XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1488
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende modificare l'articolo 444 del codice di procedura
penale concernente l'applicazione della pena su richiesta
delle parti. Il sistema processuale vigente, dopo la riforma
del 1989, ha come finalità principale quella di introdurre il
rito accusatorio per cui il confronto tra le parti
processuali, in posizione di parità, diviene l'elemento
fondamentale del processo. Da più parti è stata avvertita,
come finalità fondamentale del sistema penale, anche la
necessità di una depenalizzazione di reati il cui disvalore
sociale è minimo, proprio per non aggravare il sistema
processuale di giudizi troppo lunghi e riguardanti reati la
cui offensività è di minore entità. In questa ottica nasce
anche la necessità di deflazionare il sistema processuale
facendo ricorso ai procedimenti speciali, tra cui riveste
particolare importanza l'applicazione della pena su richiesta
o patteggiamento. Si tratta, pertanto, di snellire il processo
penale e ricorrere alla complessità del dibattimento soltanto
per i reati più gravi e il cui allarme sociale è
particolarmente grave. E' necessario, pertanto, modificare
l'articolo 444 del codice di procedura penale nel senso di
portare a quattro anni il limite massimo per richiedere
l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo
"beneficio" processuale non può essere contestato in quanto
rimane vigente il comma 2 dell'articolo 444 che prevede
l'intervento e la valutazione del giudice. L'articolo 2 della
proposta di legge, introducendo una modifica all'articolo 446
del codice di procedura penale, vuole introdurre la
possibilità per le parti di ricorrere al patteggiamento fino
al momento della chiusura delle indagini preliminari.