XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1490




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ORDINAMENTO


Art. 1.

(Generalità).

        1. Il Corpo militare della Croce Rossa Italiana (CRI), di seguito denominato "Corpo militare", ausiliario delle Forze armate dello Stato, costituisce componente militare integrante della CRI ad arruolamento volontario.


Art. 2.

(Compiti).

        1. Il Corpo militare, secondo i principi generali della CRI, deve:

            a) in tempo di guerra:

                1) essere destinato all'impiego per il soccorso in tutti gli spazi operativi di interesse militare non coperti dai servizi sanitari delle Forze armate ed in particolare nel campo della difesa del territorio e della difesa aerea nazionale;

                2) contribuire, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, e allo svolgimento di compiti di difesa civile;

                3) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

                4) organizzare concretamente e gestire, fin dal tempo di pace, i servizi della CRI ausiliari delle Forze armate per il tempo di guerra, preparandosi alla relativa tempestiva attivazione;
                5) integrare con il supporto del proprio personale, ove richiesto, gli organici delle unità della CRI a qualsiasi livello;

            b) in tempo di pace:

                1) intervenire in concorso e nel quadro delle Forze armate in occasione di operazioni delle Nazioni Unite o nell'ambito di missioni umanitarie o per il mantenimento della pace, secondo le direttive dello Stato maggiore della difesa;

                2) assicurare mediante una forza sanitaria di pronto impiego, di entità non inferiore ad un reparto di soccorso mobile centrale e ad un treno ospedale permanentemente allestito, nonché con formazioni mobilitabili, il concorso agli interventi delle Forze armate per le esigenze di protezione civile e per il soccorso sanitario di massa in situazioni di emergenza;

                3) mantenere in efficienza i propri organi centrali e periferici nonché la rete dei centri di mobilitazione della CRI;

                4) provvedere alla custodia, alla manutenzione ed al periodico aggiornamento ed ampliamento dei materiali, dei mezzi, delle infrastrutture e delle dotazioni sanitarie campali, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dal progresso dei nuovi mezzi di offesa bellica, nonché in rapporto alle ipotesi di calamità naturali;

                5) intervenire, attraverso il richiamo dal congedo del personale militare della CRI necessario, in operazioni di soccorso in caso di gravi esigenze;

                6) addestrare il personale militare della CRI in servizio e quello periodicamente richiamato dal congedo ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento della specializzazione nei compiti di protezione e di soccorso. Gli ufficiali ed i sottufficiali, in particolare, sono chiamati alla frequenza di corsi di qualificazione e di specializzazione anche presso le scuole delle Forze armate;

                7) assicurare con proprio personale militare il sostegno ai compiti di istituto della CRI in qualsiasi circostanza e per qualsiasi esigenza, ivi compreso il costante impiego negli uffici amministrativi, ed in particolare in situazioni di emergenza e di protezione civile, nonché in occasione di iniziative umanitarie di carattere internazionale in collaborazione con le istituzioni internazionali della Croce Rossa;

                8) partecipare con propri reparti e formazioni motorizzate alle esercitazioni organizzate dalle Forze armate;

                9) prestare assistenza sanitaria in ausilio, o autonomamente, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole Forze armate tramite il Ministero della difesa o dal Ministero della sanità, in occasione di eventi straordinari, quali grandi manifestazioni pubbliche, sportive e cicli addestrativi;

                10) concorrere alla più estesa diffusione del diritto internazionale umanitario in campo militare.


Art. 3.

(Struttura).

        1. La struttura del Corpo militare è articolata in:

            a) una direzione generale dei servizi di mobilitazione, quale organo di comando di vertice e tecnico militare del Corpo;

            b) centri di mobilitazione, quali organi territoriali a livello periferico per l'adempimento dei compiti previsti dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, preposti ad arruolamento, stato, avanzamento, addestramento, alle chiamate in servizio ed ai collocamenti in congedo del personale;

            c) scuola di addestramento e formazione per il personale del Corpo militare della CRI, con le modalità di funzionamento di cui all'articolo 35;

            d) un apparato mobile di campagna costituito da formazioni di pronto impiego in vita e da un complesso mobilitabile, articolato su: reparti motorizzati per il soccorso sanitario di massa, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili; ospedali da campo di prima cura e smistamento, ospedali di cura specializzata; treni e navi ospedali; ospedali accantonati; ambulanze e posti di soccorso attendati, ferroviari, portuali ed aeroportuali; stazioni campali di decontaminazione; nuclei potabilizzatori; formazioni di soccorso minori.

        2. In tutte le formazioni di cui al comma 1 operano, organicamente inserite, le infermiere volontarie della CRI.


Art. 4.

(Funzioni e dipendenze).

