trattamento tra i militari della CRI ed i militari delle Forze armate ai quali i primi sono equiparati (la corrispondenza dei gradi dei militari della CRI ai gradi dei militari dell'Esercito è sancita nell'articolo 2 del regio decreto n. 484 del 1936 e nell'allegato A annesso al regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545).
        I militari della CRI, purtroppo, non sono stati inclusi nei provvedimenti che negli anni hanno modificato le norme sia sullo stato giuridico degli ufficiali, che sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
        Anche i più recenti strumenti legislativi in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale delle Forze armate, non hanno incluso i militari della CRI.
        Tali strumenti legislativi, modificando in particolare la gerarchia dei gradi dei sottufficiali delle Forze armate, attraverso la previsione di nuovi gradi (luogotenente, maresciallo, sergente maggiore capo, caporal maggiore scelto, 1^ caporal maggiore), hanno determinato alterazioni alla corrispondenza gerarchica tra i sottufficiali della CRI ed i sottufficiali delle Forze armate, creando, di conseguenza, disparità di trattamento economico e di inquadramento.
        I militari volontari della CRI, pur non essendo destinatari della normativa citata, a differenza dei pari grado in servizio nelle Forze armate, hanno tutti i doveri (soggezione alle leggi penali militari, ai regolamenti disciplinari militari, alla giurisdizione militare) propri dei militari delle Forze armate dello Stato (di cui sono ausiliari ed al cui fianco operano), ma non hanno invece gli stessi diritti e non usufruiscono di alcuna forma di benessere a proprio favore.
        Al fine di rimuovere questa grave disparità di trattamento tra i militari della CRI ed i loro pari grado delle Forze armate, si propone, pertanto, la presente proposta di legge in materia di stato giuridico, reclutamento, avanzamento e trattamento economico del personale militare della CRI, auspicandone una rapida approvazione.




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