XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1488




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 444 del codice di procedura penale concernente l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Il sistema processuale vigente, dopo la riforma del 1989, ha come finalità principale quella di introdurre il rito accusatorio per cui il confronto tra le parti processuali, in posizione di parità, diviene l'elemento fondamentale del processo. Da più parti è stata avvertita, come finalità fondamentale del sistema penale, anche la necessità di una depenalizzazione di reati il cui disvalore sociale è minimo, proprio per non aggravare il sistema processuale di giudizi troppo lunghi e riguardanti reati la cui offensività è di minore entità. In questa ottica nasce anche la necessità di deflazionare il sistema processuale facendo ricorso ai procedimenti speciali, tra cui riveste particolare importanza l'applicazione della pena su richiesta o patteggiamento. Si tratta, pertanto, di snellire il processo penale e ricorrere alla complessità del dibattimento soltanto per i reati più gravi e il cui allarme sociale è particolarmente grave. E' necessario, pertanto, modificare l'articolo 444 del codice di procedura penale nel senso di portare a quattro anni il limite massimo per richiedere l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo "beneficio" processuale non può essere contestato in quanto rimane vigente il comma 2 dell'articolo 444 che prevede l'intervento e la valutazione del giudice. L'articolo 2 della proposta di legge, introducendo una modifica all'articolo 446 del codice di procedura penale, vuole introdurre la possibilità per le parti di ricorrere al patteggiamento fino al momento della chiusura delle indagini preliminari.




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