        1. Il direttore generale dei servizi di mobilitazione, quale autorità di vertice e comandante del Corpo militare, dipende direttamente, unitamente alla struttura cui è preposto, dal presidente generale della CRI. Il direttore generale dei servizi di mobilitazione, che risponde al presidente generale della CRI dei servizi di guerra dell'istituzione e della relativa preparazione nel campo di pace, dispone per l'esercizio delle relative attribuzioni della direzione generale dei servizi di mobilitazione, struttura retta da un generale vice direttore che sovrintende alla condotta del Corpo. Il generale vice direttore è nominato con provvedimento del presidente generale della CRI, su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione.
        2. Il maggiore generale, direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo militare, è prescelto discrezionalmente fra i brigadier generali della CRI in servizio permanente e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della difesa e della sanità, su designazione del presidente generale della CRI.


Art. 5.

(Soppressione ed istituzione dei ruoli).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel Corpo militare, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A, A1 e B annesse alla presente legge, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente:

            a) ruolo normale, ufficiali categoria tecnico-sanitaria;

            b) ruolo normale, ufficiali di commissariato, categoria commissari;

            c) ruolo speciale, ufficiali di commissariato, categoria servizi;

            d) ruolo dei marescialli;

            e) ruolo dei sergenti;

            f) ruolo dei volontari di truppa.

        2. Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, gli ufficiali della riserva di complemento, i marescialli ed sottufficiali di complemento, della riserva e della riserva di complemento, nonché i graduati e militari di truppa della categoria del congedo, sono rispettivamente iscritti nei ruoli corrispondenti a quello del servizio permanente. Ai marescialli ed ai sottufficiali di complemento, nonché ai graduati e militari di truppa della categoria del congedo, sono estese le norme dell'articolo 34 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484.
        3. Tutti i ruoli previsti dal citato regio decreto n. 484 del 1936, e successive modificazioni, si intendono soppressi e modificati secondo quanto disposto dalla presente legge.


Art. 6.

(Successione gerarchica).

        1. La successione dei gradi del personale militare della CRI in servizio permanente, è stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge.
        2. La denominazione dei gradi dei sottufficiali del Corpo militare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è modificata ai sensi della tabella D annessa alla medesima, recante, altresì, la determinazione del trattamento economico nei nuovi gradi nonché la corrispondenza ai livelli funzionali del pubblico impiego.


Art. 7.

(Categorie dei ruoli degli ufficiali).

        1. L'iscrizione degli ufficiali nei ruoli e nelle categorie di cui all'articolo 5 ha luogo secondo le seguenti modalità:

            a) ruolo normale, ufficiali categoria tecnico sanitaria: vi sono iscritti gli ufficiali medici e farmacisti, questi ultimi prendendo il posto dopo l'ultimo dei pari grado medici con pari anzianità;

            b) ruolo normale, ufficiali di commissariato categoria commissari: vi sono iscritti gli ufficiali in possesso di una delle lauree determinate dall'articolo 78 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, o di altra laurea dichiarata alla medesima equipollente secondo l'ordinamento universitario;

            c) ruolo speciale, ufficiali di commissariato, categoria servizi: vi sono iscritti gli ufficiali diplomati non in possesso di una delle lauree di cui alla precedente lettera b).

        2. E' consentito per gli ufficiali del ruolo speciale, commissariato categoria servizi, di complemento, della riserva e della riserva di completamento, il trasferimento nella categoria commissari, ove in un secondo tempo acquisiscono il possesso del prescritto diploma di laurea. In tale caso nel grado posseduto assumono anzianità dal 1^ gennaio dell'anno successivo alla data di conseguimento del relativo diploma di laurea posto dopo l'ultimo dei pari grado e pari anzianità. Non è ammesso analogo trasferimento nel servizio permanente.


Art. 8.

(Funzioni degli ufficiali).

        1. Agli ufficiali in servizio permanente, nell'ambito delle rispettive categorie, sono attribuite, di massima, funzioni dirigenziali o direttive di unità, di uffici, di servizi e di comando di reparti e formazioni, con implicazione di responsabilità professionali correlato al grado rivestito.


Art. 9.

(Funzioni dei marescialli).

        1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli in servizio permanente:

            a) è di norma preposto ad uffici e ad unità operative, tecniche, logistiche e addestrative;

            b) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa, nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

            c) espleta incarichi la cui esecuzione richiede continuità di impiego, per l'elevata specializzazione e la capacità di utilizzazione di mezzi e di strumentazioni tecnologicamente avanzati.

        2. Il personale che riveste il grado di primo maresciallo luogotenente svolge funzioni che implicano incarichi di più rilevante responsabilità. In tale contesto, i primi marescialli luogotenenti:

            a) sono i diretti collaboratori dei superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di loro impedimento o assenza;

            b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;

            c) hanno rango preminente sui pari grado; fra i primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diverse anzianità.


Art. 10.

(Funzioni dei sergenti).

        1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti in servizio permanente sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari o mezzi.


Art. 11.

(Funzioni dei volontari di truppa).

        1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.


Capo II

RECLUTAMENTO


Art. 12.

(Generalità).

