XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1490
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO
Art. 1.
(Generalità).
1. Il Corpo militare della Croce Rossa Italiana (CRI), di
seguito denominato "Corpo militare", ausiliario delle Forze
armate dello Stato, costituisce componente militare integrante
della CRI ad arruolamento volontario.
Art. 2.
(Compiti).
1. Il Corpo militare, secondo i principi generali della
CRI, deve:
a) in tempo di guerra:
1) essere destinato all'impiego per il soccorso in
tutti gli spazi operativi di interesse militare non coperti
dai servizi sanitari delle Forze armate ed in particolare nel
campo della difesa del territorio e della difesa aerea
nazionale;
2) contribuire, in conformità a quanto previsto dalle
convenzioni e dalle risoluzioni internazionali, allo sgombero
ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle
vittime dei conflitti armati, e allo svolgimento di compiti di
difesa civile;
3) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza
dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;
4) organizzare concretamente e gestire, fin dal tempo
di pace, i servizi della CRI ausiliari delle Forze armate per
il tempo di guerra, preparandosi alla relativa tempestiva
attivazione;
5) integrare con il supporto del proprio personale,
ove richiesto, gli organici delle unità della CRI a qualsiasi
livello;
b) in tempo di pace:
1) intervenire in concorso e nel quadro delle Forze
armate in occasione di operazioni delle Nazioni Unite o
nell'ambito di missioni umanitarie o per il mantenimento della
pace, secondo le direttive dello Stato maggiore della
difesa;
2) assicurare mediante una forza sanitaria di pronto
impiego, di entità non inferiore ad un reparto di soccorso
mobile centrale e ad un treno ospedale permanentemente
allestito, nonché con formazioni mobilitabili, il concorso
agli interventi delle Forze armate per le esigenze di
protezione civile e per il soccorso sanitario di massa in
situazioni di emergenza;
3) mantenere in efficienza i propri organi centrali e
periferici nonché la rete dei centri di mobilitazione della
CRI;
4) provvedere alla custodia, alla manutenzione ed al
periodico aggiornamento ed ampliamento dei materiali, dei
mezzi, delle infrastrutture e delle dotazioni sanitarie
campali, con particolare riferimento alle esigenze derivanti
dal progresso dei nuovi mezzi di offesa bellica, nonché in
rapporto alle ipotesi di calamità naturali;
5) intervenire, attraverso il richiamo dal congedo del
personale militare della CRI necessario, in operazioni di
soccorso in caso di gravi esigenze;
6) addestrare il personale militare della CRI in
servizio e quello periodicamente richiamato dal congedo ai
sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive
modificazioni, in particolare per quanto riguarda
l'aggiornamento della specializzazione nei compiti di
protezione e di soccorso. Gli ufficiali ed i sottufficiali, in
particolare, sono chiamati alla frequenza di corsi di
qualificazione e di specializzazione anche presso le scuole
delle Forze armate;
7) assicurare con proprio personale militare il
sostegno ai compiti di istituto della CRI in qualsiasi
circostanza e per qualsiasi esigenza, ivi compreso il costante
impiego negli uffici amministrativi, ed in particolare in
situazioni di emergenza e di protezione civile, nonché in
occasione di iniziative umanitarie di carattere internazionale
in collaborazione con le istituzioni internazionali della
Croce Rossa;
8) partecipare con propri reparti e formazioni
motorizzate alle esercitazioni organizzate dalle Forze
armate;
9) prestare assistenza sanitaria in ausilio, o
autonomamente, sulla base delle esigenze rappresentate dalle
singole Forze armate tramite il Ministero della difesa o dal
Ministero della sanità, in occasione di eventi straordinari,
quali grandi manifestazioni pubbliche, sportive e cicli
addestrativi;
10) concorrere alla più estesa diffusione del diritto
internazionale umanitario in campo militare.
Art. 3.
(Struttura).
1. La struttura del Corpo militare è articolata in:
a) una direzione generale dei servizi di
mobilitazione, quale organo di comando di vertice e tecnico
militare del Corpo;
b) centri di mobilitazione, quali organi
territoriali a livello periferico per l'adempimento dei
compiti previsti dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e
successive modificazioni, preposti ad arruolamento, stato,
avanzamento, addestramento, alle chiamate in servizio ed ai
collocamenti in congedo del personale;
c) scuola di addestramento e formazione per il
personale del Corpo militare della CRI, con le modalità di
funzionamento di cui all'articolo 35;
d) un apparato mobile di campagna costituito da
formazioni di pronto impiego in vita e da un complesso
mobilitabile, articolato su: reparti motorizzati per il
soccorso sanitario di massa, raggruppamenti e gruppi sanitari
mobili; ospedali da campo di prima cura e smistamento,
ospedali di cura specializzata; treni e navi ospedali;
ospedali accantonati; ambulanze e posti di soccorso attendati,
ferroviari, portuali ed aeroportuali; stazioni campali di
decontaminazione; nuclei potabilizzatori; formazioni di
soccorso minori.
2. In tutte le formazioni di cui al comma 1 operano,
organicamente inserite, le infermiere volontarie della CRI.
Art. 4.
(Funzioni e dipendenze).
1. Il direttore generale dei servizi di mobilitazione,
quale autorità di vertice e comandante del Corpo militare,
dipende direttamente, unitamente alla struttura cui è
preposto, dal presidente generale della CRI. Il direttore
generale dei servizi di mobilitazione, che risponde al
presidente generale della CRI dei servizi di guerra
dell'istituzione e della relativa preparazione nel campo di
pace, dispone per l'esercizio delle relative attribuzioni
della direzione generale dei servizi di mobilitazione,
struttura retta da un generale vice direttore che sovrintende
alla condotta del Corpo. Il generale vice direttore è nominato
con provvedimento del presidente generale della CRI, su
proposta del direttore generale dei servizi di
mobilitazione.
2. Il maggiore generale, direttore generale dei servizi di
mobilitazione del Corpo militare, è prescelto
discrezionalmente fra i brigadier generali della CRI in
servizio permanente e nominato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta dei Ministri della difesa e della
sanità, su designazione del presidente generale della CRI.
Art. 5.
