XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1486
Onorevoli Colleghi! - Il Corpo Forestale dello Stato è
una delle cinque forze di polizia del Paese ai sensi
dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, che
dispone la regionalizzazione del 70 per cento del suo
organico, emanato a Camere sciolte, ne determina praticamente
lo smembramento in 15 pezzi con gravi ripercussioni per la
salvaguardia dell'ambiente, del bosco e della montagna, per la
protezione civile, per il mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica soprattutto in quelle aree rurali e montane
dove, storicamente, la presenza delle altre Forze di polizia è
più rarefatta, se non assente. Tutto ciò peraltro in un
momento in cui più forte appare l'esigenza di un controllo
coordinato del territorio in materia di sicurezza e di
contrasto della criminalità.
Il provvedimento, inatteso ed inaspettabile, è stato
varato nonostante la generalizzata contrarietà di larga parte
del Parlamento, con uno schieramento trasversale ai partiti, e
con l'opposizione ferma di tutto il personale forestale. Esso
sancisce di fatto la frammentazione dell'unica rete dello
Stato diffusa capillarmente nelle zone più difficili e
sensibili dal punto di vista ambientale del nostro Paese,
mentre più si avverte l'esigenza di contare su un efficiente
sistema di monitoraggio del territorio e su una struttura di
primo intervento in relazione al ripetersi ormai ciclico di
eventi naturali catastrofici.
Si sottolinea, al riguardo, che l'allora Presidente della
Camera dei deputati, onorevole Violante, aveva richiamato a
suo tempo il Governo a non eccedere nell'attuazione della
delega esercitata attraverso il citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in relazione al fatto che il Corpo
forestale dello Stato rientra tra le Forze di polizia con
disposizione non abrogata dai princìpi adottati dalla legge di
delega stessa.
E' evidente che c'è stata una forzatura, se non proprio un
vulnus costituzionale, così come non c'è dubbio che la
riforma di un Corpo di polizia quale è il Corpo forestale
dello Stato deve essere ricondotta nella sede istituzionale
propria e cioè nel Parlamento. Da qui l'esigenza della
presentazione di un proposta di legge che consenta di
riportare la questione nella sede legislativa primaria.
La proposta di legge parte dalla riconosciuta esigenza di
avere nel Paese una Forza di polizia specializzata nel settore
ambientale che possa condurre in modo coordinato ed omogeneo
su tutto il territorio nazionale la lotta al traffico illegale
di rifiuti pericolosi ed agli inquinamenti in generale, al
commercio clandestino di specie animali e vegetali in pericolo
di estinzione, all'abusivismo edilizio, eccetera. Essenziale è
anche il monitoraggio del territorio ai fini della prevenzione
del dissesto idrogeologico, il coordinamento nazionale nella
lotta agli incendi boschivi, il rilancio della politica
forestale in armonia con le direttive europee ed
internazionali, il controllo degli ecosistemi forestali ai
fini delle convenzioni internazionali e segnatamente di quelle
riguardanti la biodiversità, i cambiamenti climatici e la
desertificazione.
Una siffatta organizzazione è indispensabile in quanto la
lotta alla nuova criminalità ambientale, così come l'azione di
verifica e di prevenzione dei fenomeni di aggressione
all'ambiente, superano i confini territoriali regionali e
nazionali. Ciò non toglie che le regioni possano continuare ad
avvalersi del Corpo forestale dello Stato. Si è cercato,
perciò, di individuare una soluzione in grado di contemperare
la necessità di preservare l'unitarietà funzionale ed
operativa del Corpo forestale dello Stato, con l'utilizzo
dello stesso da parte delle regioni attraverso forme di
cooperazione e coordinamento le cui linee guida saranno
stabilite da apposite convenzioni nell'ambito della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Tale soluzione vuole testimoniare un rinnovato e moderno
rapporto solidale tra le regioni e lo Stato centrale, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, dove il Corpo
forestale dello Stato incarnerebbe una struttura operativa al
servizio della collettività, di uno Stato cioè inteso non più
come organo autarchico e burocratico, ma come istituzione
dinamica e sistemica nelle sue articolazioni centrali e
locali.
Passando all'esame dell'articolato della proposta di
legge, gli articoli 1 e 2 definiscono la natura giuridica del
Corpo forestale dello Stato come Forza di polizia
specializzata in campo ambientale, la sua collocazione
istituzionale nell'ambito del Ministero delle politiche
agricole e forestali, nonché individuano le funzioni
attribuite dalle principali leggi di riferimento nel settore
agro-forestale ed ambientale, rimaste in capo allo Stato anche
dopo l'attuazione della riforma amministrativa derivante dalla
legge n. 59 del 1997.
L'articolo 3 delinea la struttura organizzativa di massima
del Corpo forestale dello Stato rimandando ai successivi
decreti, già previsti dai recenti provvedimenti di
riorganizzazione delle Forze di polizia, la puntuale
definizione degli uffici centrali e periferici, le loro
attribuzioni nonché le relative dotazioni di personale.
Gli articoli 4 e 5 prevedono la possibilità per le regioni
che lo ritengano opportuno, di avvalersi del Corpo forestale
dello Stato sulla base di rapporti convenzionali stabiliti
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Viene stabilita altresì l'istituzione di un apposito
comitato presieduto dal Capo del Corpo forestale dello Stato e
da sei membri in rappresentanza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero dell'interno, e tre
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
L'articolo 6 introduce la possibilità per le regioni di
costituire corpi forestali regionali per lo svolgimento dei
compiti tecnici ad esse conferiti, nonché la facoltà per il
personale del Corpo forestale dello Stato di transitare, a
domanda, nei ruoli dei corpi regionali. E' inoltre previsto il
trasferimento alle regioni dei beni della gestione della ex
Azienda di Stato per le foreste demaniali che non sono più
necessari allo svolgimento dei compiti statali del Corpo
forestale dello Stato individuati all'articolo 2. Viene
altresì stabilito il trasferimento al Corpo forestale dello
Stato dei beni residui necessari alle attività istituzionali
del Corpo stesso.
L'articolo 7, infine, si rende necessario per eliminare la
fonte giuridica di riferimento per il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 e permettere quindi
la riforma del Corpo forestale dello Stato in seno al
Parlamento.