        1. Ai fini del reclutamento nei ruoli di cui all'articolo 5, la CRI bandisce concorsi per l'arruolamento del personale resosi necessario per effetto delle vacanze organiche determinatesi al 31 dicembre di ogni anno.
        2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con provvedimento del presidente generale della CRI, su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo militare, nel quale sono stabiliti i termini di presentazione delle domande, l'indirizzo dei titoli accademici o di studio richiesti, i programmi, le prove di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi stessi.
        3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, per la definizione dei titoli e delle prove, per la loro valutazione, per la nomina delle commissioni, per la formazione delle graduatorie di merito, nonché per lo svolgimento del corso propedeutico e del tirocinio pratico-sperimentale di cui agli articoli seguenti sono stabilite con apposita determinazione del presidente generale della CRI, su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo militare.
        4. I requisiti richiesti dall'articolo 16, comma 1, ad eccezione di quelli riguardanti i titoli di studio e i limiti di età, debbono esseri posseduti da tutti gli aspiranti al servizio permanente per qualsiasi grado.


Art. 13.

(Volontari di truppa in servizio
permanente).

        1. Il reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente nel Corpo militare è riservato, per un numero non superiore al 45 per cento dei posti disponibili, ai volontari in ferma prefissata ed in ferma breve delle Forze armate dello Stato che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni, a parziale modifica dei limiti delle riserve di posti previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
        2. Il rimanente 55 per cento dei posti è coperto tramite il reclutamento ordinario per concorso riservato ai militari del Corpo militare iscritti nei ruoli del congedo che siano in possesso dei necessari requisiti e non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
        3. I posti di cui al comma 1, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 2 e viceversa.
        4. I vincitori del concorso di cui ai commi 1 e 2, previa rinuncia al grado rivestito se superiore a quello di caporal maggiore, sono ammessi all'espletamento di un corso e di un tirocinio pratico-sperimentale della durata complessiva non inferiore a dodici mesi, propedeutici all'ammissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. La durata complessiva del corso e del tirocinio è ridotta alla metà per i provenienti dai volontari in ferma prefissata ed in ferma breve delle Forze armate. Gli idonei, con determinazione del presidente generale della CRI, sono nominati primo caporal maggiore su parere favorevole del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria, con decorrenza dal giorno successivo alla data di superamento del tirocinio pratico-sperimentale.


Art. 14.

(Reclutamento nel ruolo dei sergenti
in servizio permanente).

        1. Il personale del ruolo dei sergenti in servizio permanente del Corpo militare è tratto, in rapporto alla consistenza organica prevista dalla tabella B annessa alla presente legge, tenendo conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 7), dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e tirocinio di formazione professionale della durata non inferiore a sei mesi:

            a) nei limiti massimi del 70 per cento dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente;

            b) nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi e dai caporal maggiori scelti in servizio permanente.

        2. La direzione generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, con provvedimento a firma del presidente generale della CRI definisce, al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze organiche presumibili, le effettive percentuali di personale da coprire con relativi bandi di concorso.
        3. I posti di cui alla lettera a) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo comma e viceversa.
        4. I vincitori del concorso, al superamento del corso di aggiornamento e del tirocinio di formazione professionale di cui al comma 1, sono nominati sergenti con provvedimento del presidente generale della CRI su parere favorevole del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, ed iscritti in ruolo con il grado di sergente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della relativa graduatoria di merito.


Art. 15.

(Reclutamento nel ruolo dei marescialli
in servizio permanente).

        1. Il reclutamento del personale nel ruolo dei marescialli in servizio permanente del Corpo militare, in rapporto alle consistenze degli organici di cui alla tabella B annessa alla presente legge, tenendo conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 7), avviene tramite concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, e superamento di un apposito corso di qualificazione e tirocinio di formazione professionale di durata non inferiore ad un anno.
        2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 gli appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda:

            a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

            b) non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione della domanda;

            c) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni;

            d) siano in possesso della qualifica non inferiore a "superiore alla media" nell'ultimo biennio.

        3. La direzione generale dei servizi di mobilitazione del Corpo con provvedimento a firma del presidente generale della CRI definisce, al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze presumibili, le effettive percentuali dei posti da coprire con relativi bandi di concorso annuali.
        4. Le norme per lo svolgimento del concorso, compresi la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina della commissione, la formazione della graduatoria e lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposita determinazione del presidente generale della CRI.
        5. I vincitori del concorso, al superamento dell'esame sostenuto al termine del corso di cui al comma 1, sono nominati marescialli con provvedimento del presidente generale della CRI su parere favorevole del direttore della direzione generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della relativa graduatoria.


Art. 16.

(Reclutamento nei ruoli degli ufficiali
in servizio permanente).

        1. Il reclutamento del personale nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente avviene tramite concorso per titoli ed esami riservato ai militari del Corpo militare iscritti nei ruoli del congedo in possesso dei seguenti requisiti:

            a) siano cittadini italiani, abbiano compiuto i diciotto anni e non abbiano superato il trentaduesimo anno di età;

            b) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi ovvero nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

            c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare della CRI in modo incondizionato;

            d) siano in possesso del diploma di laurea o di maturità legalmente riconosciuto;

            e) siano in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

                f) non siano stati destituiti, dispensati e dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

            g) siano in possesso di qualità morali e di condotta incensurabili.