(Soppressione ed istituzione dei ruoli).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel Corpo militare, nei limiti delle dotazioni
organiche di cui alle tabelle A, A1 e B annesse alla presente
legge, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio
permanente:
a) ruolo normale, ufficiali categoria
tecnico-sanitaria;
b) ruolo normale, ufficiali di commissariato,
categoria commissari;
c) ruolo speciale, ufficiali di commissariato,
categoria servizi;
d) ruolo dei marescialli;
e) ruolo dei sergenti;
f) ruolo dei volontari di truppa.
2. Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della
riserva, gli ufficiali della riserva di complemento, i
marescialli ed sottufficiali di complemento, della riserva e
della riserva di complemento, nonché i graduati e militari di
truppa della categoria del congedo, sono rispettivamente
iscritti nei ruoli corrispondenti a quello del servizio
permanente. Ai marescialli ed ai sottufficiali di complemento,
nonché ai graduati e militari di truppa della categoria del
congedo, sono estese le norme dell'articolo 34 del regio
decreto 10 febbraio 1936, n. 484.
3. Tutti i ruoli previsti dal citato regio decreto n. 484
del 1936, e successive modificazioni, si intendono soppressi e
modificati secondo quanto disposto dalla presente legge.
Art. 6.
(Successione gerarchica).
1. La successione dei gradi del personale militare della
CRI in servizio permanente, è stabilita dalla tabella C
annessa alla presente legge.
2. La denominazione dei gradi dei sottufficiali del Corpo
militare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è modificata ai sensi della tabella D annessa
alla medesima, recante, altresì, la determinazione del
trattamento economico nei nuovi gradi nonché la corrispondenza
ai livelli funzionali del pubblico impiego.
Art. 7.
(Categorie dei ruoli degli ufficiali).
1. L'iscrizione degli ufficiali nei ruoli e nelle
categorie di cui all'articolo 5 ha luogo secondo le seguenti
modalità:
a) ruolo normale, ufficiali categoria tecnico
sanitaria: vi sono iscritti gli ufficiali medici e farmacisti,
questi ultimi prendendo il posto dopo l'ultimo dei pari grado
medici con pari anzianità;
b) ruolo normale, ufficiali di commissariato
categoria commissari: vi sono iscritti gli ufficiali in
possesso di una delle lauree determinate dall'articolo 78 del
regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive
modificazioni, o di altra laurea dichiarata alla medesima
equipollente secondo l'ordinamento universitario;
c) ruolo speciale, ufficiali di commissariato,
categoria servizi: vi sono iscritti gli ufficiali diplomati
non in possesso di una delle lauree di cui alla precedente
lettera b).
2. E' consentito per gli ufficiali del ruolo speciale,
commissariato categoria servizi, di complemento, della riserva
e della riserva di completamento, il trasferimento nella
categoria commissari, ove in un secondo tempo acquisiscono il
possesso del prescritto diploma di laurea. In tale caso nel
grado posseduto assumono anzianità dal 1^ gennaio dell'anno
successivo alla data di conseguimento del relativo diploma di
laurea posto dopo l'ultimo dei pari grado e pari anzianità.
Non è ammesso analogo trasferimento nel servizio
permanente.
Art. 8.
(Funzioni degli ufficiali).
1. Agli ufficiali in servizio permanente, nell'ambito
delle rispettive categorie, sono attribuite, di massima,
funzioni dirigenziali o direttive di unità, di uffici, di
servizi e di comando di reparti e formazioni, con implicazione
di responsabilità professionali correlato al grado
rivestito.
Art. 9.
(Funzioni dei marescialli).
1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli in
servizio permanente:
a) è di norma preposto ad uffici e ad unità
operative, tecniche, logistiche e addestrative;
b) svolge, in relazione alla professionalità
posseduta, interventi di natura tecnico-operativa, nonché
compiti di formazione e di indirizzo del personale
subordinato;
c) espleta incarichi la cui esecuzione richiede
continuità di impiego, per l'elevata specializzazione e la
capacità di utilizzazione di mezzi e di strumentazioni
tecnologicamente avanzati.
2. Il personale che riveste il grado di primo maresciallo
luogotenente svolge funzioni che implicano incarichi di più
rilevante responsabilità. In tale contesto, i primi
marescialli luogotenenti:
a) sono i diretti collaboratori dei superiori
gerarchici, che possono sostituire in caso di loro impedimento
o assenza;
b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di
indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per
l'attività svolta;
c) hanno rango preminente sui pari grado; fra i
primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di
conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con
diverse anzianità.
Art. 10.
(Funzioni dei sergenti).
1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti in
servizio permanente sono attribuite, con responsabilità
personali, mansioni esecutive richiedenti adeguata
preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento
di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi o
tecnico-manuali, nonché il comando di più militari o mezzi.
Art. 11.
(Funzioni dei volontari di truppa).
1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite
mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della
categoria della specializzazione di appartenenza,
dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di
uno o più militari.
Capo II
RECLUTAMENTO
Art. 12.
(Generalità).
1. Ai fini del reclutamento nei ruoli di cui all'articolo
5, la CRI bandisce concorsi per l'arruolamento del personale
resosi necessario per effetto delle vacanze organiche
determinatesi al 31 dicembre di ogni anno.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con
provvedimento del presidente generale della CRI, su proposta
del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo
militare, nel quale sono stabiliti i termini di presentazione
delle domande, l'indirizzo dei titoli accademici o di studio
richiesti, i programmi, le prove di esame e le modalità di
svolgimento dei concorsi stessi.
3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al
presente articolo, per la definizione dei titoli e delle
prove, per la loro valutazione, per la nomina delle
commissioni, per la formazione delle graduatorie di merito,
nonché per lo svolgimento del corso propedeutico e del
tirocinio pratico-sperimentale di cui agli articoli seguenti
sono stabilite con apposita determinazione del presidente
generale della CRI, su proposta del direttore generale dei
servizi di mobilitazione del Corpo militare.
4. I requisiti richiesti dall'articolo 16, comma 1, ad
eccezione di quelli riguardanti i titoli di studio e i limiti
di età, debbono esseri posseduti da tutti gli aspiranti al
servizio permanente per qualsiasi grado.
Art. 13.
(Volontari di truppa in servizio
permanente).
