XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1488
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. L'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella
misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria diminuita fino ad un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino ad un terzo, non supera i quattro anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura
penale le parole: "fino alla presentazione delle conclusioni
di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "fino alla dichiarazione di
chiusura della discussione dell'udienza preliminare".