        2. Per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
        3. I candidati risultati idonei alle prove preliminari del concorso ed utilmente collocati nella relativa graduatoria di merito, previa rinuncia al grado posseduto, sono ammessi quali allievi ufficiali all'espletamento di un corso biennale propedeutico, al termine del quale i candidati risultati idonei agli esami di fine corso sono nominati sottotenenti aspiranti al servizio permanente ed immessi ad un tirocinio pratico sperimentale di durata non inferiore al biennio successivo. Nell'ambito del corso propedeutico e del periodo di sperimentazione sono inclusi cicli di specializzazione anche presso scuole ed istituti delle Forze armate nonché un periodo non inferiore a sei mesi di inserimento sperimentale presso comandi, reparti ed enti del Corpo. I giudizi riportati nei cicli di specializzazione e nell'inserimento sperimentale concorrono al punteggio degli esami finali.
        4. L'anzianità relativa ed assoluta sono determinate in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria delle prove preliminari del corso biennale propedeutico e di quello conseguito nella graduatoria degli esami alla fine del tirocinio pratico sperimentale del secondo biennio. I vincitori sono nominati tenenti in servizio permanente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa di intesa con il presidente generale della CRI ed immessi nel ruolo di appartenenza nell'ordine risultante dalla graduatoria finale.
        5. I candidati che non abbiano superato le prove previste in qualsiasi stadio dei due bienni, sono ricollocati in congedo per esclusione dal concorso e reiscritti nel ruolo in congedo quali ufficiali di complemento con il grado e l'anzianità precedentemente posseduti. I candidati che nella precedente posizione nella categoria in congedo non rivestivano grado di ufficiale, vi vengono iscritti con il grado di sottotenente e con anzianità dalla data di acquisizione di tale grado o dalla data di dismissione dai corsi allievi ufficiali in servizio permanente.


Art. 17.

(Personale militare femminile).

        1. Nei ruoli di cui al precedente articolo 5 possono accedere a parità di condizioni, anche candidati di sesso femminile con analogo sviluppo di carriera. Il 45 per cento dei posti è riservato al personale civile della CRI che abbia effettuato almeno un anno di servizio, anche con interruzione.
        2. Il reclutamento di personale femminile in servizio permanente avviene con le modalità e i criteri di cui al presente capo.
        3. L'alimentazione di personale militare femminile ha luogo in misura pari alla metà dei posti messi a concorso per l'accesso al servizio permanente. I posti eventualmente rimasti scoperti in ciascun concorso, per carenza di domande, o per non conseguita idoneità da parte delle concorrenti, possono essere devoluti, con facoltà discrezionale con provvedimento del presidente generale della CRI su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento del concorso medesimo.
        4. Al personale femminile è consentito l'accesso nei ruoli del congedo del Corpo, con l'osservanza delle norme del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, come modificate dalla presente legge.
        5. Al personale militare femminile del Corpo sono estese in quanto applicabili le norme per tale personale previste nelle Forze armate ed in particolare quelle in materia di maternità.


Capo III

AVANZAMENTO


Art. 18.

(Corrispondenza dei gradi e avanzamento nel Corpo militare
della CRI).

        1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale non direttivo con i gradi del personale delle Forze armate e la corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale suddetto con i livelli del personale civile della CRI sono stabilite nelle tabelle E e E1 annesse alla presente legge.
        2. Il primo comma dell'articolo 75 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è sostituito dai seguenti:
        "Le promozioni al grado superiore per gli ufficiali in servizio permanente del Corpo militare della CRI possono effettuarsi:

            a) fino al grado di brigadier generale, per i medici e per gli ufficiali di commissariato, categoria commissari;

            b) fino al grado di tenente colonnello per i farmacisti e per gli ufficiali di commissariato, categoria servizi.
        La promozione al grado di maggior generale è conferita all'ufficiale generale nominato direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo ed ha decorrenza dalla data di tale nomina".

        3. Per l'avanzamento degli ufficiali della riserva valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate in analoga posizione.
        4. L'avanzamento degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello, fatta eccezione per l'avanzamento per merito di guerra, con le modalità di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla presente legge.
        5. Qualora vengano emanate disposizioni di legge modificatrici od integratrici delle norme sull'avanzamento del personale delle Forze armate, le nuove disposizioni si intendono estese, in quanto applicabili, al personale militare della CRI.


Art. 19.

(Avanzamento nei ruoli del servizio permanente degli
ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa).

        1. Per le procedure di avanzamento del personale in servizio permanente del Corpo militare appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa, si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Forze armate compatibili con la presente legge.
        2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:

            a) per anzianità;

            b) per scelta;

            c) per concorso per titoli di servizio ed esami;

            d) per meriti eccezionali;

            e) per merito di guerra.

        3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è effettuato ai sensi di quanto stabilito dalle tabelle A, A1 e B annesse alla presente legge.
        4. Le modalità e i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto dalla lettera c) del comma 2 sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della difesa, su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, sentito il presidente generale della CRI.
        5. L'avanzamento di cui alle lettere c) e d) del comma 2 del presente articolo è effettuato ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 29.
        6. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo mediante decreto a cura del Ministro della difesa; l'avanzamento dei marescialli, dei sottufficiali e dei volontari di truppa ha luogo con provvedimento a firma del presidente generale della CRI.