1. Il reclutamento dei volontari di truppa in servizio
permanente nel Corpo militare è riservato, per un numero non
superiore al 45 per cento dei posti disponibili, ai volontari
in ferma prefissata ed in ferma breve delle Forze armate dello
Stato che ne facciano richiesta e che abbiano prestato
servizio senza demerito per almeno tre anni, a parziale
modifica dei limiti delle riserve di posti previste
dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.
2. Il rimanente 55 per cento dei posti è coperto tramite
il reclutamento ordinario per concorso riservato ai militari
del Corpo militare iscritti nei ruoli del congedo che siano in
possesso dei necessari requisiti e non abbiano compiuto il
trentesimo anno di età.
3. I posti di cui al comma 1, eventualmente rimasti
scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei
posti di cui al comma 2 e viceversa.
4. I vincitori del concorso di cui ai commi 1 e 2, previa
rinuncia al grado rivestito se superiore a quello di caporal
maggiore, sono ammessi all'espletamento di un corso e di un
tirocinio pratico-sperimentale della durata complessiva non
inferiore a dodici mesi, propedeutici all'ammissione nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente. La durata
complessiva del corso e del tirocinio è ridotta alla metà per
i provenienti dai volontari in ferma prefissata ed in ferma
breve delle Forze armate. Gli idonei, con determinazione del
presidente generale della CRI, sono nominati primo caporal
maggiore su parere favorevole del direttore generale dei
servizi di mobilitazione del Corpo ed immessi nel predetto
ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria, con decorrenza
dal giorno successivo alla data di superamento del tirocinio
pratico-sperimentale.
Art. 14.
(Reclutamento nel ruolo dei sergenti
in servizio permanente).
1. Il personale del ruolo dei sergenti in servizio
permanente del Corpo militare è tratto, in rapporto alla
consistenza organica prevista dalla tabella B annessa alla
presente legge, tenendo conto anche del personale militare
impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 7), dai volontari di truppa in servizio permanente,
mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e
successivo corso di aggiornamento e tirocinio di formazione
professionale della durata non inferiore a sei mesi:
a) nei limiti massimi del 70 per cento dei posti
disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio
permanente;
b) nel limite minimo del 30 per cento dei posti
disponibili, dai caporal maggiori capi e dai caporal maggiori
scelti in servizio permanente.
2. La direzione generale dei servizi di mobilitazione del
Corpo, con provvedimento a firma del presidente generale della
CRI definisce, al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione
alle vacanze organiche presumibili, le effettive percentuali
di personale da coprire con relativi bandi di concorso.
3. I posti di cui alla lettera a) del comma 1
eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in
aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del
medesimo comma e viceversa.
4. I vincitori del concorso, al superamento del corso di
aggiornamento e del tirocinio di formazione professionale di
cui al comma 1, sono nominati sergenti con provvedimento del
presidente generale della CRI su parere favorevole del
direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, ed
iscritti in ruolo con il grado di sergente, con decorrenza dal
giorno successivo a quello di conclusione del corso e
nell'ordine della relativa graduatoria di merito.
Art. 15.
(Reclutamento nel ruolo dei marescialli
in servizio permanente).
1. Il reclutamento del personale nel ruolo dei marescialli
in servizio permanente del Corpo militare, in rapporto alle
consistenze degli organici di cui alla tabella B annessa alla
presente legge, tenendo conto anche del personale militare
impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 7), avviene tramite concorso interno, riservato agli
appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente, e superamento di un apposito
corso di qualificazione e tirocinio di formazione
professionale di durata non inferiore ad un anno.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 gli
appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente che alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda:
a) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
b) non abbiano compiuto il quarantesimo anno di
età alla data prevista per la scadenza del termine di
presentazione della domanda;
c) non abbiano riportato la sanzione disciplinare
della consegna di rigore nell'ultimo
biennio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore
a due anni;
d) siano in possesso della qualifica non inferiore
a "superiore alla media" nell'ultimo biennio.
3. La direzione generale dei servizi di mobilitazione del
Corpo con provvedimento a firma del presidente generale della
CRI definisce, al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione
alle vacanze presumibili, le effettive percentuali dei posti
da coprire con relativi bandi di concorso annuali.
4. Le norme per lo svolgimento del concorso, compresi la
definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la
nomina della commissione, la formazione della graduatoria e lo
svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposita
determinazione del presidente generale della CRI.
5. I vincitori del concorso, al superamento dell'esame
sostenuto al termine del corso di cui al comma 1, sono
nominati marescialli con provvedimento del presidente generale
della CRI su parere favorevole del direttore della direzione
generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, con
decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del
corso e nell'ordine della relativa graduatoria.
Art. 16.
(Reclutamento nei ruoli degli ufficiali
in servizio permanente).
1. Il reclutamento del personale nei ruoli degli ufficiali
in servizio permanente avviene tramite concorso per titoli ed
esami riservato ai militari del Corpo militare iscritti nei
ruoli del congedo in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani, abbiano compiuto i
diciotto anni e non abbiano superato il trentaduesimo anno di
età;
b) non siano incorsi in condanne penali per
delitti non colposi ovvero nel proscioglimento da precedente
arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità
psico-fisica ed attitudinale al servizio militare della CRI in
modo incondizionato;
d) siano in possesso del diploma di laurea o di
maturità legalmente riconosciuto;
e) siano in possesso del godimento dei diritti
civili e politici;
f) non siano stati destituiti, dispensati e
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
g) siano in possesso di qualità morali e di
condotta incensurabili.
2. Per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490.
3. I candidati risultati idonei alle prove preliminari del
concorso ed utilmente collocati nella relativa graduatoria di
merito, previa rinuncia al grado posseduto, sono ammessi quali
allievi ufficiali all'espletamento di un corso biennale
propedeutico, al termine del quale i candidati risultati
idonei agli esami di fine corso sono nominati sottotenenti
aspiranti al servizio permanente ed immessi ad un tirocinio
pratico sperimentale di durata non inferiore al biennio
successivo. Nell'ambito del corso propedeutico e del periodo
di sperimentazione sono inclusi cicli di specializzazione
anche presso scuole ed istituti delle Forze armate nonché un
periodo non inferiore a sei mesi di inserimento sperimentale
presso comandi, reparti ed enti del Corpo. I giudizi riportati
nei cicli di specializzazione e nell'inserimento sperimentale
concorrono al punteggio degli esami finali.
