XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1487
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Stato giuridico).
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto
dall'Accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana
e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.
121, e dall'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e
successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli
provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione
cattolica della scuola materna ed elementare e per gli
insegnanti di religione cattolica della scuola media e
secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna
ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può
essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili
e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica,
come previsto all'articolo 2, punto 2.6, della predetta
intesa.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili
con la presente legge, le norme sullo stato giuridico e il
trattamento economico previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato
"testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per
l'insegnamento della religione cattolica).
1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della
religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore
sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico
regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna
provincia, nella misura del 90 per cento dei posti
corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le
dotazioni organiche sono stabilite dal dirigente dell'ufficio
scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di
ciascuna provincia, nella misura del 90 per cento dei posti
corrispondenti alle classi ovvero sezioni di scuola materna
funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di
costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di
ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli
insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità
all'insegnamento della religione cattolica.
3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti
con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le
quote e le modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Art. 3.
(Reclutamento).
1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si
applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
norme sul reclutamento del personale docente di cui alla parte
III, titolo I, capo II, sezione II, del testo unico.
2. I titoli di qualificazione professionale per
partecipare alle procedure concorsuali sono stabiliti
all'articolo 4 dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a),
del Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano
competente per territorio e può concorrere soltanto per i
posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa
diocesi.
4. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di
cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare
l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono
l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto
quadro di riferimento complessivo, con l'esclusione dei
contenuti specifici dell'insegnamento.
5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico
regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per
territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del
Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
n. 121, e dell'articolo 2, punto 2.5, della citata intesa di
cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3,
ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle
vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da
parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
a norma dell'ordinamento canonico.
7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede
mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai
dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, d'intesa con il competente
ordinario diocesano.
Art. 4.
(Mobilità).
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano
le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale
nel comparto del personale della scuola. La mobilità
professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al
possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo
al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal
territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso
dei requisiti di cui al comma 2.
2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da
parte degli insegnanti di religione cattolica del
riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario
diocesano competente per territorio e all'intesa dell'autorità
scolastica con il medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel
comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare
alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità
collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca
dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a
determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e
sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
Art. 5.
(Norme transitorie e finali).
1. Il primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la
data di entrata in vigore della presente legge è riservato
agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica
per almeno quattro anni anche in ordini e gradi scolastici
diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3, commi 2 e 3.
2. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma
1 è volto unicamente all'accertamento della conoscenza
dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e
pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
il concorso e degli elementi essenziali della legislazione
scolastica.
3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di
religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non
risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla
disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo
addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.