Art. 20.

(Avanzamento dei volontari di truppa
in servizio permanente).

        1. Al primo caporal maggiore che abbia cinque anni complessivi di servizio è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui all'articolo 23, il grado di caporal maggiore scelto.
        2. Al caporal maggiore scelto che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui all'articolo 23, il grado di caporal maggiore capo.
        3. Al caporal maggiore capo che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui all'articolo 23, il grado di caporal maggiore capo scelto.
        4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con determinazione del presidente generale della CRI, su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
        5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi personali.


Art. 21.

(Espletamento di corsi valutativi
tecnico-professionali ed esami).

        1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, per essere valutato ai fini dell'avanzamento, deve superare il corso tecnico-professionale e gli esami indetti con provvedimento del presidente generale della CRI su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione, secondo le direttive del Ministro della difesa, tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.


Art. 22.

(Aliquote di avanzamento).

        1. Il personale appartenente al ruolo degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente da valutare per l'avanzamento deve essere incluso in apposite aliquote, definite con determinazione del presidente generale della CRI, su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, entro il 31 dicembre di ogni anno.
        2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che, alla data del 31 dicembre, abbia soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 21 ed abbia maturato il periodo minimo di permanenza prevista nel proprio grado dalle tabelle A, A1 e B annesse alla presente legge.
        3. Dalle aliquote di valutazione è escluso il personale che risulti imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermità temporanea accertata o in aspettativa.
        4. Qualora, durante i lavori della commissione di cui al successivo articolo 23 e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal comma 3, la citata commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento se questo è stato formato.
        5. Il personale escluso dalle aliquote per i motivi di cui al comma 3 del presente articolo o per non aver soddisfatto, per motivi di servizio o di scelte, le condizioni di cui all'articolo 21, è posto in apposita riserva fino al cessare delle cause impeditive. Al venire meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio continuativo, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.


Art. 23.

(Commissione centrale del personale
militare CRI).

        1. Le autorità preposte alla valutazione del personale previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, ad eccezione della commissione centrale del personale militare della CRI, non sono competenti ad esprimere giudizi di avanzamento riferiti al personale in servizio permanente di cui alla presente legge.
        2. La Commissione di cui all'articolo 25 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è presieduta dal maggior generale direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo ed integrata con i due brigadier generale della CRI e con un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.
        3. Tutte le competenze delle commissioni preposte ad esprimere il giudizio di avanzamento previste dal capo III del titolo I della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono devolute alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo.
        4. Tutte le competenze della commissione di avanzamento e valutazione previste dal capo II del titolo III della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, sono devolute alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo.
        5. I componenti della commissione si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità; il presidente si pronuncia per ultimo.
        6. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.


Art. 24.

(Avanzamento ad anzianità nei ruoli dei marescialli e dei
volontari di truppa in servizio permanente).

        1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto secondo le modalità previste dall'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella B annessa alla presente legge.
        2. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.


Art. 25.

(Avanzamento a scelta dei marescialli
e dei sergenti in servizio permanente).

        1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
        2. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 26, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono determinate nei seguenti modi:

            a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, iscritto nel quadro di avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella B annessa alla presente legge;

            b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo.

        2. Del personale di cui al comma 1:

            a) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabella B annessa alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a) del comma 1;

            b) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella B annessa alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

        3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che precede.
        4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, nell'avanzamento a scelta prende posto, se successivamente dichiarato idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive ed è promosso secondo le modalità indicate nel presente articolo.
        5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.


Art. 26.

(Avanzamento al grado di primo maresciallo. Qualifica di
luogotenente).

        1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.
        2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
        3. L'avanzamento a scelta nel grado di primo maresciallo si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
        4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.
        5. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso, sono promossi al grado di primo maresciallo nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli promossi ai sensi del comma 4.
        6. Ai fini delle valutazioni per l'avanzamento di cui al comma 3 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.
        7. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado viene assegnato uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore.
        8. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 7, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di luogotenente secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo.
        9. Gli scatti di cui ai commi 7 e 8 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
        10. Il numero di conferimento di qualifiche annuali al grado di primo maresciallo luogotenente è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 27.

(Avanzamento degli ufficiali).

        1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado; avere svolto adeguatamente le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.
        2. Per l'avanzamento ai gradi di brigadier generale e di maggior generale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando e di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
        3. Per l'avanzamento ad anzianità deve essere riconosciuto il possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.
        4. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali si effettua secondo quanto disposto dall'articolo 29.
        5. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio ed i corsi di addestramento e perfezionamento debbono essere determinati con disposizione del Ministro della difesa, di concerto con il presidente generale della CRI, su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo. Tali periodi debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente costituiti e possono essere svolti, in tutto o in parte, anche nel grado immediatamente inferiore.


Art. 28.

(Avanzamento a scelta degli ufficiali).