4. L'anzianità relativa ed assoluta sono determinate in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria delle
prove preliminari del corso biennale propedeutico e di quello
conseguito nella graduatoria degli esami alla fine del
tirocinio pratico sperimentale del secondo biennio. I
vincitori sono nominati tenenti in servizio permanente con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro della difesa di intesa con il presidente generale
della CRI ed immessi nel ruolo di appartenenza nell'ordine
risultante dalla graduatoria finale.
5. I candidati che non abbiano superato le prove previste
in qualsiasi stadio dei due bienni, sono ricollocati in
congedo per esclusione dal concorso e reiscritti nel ruolo in
congedo quali ufficiali di complemento con il grado e
l'anzianità precedentemente posseduti. I candidati che nella
precedente posizione nella categoria in congedo non
rivestivano grado di ufficiale, vi vengono iscritti con il
grado di sottotenente e con anzianità dalla data di
acquisizione di tale grado o dalla data di dismissione dai
corsi allievi ufficiali in servizio permanente.
Art. 17.
(Personale militare femminile).
1. Nei ruoli di cui al precedente articolo 5 possono
accedere a parità di condizioni, anche candidati di sesso
femminile con analogo sviluppo di carriera. Il 45 per cento
dei posti è riservato al personale civile della CRI che abbia
effettuato almeno un anno di servizio, anche con
interruzione.
2. Il reclutamento di personale femminile in servizio
permanente avviene con le modalità e i criteri di cui al
presente capo.
3. L'alimentazione di personale militare femminile ha
luogo in misura pari alla metà dei posti messi a concorso per
l'accesso al servizio permanente. I posti eventualmente
rimasti scoperti in ciascun concorso, per carenza di domande,
o per non conseguita idoneità da parte delle concorrenti,
possono essere devoluti, con facoltà discrezionale con
provvedimento del presidente generale della CRI su proposta
del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo,
in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento
del concorso medesimo.
4. Al personale femminile è consentito l'accesso nei ruoli
del congedo del Corpo, con l'osservanza delle norme del regio
decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni,
come modificate dalla presente legge.
5. Al personale militare femminile del Corpo sono estese
in quanto applicabili le norme per tale personale previste
nelle Forze armate ed in particolare quelle in materia di
maternità.
Capo III
AVANZAMENTO
Art. 18.
(Corrispondenza dei gradi e avanzamento nel Corpo militare
della CRI).
1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del
personale non direttivo con i gradi del personale delle Forze
armate e la corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del
personale suddetto con i livelli del personale civile della
CRI sono stabilite nelle tabelle E e E1 annesse alla presente
legge.
2. Il primo comma dell'articolo 75 del regio decreto 10
febbraio 1936, n. 484, è sostituito dai seguenti:
"Le promozioni al grado superiore per gli ufficiali in
servizio permanente del Corpo militare della CRI possono
effettuarsi:
a) fino al grado di brigadier generale, per i
medici e per gli ufficiali di commissariato, categoria
commissari;
b) fino al grado di tenente colonnello per i
farmacisti e per gli ufficiali di commissariato, categoria
servizi.
La promozione al grado di maggior generale è conferita
all'ufficiale generale nominato direttore generale dei servizi
di mobilitazione del Corpo ed ha decorrenza dalla data di tale
nomina".
3. Per l'avanzamento degli ufficiali della riserva
valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per
l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate in analoga
posizione.
4. L'avanzamento degli ufficiali di complemento e della
riserva di complemento ha luogo fino al grado di tenente
colonnello, fatta eccezione per l'avanzamento per merito di
guerra, con le modalità di cui al regio decreto 10 febbraio
1936, n. 484, come modificato dalla presente legge.
5. Qualora vengano emanate disposizioni di legge
modificatrici od integratrici delle norme sull'avanzamento del
personale delle Forze armate, le nuove disposizioni si
intendono estese, in quanto applicabili, al personale militare
della CRI.
Art. 19.
(Avanzamento nei ruoli del servizio permanente degli
ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa).
1. Per le procedure di avanzamento del personale in
servizio permanente del Corpo militare appartenente ai ruoli
degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari
di truppa, si applicano le disposizioni vigenti per il
corrispondente personale delle Forze armate compatibili con la
presente legge.
2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha
luogo:
a) per anzianità;
b) per scelta;
c) per concorso per titoli di servizio ed
esami;
d) per meriti eccezionali;
e) per merito di guerra.
3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 è effettuato ai sensi di quanto stabilito dalle
tabelle A, A1 e B annesse alla presente legge.
4. Le modalità e i criteri di valutazione per
l'avanzamento previsto dalla lettera c) del comma 2 sono
disciplinati con apposito decreto del Ministro della difesa,
su proposta del direttore generale dei servizi di
mobilitazione del Corpo, sentito il presidente generale della
CRI.
5. L'avanzamento di cui alle lettere c) e d)
del comma 2 del presente articolo è effettuato ai sensi di
quanto stabilito dal successivo articolo 29.
6. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo mediante decreto
a cura del Ministro della difesa; l'avanzamento dei
marescialli, dei sottufficiali e dei volontari di truppa ha
luogo con provvedimento a firma del presidente generale della
CRI.
Art. 20.
(Avanzamento dei volontari di truppa
in servizio permanente).
1. Al primo caporal maggiore che abbia cinque anni
complessivi di servizio è conferito ad anzianità, previo
giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui
all'articolo 23, il grado di caporal maggiore scelto.
2. Al caporal maggiore scelto che abbia cinque anni di
anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio
di idoneità espresso dalla commissione di cui all'articolo 23,
il grado di caporal maggiore capo.
3. Al caporal maggiore capo che abbia cinque anni di
anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio
di idoneità espresso dalla commissione di cui all'articolo 23,
il grado di caporal maggiore capo scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con
determinazione del presidente generale della CRI, su proposta
del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo,
con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento
del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non
vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano
stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi
di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne
penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o
di aspettativa per motivi personali.
