XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1487




        Onorevoli Colleghi! - Dopo circa settant'anni di insegnamento religioso concordatario (ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 824) ed alla luce dell'articolo 35 della Costituzione ("La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"), rimane assurda la posizione "precaria" e l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione cattolica, pur riconosciuti idonei, cioè abilitati all'insegnamento, per una disciplina di cui si enuncia la pari dignità con le altre discipline scolastiche.
        Eppure, in questi settant'anni molti sono stati i momenti di riconoscimento della cultura religiosa.
        Basti pensare all'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, che all'articolo 9, comma 2, afferma: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".
        Inoltre, l'intesa attuativa di cui al punto 5, lettera b), del protocollo addizionale allo stesso accordo, intervenuta il 14 dicembre 1985 tra il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della pubblica istruzione, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, prevede il fermo intento dello Stato di dare attuazione ad una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.
        Si vuole inoltre ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989, nella quale, tra gli altri, sono stati confermati importanti principi, quali la pari dignità culturale e formativa dell'insegnamento della religione cattolica rispetto ad ogni altra disciplina scolastica; l'inserimento del relativo insegnamento nel progetto educativo della scuola e nella programmazione didattica e curricolare; la conseguente posizione giuridica del docente di religione cattolica che, essendo insegnante di una disciplina scolastica a tutti gli effetti obbligatoria per chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il suo servizio alla pari degli altri docenti.
        Tutto ciò premesso, gli insegnanti di religione cattolica, pur in possesso di una ben determinata qualificazione professionale richiesta dallo Stato come condizione per insegnare nella scuola pubblica, e dichiarati idonei all'insegnamento dall'autorità ecclesiastica, come prescrive la normativa neoconcordataria, continuano tuttavia a mantenere il trattamento giuridico legato al vecchio Concordato del 1929 che li confina per tutta la loro vita lavorativa in una condizione di precariato nella forma dell'incarico annuale o della supplenza, lasciandoli, cioè, fuori dal rapporto stabile di lavoro che si configura nel "ruolo".
        Questa forma di precariato a vita non ha eguali nella scuola.
        Va osservato che gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle nostre scuole sono una minoranza anche perché tale disciplina si impone per le potenzialità che riesce ad esprimere a sostegno della crescita culturale ed umana degli studenti, in un progetto che è sicuramente conforme alle finalità educative dell'istituzione scolastica. L'insegnamento della religione assume una notevole valenza nella crescita culturale della scuola italiana e contribuisce alla formazione di quel senso etico del quale l'Italia, soprattutto in questo momento, ha tanto bisogno per una profonda rinnovazione e rinascita della società.
        La presente proposta di legge si propone quindi di conferire definitivamente la dignità che spetta all'insegnamento della religione cattolica, inserendo il relativo personale docente, sia pure con tutte le caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti.




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