        1. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso in modo spiccato, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 27 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.
        2. La commissione di cui all'articolo 23 esprime il giudizio sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di tali ufficiali dando, a parità di punti, precedenza al più anziano di ruolo.
        3. Per l'attribuzione del punto di merito di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.


Art. 29.

(Avanzamento straordinario per meriti
eccezionali e per merito di guerra).

        1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può avere luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicura garanzia per l'esercizio delle attribuzioni del grado superiore.
        2. Ai fini dell'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, l'ufficiale, il sottufficiale ed il volontario di truppa in servizio permanente devono essere compresi nella prima metà del ruolo del proprio grado e non avere già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
        3. La proposta di avanzamento straordinario per meriti eccezionali per gli ufficiali è formulata dall'ufficiale generale e per i marescialli, sottufficiali e truppa dal comandante di Corpo dal quale il soggetto dipende gerarchicamente, ed è corredata dai pareri delle autorità gerarchiche competenti.
        4. Sulla proposta di avanzamento straordinario ai sensi del presente articolo decide il presidente generale della CRI, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 23, espresso ad unanimità di voti, sentito il direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo.
        5. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più soggetti per i quali siano state avanzate proposte di avanzamento per meriti eccezionali nella medesima data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
        6. Il provvedimento di promozione per meriti eccezionali deve essere motivato.
        7. Il personale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.
        8. Per le promozioni e l'avanzamento per merito di guerra, sono estese in quanto applicabili le norme in vigore per le Forze armate e non si tiene conto dei limiti posti dall'articolo 75, primo comma, lettere a) e b), del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, della presente legge.


Capo IV

STATO GIURIDICO


Art. 30.

(Generalità).

        1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5, comma 1, riveste lo stato di militare in servizio permanente e ad esso, per quanto applicabili, sono estese le norme sullo stato giuridico del personale militare delle Forze armate. Qualora vengano emanate disposizioni di legge modificatrici od integratrici delle norme sullo stato giuridico del personale militare delle Forze armate, tali nuove disposizioni si intendono estese, in quanto applicabili, al personale militare della CRI.
        2. Il personale di cui al comma 1 assume rapporto di impiego militare con la CRI per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente articolo 2.
        3. Con la professione di militare della CRI in servizio permanente, è incompatibile l'esercizio di ogni diversa professione salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E' altresì incompatibile l'esercizio di attività di industria o commercio, nonché la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile retribuita o non, in società costituite a fini di lucro. Il militare in servizio permanente non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
        4. L'ufficiale in servizio permanente è collocato nella riserva al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età se nel grado di capitano e nei gradi superiori. Gli ufficiali nel grado di sottotenente e tenente sono collocati nella riserva al compimento del sessantesimo anno di età.
        5. Gli ufficiali di complemento, della riserva e quelli della riserva di complemento possono essere richiamati in servizio in tempo di pace in qualsiasi momento, anche senza assegni a domanda, con il loro consenso. Sono soggetti a richiamo d'autorità in tempo di guerra o in situazioni di gravi emergenze in tempo di pace.
        6. I marescialli ed i sottufficiali in servizio permanente sono collocati nella riserva al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. I volontari di truppa sono collocati nella riserva al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Ad essi nonché ai pari grado delle categorie in congedo, si applicano le norme del comma 5.
        7. Per la cessazione della riserva ed il collocamento in congedo assoluto si applicano per tutti i gradi le norme di cui all'articolo 45 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni.
        8. A modifica di quanto previsto dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le categorie del personale dei sottufficiali e dei volontari di truppa del Corpo sono rideterminate come segue: aiutanti di sanità/infermieri; soccorritori/portaferiti; automobilisti; furieri (esperti informatici, dattilografi, dattilografi, contabili); meccanici/tecnici di officina; trasmettitori; servizi; vettovagliatori/cucinieri.


Art. 31.

(Tutela del personale militare della CRI chiamato in
servizio).

        1. Al personale del Corpo militare della CRI, chiamato in servizio per qualunque esigenza ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione del posto di lavoro o di impiego, nonché di previdenza e di assistenza previste per i richiamati delle Forze armate in analoghe situazioni.


Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE


Art. 32.

(Generalità).

        1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5 è esteso il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, nonché le indennità spettanti al personale delle Forze armate in analoga posizione, stabiliti dalle norme in vigore. I miglioramenti economici a favore del personale delle Forze armate in servizio ed in quiescenza trovano automatica applicazione e con le medesime decorrenze nei confronti delle analoghe categorie del personale del Corpo militare.
        2. L'onere comunque connesso con il personale militare destinato ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 7), grava totalmente sui fondi del Ministero della sanità e non può essere finanziato con i fondi destinati dal Ministero della difesa.


Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE


Art. 33.

(Organi di rappresentanza militare).

        1. E' istituito un unico organo di rappresentanza del Corpo militare, composto da due ufficiali, da due sottufficiali e da due militari di truppa eletti a livello nazionale fra tutti gli appartenenti ai ruoli in servizio permanente.
        2. Le funzioni, i compiti e le attività, nonché la durata delle cariche, sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme vigenti in materia di rappresentanza militare nelle Forze armate.