Art. 21.
(Espletamento di corsi valutativi
tecnico-professionali ed esami).
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei sergenti, per essere valutato ai fini dell'avanzamento,
deve superare il corso tecnico-professionale e gli esami
indetti con provvedimento del presidente generale della CRI su
proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione,
secondo le direttive del Ministro della difesa, tenendo conto
delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari
necessità di servizio.
Art. 22.
(Aliquote di avanzamento).
1. Il personale appartenente al ruolo degli ufficiali, dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente da valutare per l'avanzamento deve essere
incluso in apposite aliquote, definite con determinazione del
presidente generale della CRI, su proposta del direttore
generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, entro il 31
dicembre di ogni anno.
2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il
personale che, alla data del 31 dicembre, abbia soddisfatto le
condizioni di cui all'articolo 21 ed abbia maturato il periodo
minimo di permanenza prevista nel proprio grado dalle tabelle
A, A1 e B annesse alla presente legge.
3. Dalle aliquote di valutazione è escluso il personale
che risulti imputato in procedimento penale per delitto non
colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione disciplinare di stato o sospeso
dall'impiego o impedito da infermità temporanea accertata o in
aspettativa.
4. Qualora, durante i lavori della commissione di cui al
successivo articolo 23 e prima della pubblicazione del quadro
di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli degli
ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle
situazioni previste dal comma 3, la citata commissione
sospende la valutazione o cancella il personale interessato
dal quadro d'avanzamento se questo è stato formato.
5. Il personale escluso dalle aliquote per i motivi di cui
al comma 3 del presente articolo o per non aver soddisfatto,
per motivi di servizio o di scelte, le condizioni di cui
all'articolo 21, è posto in apposita riserva fino al cessare
delle cause impeditive. Al venire meno delle predette cause,
salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio
continuativo, gli interessati sono inclusi nella prima
aliquota utile per la valutazione.
Art. 23.
(Commissione centrale del personale
militare CRI).
1. Le autorità preposte alla valutazione del personale
previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e
successive modificazioni, ad eccezione della commissione
centrale del personale militare della CRI, non sono competenti
ad esprimere giudizi di avanzamento riferiti al personale in
servizio permanente di cui alla presente legge.
2. La Commissione di cui all'articolo 25 del regio decreto
10 febbraio 1936, n. 484, è presieduta dal maggior generale
direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo ed
integrata con i due brigadier generale della CRI e con un
ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.
3. Tutte le competenze delle commissioni preposte ad
esprimere il giudizio di avanzamento previste dal capo III del
titolo I della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, sono devolute alla commissione di cui al comma
1 del presente articolo.
4. Tutte le competenze della commissione di avanzamento e
valutazione previste dal capo II del titolo III della legge 10
maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, sono devolute
alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo.
5. I componenti della commissione si pronunciano con
votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità; il
presidente si pronuncia per ultimo.
6. Per la validità delle deliberazioni della commissione è
necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con
diritto al voto.
Art. 24.
(Avanzamento ad anzianità nei ruoli dei marescialli e dei
volontari di truppa in servizio permanente).
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel
quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto
secondo le modalità previste dall'articolo 34 della legge 10
maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con
decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella B
annessa alla presente legge.
2. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli e
dei volontari di truppa in servizio permanente escluso dalle
aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui
all'articolo 22, comma 3, è promosso, se idoneo, con la stessa
decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato
valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando
l'anzianità relativa precedentemente posseduta.
Art. 25.
(Avanzamento a scelta dei marescialli
e dei sergenti in servizio permanente).
1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le
valutazioni di cui
all'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni.
2. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 26,
nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono
determinate nei seguenti modi:
a) il primo terzo del personale appartenente ai
ruoli dei marescialli e dei sergenti, iscritto nel quadro di
avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine
di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella B
annessa alla presente legge;
b) il restante personale è sottoposto a seconda
valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle
corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo.
2. Del personale di cui al comma 1:
a) la prima metà è promossa in ordine di ruolo,
previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al
periodo di permanenza previsto dalle tabella B annessa alla
presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo
del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso
anno ai sensi della lettera a) del comma 1;
b) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo,
previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al
periodo di permanenza previsto dalla tabella B annessa alla
presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da
promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non
anteriore a quella di promozione del pari grado che
precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per
i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, nell'avanzamento a
scelta prende posto, se successivamente dichiarato idoneo, a
seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di
merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in
assenza delle cause impeditive ed è promosso secondo le
modalità indicate nel presente articolo.
5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 devono
essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli
culturali e le capacità professionali posseduti.
Art. 26.
(Avanzamento al grado di primo maresciallo. Qualifica di
luogotenente).
1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi
corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed
esami.
2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo
maresciallo è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi
titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta nel grado di primo maresciallo
si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La
partecipazione al concorso è limitata a non più di due
volte.
5. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel
quadro di avanzamento o vincitori del concorso, sono promossi
al grado di primo maresciallo nell'ordine della graduatoria di
merito, con decorrenza dal 1^ gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli
capi promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli
promossi ai sensi del comma 4.
6. Ai fini delle valutazioni per l'avanzamento di cui al
comma 3 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i
titoli culturali e le capacità professionali posseduti.
7. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai
primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di
permanenza nel grado viene assegnato uno scatto aggiuntivo. Lo
scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel
triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione
caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media"
o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare
più grave della consegna di rigore.
8. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette
anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma
7, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35
della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la
qualifica di luogotenente secondo la graduatoria di merito a
decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno
dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale
attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno
scatto aggiuntivo.
9. Gli scatti di cui ai commi 7 e 8 sono riassorbiti
all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
10. Il numero di conferimento di qualifiche annuali al
grado di primo maresciallo luogotenente è pari alle vacanze
determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 27.
(Avanzamento degli ufficiali).
1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve
possedere i requisiti fisici, morali, di carattere,
intellettuali, di cultura e professionali, necessari per bene
adempiere le funzioni del nuovo grado; avere svolto
adeguatamente le funzioni del proprio grado è condizione
indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado
superiore.
