XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1488




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera i quattro anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria".


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale le parole: "fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla dichiarazione di chiusura della discussione dell'udienza preliminare".



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