Art. 34.

(Documentazione caratteristica).

        1. Per la tenuta della documentazione caratteristica del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5 della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1962, n. 1695, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni. Permangono, altresì, per il personale delle categorie in congedo, le norme del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge.
        2. Sono condonate le sanzioni disciplinari di Corpo inflitte ai militari CRI da almeno tre anni.


Art. 35.

(Formazione del personale).

        1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CRI costituisce la scuola di formazione ed addestramento, le cui norme di funzionamento sono emanate entro i sei mesi successivi alla sua costituzione con apposito provvedimento a firma del presidente generale della CRI su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo.


Art. 36.

(Norme generali per l'avanzamento
del personale in congedo).

        1. I giudizi di avanzamento per il personale militare della CRI dei ruoli in congedo, con esclusione degli appartenenti alla riserva provenienti dal servizio permanente, continuano ad essere espressi in conformità a quanto previsto dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, fatta salva la disciplina introdotta dalla presente legge.
        2. Il giudizio di primo grado è formulato dall'ufficiale preposto al centro di mobilitazione avente in forza l'interessato.
        3. Il giudizio di secondo grado è espresso dalla commissione del personale militare del centro di mobilitazione, composta come segue:

            a) presidente: il presidente del centro di mobilitazione;

            b) membri: quattro ufficiali superiori della CRI (uno medico, due commissari, uno dei servizi).

        4. Il giudizio di terzo grado è espresso dalla commissione centrale di personale militare, come modificata dal comma 2 dell'articolo 23.
        5. Il giudizio finale per ufficiali e sottufficiali spetta al presidente generale della CRI, sentito il direttore generale dei servizi di mobilitazione del corpo.


Art. 37.

(Avanzamento degli ufficiali di complemento e della
riserva di complemento).

        1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che ha luogo in conformità all'articolo 18, comma 4, si applica la seguente disciplina;

            a) per concorrere all'avanzamento a scelta è condizione preliminare ed indispensabile che l'ufficiale abbia prestato, nei gradi inferiori un congruo periodo di servizio militare atto a far conoscere le capacità militari dell'interessato;

            b) l'avanzamento degli ufficiali medici e farmacisti al grado di tenente colonnello ha luogo a scelta e con il possesso dei requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 78 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni;

            c) il requisito dell'impiego di grado non inferiore al 6^ gerarchico deve essere inteso come possesso della qualifica di dirigente in ruolo conseguito per pubblico concorso presso amministrazioni statali o enti pubblici;

            d) per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, si applica quanto disposto al riguardo dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Le pubblicazioni ritenute valide per il conseguimento di un avanzamento di grado, non possono essere prese nuovamente in considerazione per l'eventuale avanzamento ai gradi successivi.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del regio decreto 15 maggio 1932, n. 819, sono estese al Corpo militare della CRI.


Art. 38.

(Avanzamento dei sottufficiali in congedo).

        1. L'avanzamento, dei sottufficiali di complemento e della riserva di complemento ha luogo fino al grado massimo di maresciallo maggiore.


Art. 39.

(Dotazioni dei servizi ausiliari della CRI).

        1. Mezzi, materiali ed infrastrutture del Corpo militare della CRI ove di interesse del Ministero della difesa in quanto acquistati con fondi Difesa, costituiscono parte integrante del patrimonio della Croce Rossa Italiana, restando nel contempo beni indisponibili a norma di legge, in quanto vincolati all'assolvimento dei servizi disposti dal medesimo Ministero. I mezzi operativi destinati ai servizi ausiliari delle Forze armate della CRI debbono recare i simboli di croce rossa ed essere contraddistinti da tinteggiatura e grafica analoga a quella dei mezzi civili CRI.
        2. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere gratuitamente e discrezionalmente in uso temporaneo o definitivo al Corpo militare della CRI ed al Corpo delle infermiere volontarie materiali, mezzi ed infrastrutture eccedenti le necessità dirette delle Forze armate ed utilizzabili per le esigenze dei servizi ausiliari delle Forze armate stesse.


Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 40.

(Inquadramento dei militari in servizio continuativo nei
ruoli in servizio permanente).

        1. I militari appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale del Corpo militare della CRI, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio continuativo quali vincitori di concorsi per esami banditi con l'autorizzazione del Dipartimento per la funzione pubblica, o perché trattenuti in servizio senza soluzione di continuità da non meno di dieci anni, o perché immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono inquadrati, con il proprio grado ed anzianità, nei ruoli di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge. Ai fini della posizione in tale ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella CRI nella posizione di stato militare rivestita.


Art. 41.

(Cancellazione dai ruoli di provenienza).