2. Per l'avanzamento ai gradi di brigadier generale e di
maggior generale i requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto
comando e di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
3. Per l'avanzamento ad anzianità deve essere riconosciuto
il possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti
indicati al comma 1. L'avanzamento ad anzianità si effettua
promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel
rispettivo ruolo di anzianità.
4. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali si
effettua secondo quanto disposto dall'articolo 29.
5. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi
di comando, di attribuzioni specifiche di servizio ed i corsi
di addestramento e perfezionamento debbono essere determinati
con disposizione del Ministro della difesa, di concerto con il
presidente generale della CRI, su proposta del direttore
generale dei servizi di mobilitazione del Corpo. Tali periodi
debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti
organicamente costituiti e possono essere svolti, in tutto o
in parte, anche nel grado immediatamente inferiore.
Art. 28.
(Avanzamento a scelta degli ufficiali).
1. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere
riconosciuto in possesso in modo spiccato, mediante giudizio
di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1
dell'articolo 27 e deve, inoltre, essere compreso in una
graduatoria di merito nel numero dei posti corrispondenti a
quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta
si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante
dalla graduatoria di merito.
2. La commissione di cui all'articolo 23 esprime il
giudizio sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se
l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo
all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo
all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti
favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente
la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa
giudicati un punto di merito da uno a trenta e, in base al
punto attribuito, compila una graduatoria di merito di tali
ufficiali dando, a parità di punti, precedenza al più anziano
di ruolo.
3. Per l'attribuzione del punto di merito di cui al comma
2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
Art. 29.
(Avanzamento straordinario per meriti
eccezionali e per merito di guerra).
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può
avere luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli
degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari
di truppa in servizio permanente che, nell'esercizio delle
proprie attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale
importanza e che abbia dimostrato di possedere qualità
intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicura
garanzia per l'esercizio delle attribuzioni del grado
superiore.
2. Ai fini dell'avanzamento straordinario per meriti
eccezionali, l'ufficiale, il sottufficiale ed il volontario di
truppa in servizio permanente devono essere compresi nella
prima metà del ruolo del proprio grado e non avere già
conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti
eccezionali.
3. La proposta di avanzamento straordinario per meriti
eccezionali per gli ufficiali è formulata dall'ufficiale
generale e per i marescialli, sottufficiali e truppa dal
comandante di Corpo dal quale il soggetto dipende
gerarchicamente, ed è corredata dai pareri delle autorità
gerarchiche competenti.
4. Sulla proposta di avanzamento straordinario ai sensi
del presente articolo decide il presidente generale della CRI,
previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo
23, espresso ad unanimità di voti, sentito il direttore
generale dei servizi di mobilitazione del Corpo.
5. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento
straordinario per meriti eccezionali è promosso con decorrenza
dalla data della proposta. Nel caso di più soggetti per i
quali siano state avanzate proposte di avanzamento per meriti
eccezionali nella medesima data, gli stessi sono promossi
nell'ordine di iscrizione in ruolo.
6. Il provvedimento di promozione per meriti eccezionali
deve essere motivato.
7. Il personale promosso per meriti eccezionali prende
posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli
seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.
8. Per le promozioni e l'avanzamento per merito di guerra,
sono estese in quanto applicabili le norme in vigore per le
Forze armate e non si tiene conto dei limiti posti
dall'articolo 75, primo comma, lettere a) e b),
del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come sostituito
dall'articolo 18, comma 2, della presente legge.
Capo IV
STATO GIURIDICO
Art. 30.
(Generalità).
1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo
5, comma 1, riveste lo stato di militare in servizio
permanente e ad esso, per quanto applicabili, sono estese le
norme sullo stato giuridico del personale militare delle Forze
armate. Qualora vengano emanate disposizioni di legge
modificatrici od integratrici delle norme sullo stato
giuridico del personale militare delle Forze armate, tali
nuove disposizioni si intendono estese, in quanto applicabili,
al personale militare della CRI.
2. Il personale di cui al comma 1 assume rapporto di
impiego militare con la CRI per l'assolvimento dei compiti di
cui al precedente articolo 2.
3. Con la professione di militare della CRI in servizio
permanente, è incompatibile l'esercizio di ogni diversa
professione salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E'
altresì incompatibile l'esercizio di attività di industria o
commercio, nonché la carica di amministratore, consigliere,
sindaco, o altra consimile retribuita o non, in società
costituite a fini di lucro. Il militare in servizio permanente
non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere
incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
4. L'ufficiale in servizio permanente è collocato nella
riserva al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età
se nel grado di capitano e nei gradi superiori. Gli ufficiali
nel grado di sottotenente e tenente sono collocati nella
riserva al compimento del sessantesimo anno di età.
5. Gli ufficiali di complemento, della riserva e quelli
della riserva di complemento possono essere richiamati in
servizio in tempo di pace in qualsiasi momento, anche senza
assegni a domanda, con il loro consenso. Sono soggetti a
richiamo d'autorità in tempo di guerra o in situazioni di
gravi emergenze in tempo di pace.
6. I marescialli ed i sottufficiali in servizio permanente
sono collocati nella riserva al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di età. I volontari di truppa sono
collocati nella riserva al raggiungimento del sessantesimo
anno di età. Ad essi nonché ai pari grado delle categorie in
congedo, si applicano le norme del comma 5.
7. Per la cessazione della riserva ed il collocamento in
congedo assoluto si applicano per tutti i gradi le norme di
cui all'articolo 45 del regio decreto 10 febbraio 1936, n.
484, e successive modificazioni.
8. A modifica di quanto previsto dal regio decreto 10
febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le
categorie del personale dei sottufficiali e dei volontari di
truppa del Corpo sono rideterminate come segue: aiutanti di
sanità/infermieri; soccorritori/portaferiti; automobilisti;
furieri (esperti informatici, dattilografi, dattilografi,
contabili); meccanici/tecnici di officina; trasmettitori;
servizi; vettovagliatori/cucinieri.
Art. 31.
(Tutela del personale militare della CRI chiamato in
servizio).
1. Al personale del Corpo militare della CRI, chiamato in
servizio per qualunque esigenza ai sensi della presente legge,
si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di
conservazione del posto di lavoro o di impiego, nonché di
previdenza e di assistenza previste per i richiamati delle
Forze armate in analoghe situazioni.
