XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1487




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Stato giuridico).

        1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto all'articolo 2, punto 2.6, della predetta intesa.
        2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per
l'insegnamento della religione cattolica).

        1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 90 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
        2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 90 per cento dei posti corrispondenti alle classi ovvero sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.
        3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.


Art. 3.

(Reclutamento).

        1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla parte III, titolo I, capo II, sezione II, del testo unico.
        2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono stabiliti all'articolo 4 dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 1.
        3. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
        4. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento.
        5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'articolo 2, punto 2.5, della citata intesa di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
        6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
        7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico regionale, d'intesa con il competente ordinario diocesano.


Art. 4.

(Mobilità).

        1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.
        2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa dell'autorità scolastica con il medesimo ordinario.
        3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.


Art. 5.

(Norme transitorie e finali).

        1. Il primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3.
        2. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1 è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
        3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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