        1. L'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge comporta contestualmente la cancellazione dai ruoli delle categorie del congedo delle Forze armate, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo militare della CRI.
        2. I militari della CRI a qualsiasi titolo in servizio continuativo, che in sede di prima applicazione della presente legge lo richiedano espressamente sono inquadrati nei ruoli del personale civile dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche in soprannumero riassorbibile e collocati nella qualifica corrispondente al grado militare rivestito e con l'anzianità posseduta, prendendovi posto dopo l'ultimo pari qualifica con pari anzianità. Ai medesimi militari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
        3. Gli ufficiali contabili che transitano nel servizio permanente e quelli della categoria in congedo, sono trasferiti nella categoria di commissariato nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 7, prendendovi posto dopo l'ultimo pari grado con pari anzianità di grado.


Art. 42.

(Disposizioni transitorie sull'avanzamento).

        1. Gli ufficiali di commissariato immessi in sede di prima applicazione nel ruolo speciale dei servizi, i quali conseguano una delle lauree previste dal secondo comma dell'articolo 78 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo normale di commissariato, prendendovi posto dopo l'ultimo pari grado con anzianità decorrente dal primo gennaio successivo alla data del conseguito diploma di laurea.
        2. I sottufficiali immessi in servizio permanente in sede di prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nei seguenti gradi:

            a) nel grado di primo maresciallo luogotenente: i marescialli maggiori con almeno tre anni di anzianità di grado al 1^ settembre 1995, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano ricoperto incarichi di maggiore rilevanza per la CRI e che abbiano una valutazione non inferiore a "eccellente" nei tre quarti del servizio prestato;

            b) nel grado di primo maresciallo:

                1) i marescialli maggiori;

                2) i marescialli capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente più di otto anni di servizio nel grado;

            c) nel grado di maresciallo capo:

                1) i marescialli capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente meno di otto anni di servizio nel grado;

                2) i marescialli ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente più di otto anni di servizio nel grado;

            d) nel grado di maresciallo ordinario:

                1) i marescialli ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente meno di otto anni di servizio nel grado;

                2) i sergenti maggiori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente almeno sette anni e sei mesi di servizio nel grado;

            e) nel grado di maresciallo:

                1) i sergenti maggiori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente meno di sette anni e sei mesi di servizio nel grado;

                2) i sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente almeno otto anni di servizio nel grado;

            f) nel grado di sergente maggiore: i sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente meno di otto anni di servizio nel grado.

        3. I primi marescialli nominati luogotenenti all'atto della prima attuazione della presente legge, purché in possesso del diploma di maturità, entro tre mesi possono, a domanda, transitare senza interruzione di servizio e conservando l'anzianità ai fini retributivi, nel ruolo speciale ufficiali commissariato, categoria servizi, con il grado di tenente in servizio permanente. Il personale suddetto prende posto, anche in soprannumero riassorbibile, nel ruolo dopo l'ultimo dei tenenti già iscritti.
        4. In sede di prima applicazione della presente legge non si tiene conto delle eccedenze organiche conseguenti all'inquadramento di cui al presente articolo per almeno 20 anni.


Art. 43.

(Copertura temporanea
di vacanze organiche).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli incarichi previsti per i gradi di generale e di colonnello che non risulti possibile coprire con gli ufficiali immessi in servizio permanente ai sensi dell'articolo 40, possono essere conferiti con provvedimento del presidente generale della CRI su proposta del direttore generale dei servizi di mobilitazione del Corpo, ad ufficiali CRI delle categorie in congedo che rivestano i gradi suddetti, richiamati per l'esigenza in servizio temporaneo.
        2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata solo nei limiti delle vacanze organiche non ancora coperte e nell'arco di un periodo di tempo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 44.

(Elevazione di limiti d'età
per il personale femminile).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a tre anni dalla sua entrata in vigore, il reclutamento di personale femminile per qualsiasi grado in servizio permanente ha luogo in deroga alla prevista appartenenza delle candidate alle categorie in congedo del Corpo e con i limiti di età previsti dalla presente legge elevati di cinque anni per i medici e di tre anni per tutti gli altri casi.


Art. 45.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 46.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni: articoli 7, comma 3, 35, 36, 37, articoli da 116 a 234 incluso e da 237 a 239 incluso.



TABELLA A
(v. artt. 5, 19 e 22)

CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO
DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

... (omissis) ...


TABELLA A1
(v. artt. 5, 19 e 22)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI
IN SERVIZIO PERMANENTE

... (omissis) ...



AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMMISSARIATO
IN SERVIZIO PERMANENTE

... (omissis) ...


TABELLA B
(v. artt. 5, 14, 15, 19, 22, 24 e 25)

CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
E DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

... (omissis) ...



TABELLA C
(v. art. 6)

SCALA GERARCHICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

... (omissis) ...



TABELLA D
(v. art. 6)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL CORPO MILITARE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 15 MARZO 2001 (decreto
legislativo 82/01)

... (omissis) ...



TABELLA E
(v. art. 18)

CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA
DEL CORPO MILITARE DELLA C.R.I. CON QUELLI DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE (decreto
legislativo 82/01)

... (omissis) ...


TABELLA E1
(v. art. 18)

CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA
DEL CORPO MILITARE DELLA C.R.I.
CON I LIVELLI DEL PERSONALE CIVILE DELL'ENTE

... (omissis) ...



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