Capo V
TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE
Art. 32.
(Generalità).
1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo
5 è esteso il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza, nonché le indennità spettanti al personale delle
Forze armate in analoga posizione, stabiliti dalle norme in
vigore. I miglioramenti economici a favore del personale delle
Forze armate in servizio ed in quiescenza trovano automatica
applicazione e con le medesime decorrenze nei confronti delle
analoghe categorie del personale del Corpo militare.
2. L'onere comunque connesso con il personale militare
destinato ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), numero 7), grava totalmente sui fondi del Ministero
della sanità e non può essere finanziato con i fondi destinati
dal Ministero della difesa.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 33.
(Organi di rappresentanza militare).
1. E' istituito un unico organo di rappresentanza del
Corpo militare, composto da due ufficiali, da due
sottufficiali e da due militari di truppa eletti a livello
nazionale fra tutti gli appartenenti ai ruoli in servizio
permanente.
2. Le funzioni, i compiti e le attività, nonché la durata
delle cariche, sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle
norme vigenti in materia di rappresentanza militare nelle
Forze armate.
Art. 34.
(Documentazione caratteristica).
1. Per la tenuta della documentazione caratteristica del
personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5 della
presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge
5 novembre 1962, n. 1695, e al decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive
modificazioni. Permangono, altresì, per il personale delle
categorie in congedo, le norme del regio decreto 10 febbraio
1936, n. 484, e successive modificazioni, in quanto non in
contrasto con la presente legge.
2. Sono condonate le sanzioni disciplinari di Corpo
inflitte ai militari CRI da almeno tre anni.
Art. 35.
(Formazione del personale).
1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la CRI costituisce la scuola di
formazione ed addestramento, le cui norme di funzionamento
sono emanate entro i sei mesi successivi alla sua costituzione
con apposito provvedimento a firma del presidente generale
della CRI su proposta del direttore generale dei servizi di
mobilitazione del Corpo.
Art. 36.
(Norme generali per l'avanzamento
del personale in congedo).
1. I giudizi di avanzamento per il personale militare
della CRI dei ruoli in congedo, con esclusione degli
appartenenti alla riserva provenienti dal servizio permanente,
continuano ad essere espressi in conformità a quanto previsto
dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive
modificazioni, fatta salva la disciplina introdotta dalla
presente legge.
2. Il giudizio di primo grado è formulato dall'ufficiale
preposto al centro di mobilitazione avente in forza
l'interessato.
3. Il giudizio di secondo grado è espresso dalla
commissione del personale militare del centro di
mobilitazione, composta come segue:
a) presidente: il presidente del centro di
mobilitazione;
b) membri: quattro ufficiali superiori della CRI
(uno medico, due commissari, uno dei servizi).
4. Il giudizio di terzo grado è espresso dalla commissione
centrale di personale militare, come modificata dal comma 2
dell'articolo 23.
5. Il giudizio finale per ufficiali e sottufficiali spetta
al presidente generale della CRI, sentito il direttore
generale dei servizi di mobilitazione del corpo.
Art. 37.
(Avanzamento degli ufficiali di complemento e della
riserva di complemento).
1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento e
della riserva di complemento, che ha luogo in conformità
all'articolo 18, comma 4, si applica la seguente
disciplina;
a) per concorrere all'avanzamento a scelta è
condizione preliminare ed indispensabile che l'ufficiale abbia
prestato, nei gradi inferiori un congruo periodo di servizio
militare atto a far conoscere le capacità militari
dell'interessato;
b) l'avanzamento degli ufficiali medici e
farmacisti al grado di tenente colonnello ha luogo a scelta e
con il possesso dei requisiti richiesti dal primo comma
dell'articolo 78 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e
successive modificazioni;
c) il requisito dell'impiego di grado non
inferiore al 6^ gerarchico deve essere inteso come possesso
della qualifica di dirigente in ruolo conseguito per pubblico
concorso presso amministrazioni statali o enti pubblici;
d) per la valutazione delle pubblicazioni
scientifiche, si applica quanto disposto al riguardo
dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686. Le pubblicazioni ritenute valide per il
conseguimento di un avanzamento di grado, non possono essere
prese nuovamente in considerazione per l'eventuale avanzamento
ai gradi successivi.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del regio decreto
15 maggio 1932, n. 819, sono estese al Corpo militare della
CRI.
Art. 38.
(Avanzamento dei sottufficiali in congedo).
1. L'avanzamento, dei sottufficiali di complemento e della
riserva di complemento ha luogo fino al grado massimo di
maresciallo maggiore.
Art. 39.
(Dotazioni dei servizi ausiliari della CRI).
1. Mezzi, materiali ed infrastrutture del Corpo militare
della CRI ove di interesse del Ministero della difesa in
quanto acquistati con fondi Difesa, costituiscono parte
integrante del patrimonio della Croce Rossa Italiana, restando
nel contempo beni indisponibili a norma di legge, in quanto
vincolati all'assolvimento dei servizi disposti dal medesimo
Ministero. I mezzi operativi destinati ai servizi ausiliari
delle Forze armate della CRI debbono recare i simboli di croce
rossa ed essere contraddistinti da tinteggiatura e grafica
analoga a quella dei mezzi civili CRI.
2. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere
gratuitamente e discrezionalmente in uso temporaneo o
definitivo al Corpo militare della CRI ed al Corpo delle
infermiere volontarie materiali, mezzi ed infrastrutture
eccedenti le necessità dirette delle Forze armate ed
utilizzabili per le esigenze dei servizi ausiliari delle Forze
armate stesse.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 40.
(Inquadramento dei militari in servizio continuativo nei
ruoli in servizio permanente).
1. I militari appartenenti al ruolo normale mobile e al
ruolo speciale del Corpo militare della CRI, che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio
continuativo quali vincitori di concorsi per esami banditi con
l'autorizzazione del Dipartimento per la funzione pubblica, o
perché trattenuti in servizio senza soluzione di continuità da
non meno di dieci anni, o perché immessi in ruolo ai sensi
dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono
inquadrati, con il proprio grado ed anzianità, nei ruoli di
cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge. Ai fini
della posizione in tale ruolo, a parità di grado, si tiene
conto della maggiore anzianità di servizio nella CRI nella
posizione di stato militare rivestita.
