XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1490
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la Croce Rossa
Italiana (CRI), ai fini dell'assolvimento dei compiti
umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni
internazionali, dispone di un Corpo militare, ausiliario delle
Forze armate dello Stato, costituito interamente da
volontari.
Il Corpo militare della CRI, sin dalla sua costituzione,
si è sempre distinto per gli interventi effettuati sia in caso
di conflitto armato (attraverso lo sgombero e la cura dei
feriti e dei malati), che in tempo di pace (contribuendo al
soccorso sanitario di massa con l'impiego di reparti, unità e
formazioni campali allo scopo destinati, o in supporto ad
altre strutture di intervento socio-sanitario).
Personale militare del Corpo presta, altresì, servizio a
copertura di vacanze organiche nella struttura civile
dell'Ente.
Il personale del Corpo militare della CRI, costituito
tutto da volontari - comunque e dovunque in servizio - è
disciplinato, per quanto riguarda lo stato giuridico, il
reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico, dal
regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla
legge 25 luglio 1941, n. 883, e dal decreto legislativo
luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379. In base agli
articoli 29 e 249 del citato regio decreto n. 484 del 1936,
gli iscritti del Corpo chiamati in servizio sono militari ad
ogni effetto e sottoposti alle norme del regolamento di
disciplina militare e del codice penale militare. I militari
della CRI, inoltre, quale ulteriore segno di soggezione alle
leggi militari ed alla giurisdizione militare, indossano
sull'uniforme le stellette a cinque punte.
La normativa che concerne lo stato giuridico, il
reclutamento e l'avanzamento del personale militare della CRI
è, tuttavia, ferma al 1936 (regio decreto n. 484), alle
modifiche del 1941 (legge n. 883) ed alle integrazioni (in
materia di avanzamenti) del 1946 (decreto legislativo
luogotenenziale n. 379). Da allora, la normativa del personale
militare della CRI non è stata aggiornata e, pertanto, sono
venute a crearsi disparità di trattamento tra i militari della
CRI ed i militari delle Forze armate ai quali i primi sono
equiparati (la corrispondenza dei gradi dei militari della CRI
ai gradi dei militari dell'Esercito è sancita nell'articolo 2
del regio decreto n. 484 del 1936 e nell'allegato A annesso al
regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545).
I militari della CRI, purtroppo, non sono stati inclusi
nei provvedimenti che negli anni hanno modificato le norme sia
sullo stato giuridico degli ufficiali, che sullo stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
Anche i più recenti strumenti legislativi in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato
ed avanzamento del personale delle Forze armate, non hanno
incluso i militari della CRI.
Tali strumenti legislativi, modificando in particolare la
gerarchia dei gradi dei sottufficiali delle Forze armate,
attraverso la previsione di nuovi gradi (luogotenente,
maresciallo, sergente maggiore capo, caporal maggiore scelto,
1^ caporal maggiore), hanno determinato alterazioni alla
corrispondenza gerarchica tra i sottufficiali della CRI ed i
sottufficiali delle Forze armate, creando, di conseguenza,
disparità di trattamento economico e di inquadramento.
I militari volontari della CRI, pur non essendo
destinatari della normativa citata, a differenza dei pari
grado in servizio nelle Forze armate, hanno tutti i doveri
(soggezione alle leggi penali militari, ai regolamenti
disciplinari militari, alla giurisdizione militare) propri dei
militari delle Forze armate dello Stato (di cui sono ausiliari
ed al cui fianco operano), ma non hanno invece gli stessi
diritti e non usufruiscono di alcuna forma di benessere a
proprio favore.
Al fine di rimuovere questa grave disparità di trattamento
tra i militari della CRI ed i loro pari grado delle Forze
armate, si propone, pertanto, la presente proposta di legge in
materia di stato giuridico, reclutamento, avanzamento e
trattamento economico del personale militare della CRI,
auspicandone una rapida approvazione.