Art. 41.
(Cancellazione dai ruoli di provenienza).
1. L'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge
comporta contestualmente la cancellazione dai ruoli delle
categorie del congedo delle Forze armate, del Corpo della
Guardia di finanza e del Corpo militare della CRI.
2. I militari della CRI a qualsiasi titolo in servizio
continuativo, che in sede di prima applicazione della presente
legge lo richiedano espressamente sono inquadrati nei ruoli
del personale civile dell'Associazione italiana della Croce
Rossa, anche in soprannumero riassorbibile e collocati nella
qualifica corrispondente al grado militare rivestito e con
l'anzianità posseduta, prendendovi posto dopo l'ultimo pari
qualifica con pari anzianità. Ai medesimi militari si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
3. Gli ufficiali contabili che transitano nel servizio
permanente e quelli della categoria in congedo, sono
trasferiti nella categoria di commissariato nel rispetto dei
requisiti previsti dagli articoli 5 e 7, prendendovi posto
dopo l'ultimo pari grado con pari anzianità di grado.
Art. 42.
(Disposizioni transitorie sull'avanzamento).
1. Gli ufficiali di commissariato immessi in sede di prima
applicazione nel ruolo speciale dei servizi, i quali
conseguano una delle lauree previste dal secondo comma
dell'articolo 78 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e
successive modificazioni, possono essere trasferiti a domanda
nel ruolo normale di commissariato, prendendovi posto dopo
l'ultimo pari grado con anzianità decorrente dal primo gennaio
successivo alla data del conseguito diploma di laurea.
2. I sottufficiali immessi in servizio permanente in sede
di prima applicazione della presente legge, sono inquadrati
nei seguenti gradi:
a) nel grado di primo maresciallo luogotenente: i
marescialli maggiori con almeno tre anni di anzianità di grado
al 1^ settembre 1995, in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, che abbiano ricoperto incarichi
di maggiore rilevanza per la CRI e che abbiano una valutazione
non inferiore a "eccellente" nei tre quarti del servizio
prestato;
b) nel grado di primo maresciallo:
1) i marescialli maggiori;
2) i marescialli capi che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
più di otto anni di servizio nel grado;
c) nel grado di maresciallo capo:
1) i marescialli capi che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
meno di otto anni di servizio nel grado;
2) i marescialli ordinari che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
più di otto anni di servizio nel grado;
d) nel grado di maresciallo ordinario:
1) i marescialli ordinari che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
meno di otto anni di servizio nel grado;
2) i sergenti maggiori che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
almeno sette anni e sei mesi di servizio nel grado;
e) nel grado di maresciallo:
1) i sergenti maggiori che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
meno di sette anni e sei mesi di servizio nel grado;
2) i sergenti che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano prestato complessivamente almeno otto
anni di servizio nel grado;
f) nel grado di sergente maggiore: i sergenti che
alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
prestato complessivamente meno di otto anni di servizio nel
grado.
3. I primi marescialli nominati luogotenenti all'atto
della prima attuazione della presente legge, purché in
possesso del diploma di maturità, entro tre mesi possono, a
domanda, transitare senza interruzione di servizio e
conservando l'anzianità ai fini retributivi, nel ruolo
speciale ufficiali commissariato, categoria servizi, con il
grado di tenente in servizio permanente. Il personale suddetto
prende posto, anche in soprannumero riassorbibile, nel ruolo
dopo l'ultimo dei tenenti già iscritti.
4. In sede di prima applicazione della presente legge non
si tiene conto delle eccedenze organiche conseguenti
all'inquadramento di cui al presente articolo per almeno 20
anni.
Art. 43.
(Copertura temporanea
di vacanze organiche).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli
incarichi previsti per i gradi di generale e di colonnello che
non risulti possibile coprire con gli ufficiali immessi in
servizio permanente ai sensi dell'articolo 40, possono essere
conferiti con provvedimento del presidente generale della CRI
su proposta del direttore generale dei servizi di
mobilitazione del Corpo, ad ufficiali CRI delle categorie in
congedo che rivestano i gradi suddetti, richiamati per
l'esigenza in servizio temporaneo.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata solo
nei limiti delle vacanze organiche non ancora coperte e
nell'arco di un periodo di tempo non superiore a cinque anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 44.
(Elevazione di limiti d'età
per il personale femminile).
1. In sede di prima applicazione della presente legge e
per un periodo non superiore a tre anni dalla sua entrata in
vigore, il reclutamento di personale femminile per qualsiasi
grado in servizio permanente ha luogo in deroga alla prevista
appartenenza delle candidate alle categorie in congedo del
Corpo e con i limiti di età previsti dalla presente legge
elevati di cinque anni per i medici e di tre anni per tutti
gli altri casi.
Art. 45.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 22 miliardi annue, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 46.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del regio
decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni:
articoli 7, comma 3, 35, 36, 37, articoli da 116 a 234 incluso
e da 237 a 239 incluso.
TABELLA A
(v. artt. 5, 19 e 22)
CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO
DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
... (omissis) ...
TABELLA A1
(v. artt. 5, 19 e 22)
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI
IN SERVIZIO PERMANENTE
... (omissis) ...
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMMISSARIATO
IN SERVIZIO PERMANENTE
... (omissis) ...
TABELLA B
(v. artt. 5, 14, 15, 19, 22, 24 e 25)
CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
E DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
... (omissis) ...
TABELLA C
(v. art. 6)
SCALA GERARCHICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
... (omissis) ...
TABELLA D
(v. art. 6)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL CORPO MILITARE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, NON DIRIGENTE E NON
DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 15 MARZO 2001 (decreto
legislativo 82/01)
... (omissis) ...
TABELLA E
(v. art. 18)
CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA
DEL CORPO MILITARE DELLA C.R.I. CON QUELLI DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE (decreto
legislativo 82/01)
... (omissis) ...
TABELLA E1
(v. art. 18)
CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA
DEL CORPO MILITARE DELLA C.R.I.
CON I LIVELLI DEL PERSONALE CIVILE DELL'ENTE
... (omissis) ...