XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1486
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Natura giuridica e inquadramento).
1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia ai
sensi dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ad
ordinamento civile, specializzato nel settore ambientale.
Svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi
di ordine e sicurezza pubblica e vigila sul rispetto della
normativa nazionale ed internazionale in materia di
salvaguardia e tutela del patrimonio naturalistico, prevenendo
e reprimendo i reati connessi. E' altresì struttura operativa
nazionale di protezione civile.
2. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette
dipendenze dei Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Art. 2.
(Compiti).
1. Il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti
assegnatigli dalle leggi dello Stato, con particolare
riferimento a:
a) vigilanza, prevenzione e repressione dei reati
ambientali, con particolare riguardo alla tutela del
patrimonio naturalistico nazionale ed alla valutazione del
danno ambientale;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
in materia agro-forestale ed ambientale; attività volte al
rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare
del consumatore ed alla biosicurezza in genere, nonché alla
prevenzione e alla repressione delle frodi e delle
sofisticazioni dei prodotti alimentari, agro-alimentari e di
uso agrario;
c) interventi di rilievo nazionale nell'ambito
della protezione civile, relativi alle funzioni operative
riguardanti il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
d) controllo e certificazione del commercio
internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e
flora minacciati di estinzione, tutelata ai sensi della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali
e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874,
e relativa normativa comunitaria;
e) sorveglianza ed accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
f) applicazione delle normative di competenza
statale per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di
materiale forestale di propagazione;
g) controllo sull'applicazione delle convenzioni
internazionali in materia ambientale, con particolare
riferimento agli aspetti forestali;
h) sorveglianza sui territori delle aree protette
di rilievo nazionale ed internazionale;
i) tutela e valorizzazione delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale
ai fini anche della tutela della biodiversità, della fauna e
della flora specificatamente protette da accordi e convenzioni
e dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo
78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché delle riserve biogenetiche e degli altri territori
destinati alla conservazione della biodiversità animale e
vegetale;
l) monitoraggio del territorio ai fini del
controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;
m) indirizzo e coordinamento in materia di
rilevazione quali-quantitativa delle risorse forestali,
monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste,
controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi
forestali;
n) indirizzo e coordinamento della politica
forestale nazionale e tutela degli interessi forestali
nazionali in sede comunitaria ed internazionale;
o) gestione del Sistema informativo della
montagna;
p) reclutamento, amministrazione, addestramento,
formazione, aggiornamento e specializzazione del proprio
personale e, a richiesta, anche di quello delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 3.
(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero
delle politiche agricole e forestali, con organizzazione ed
organico distinti, ed è posto alle dipendenze del Ministro.
2. Nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituita la Direzione generale del Corpo
forestale dello Stato che provvede:
a) al reclutamento, amministrazione e direzione
del personale del Corpo forestale dello Stato;
b) alla gestione dei servizi e delle strutture
operative e di supporto delle attività affidate al Corpo
forestale dello Stato.
3. Alla Direzionale generale del Corpo forestale dello
Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli
del Corpo stesso, che assume la denominazione di Capo del
Corpo forestale dello Stato.
4. Il Capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai
sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici,
delle relative attribuzioni, delle piante organiche,
l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello
dirigenziale e le relative funzioni, sono definite con le
modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni, e sentite le competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta
giorni dalla richiesta.
6. Alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento
ed alla specializzazione del personale del Corpo forestale
dello Stato, nonché, a richiesta, di quello dipendente da
altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei corpi
forestali regionali, di cui all'articolo 6, e di altri
operatori dell'ambiente, provvede la scuola del Corpo
forestale dello Stato.
Art. 4.
(Convenzioni con le regioni).
1. Le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello
Stato per lo svolgimento di compiti e funzioni propri in
materia agro-ambientale e forestale.
2. Le linee guida delle convenzioni di cui al comma 1 sono
stabilite nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 5.
(Comitato di coordinamento).
1. E' istituito il comitato di coordinamento delle
attività del Corpo forestale dello Stato con il compito di
individuare le linee operative necessarie per assicurare lo
svolgimento dei compiti del Corpo sia per le amministrazioni
statali sia per le regioni che intendano avvalersene.
2. Il comitato di cui al comma 1 è composto dal Capo del
corpo forestale dello Stato, che lo presiede, e da sei membri,
di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e uno dal Ministro dell'interno
e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. I membri sono nominati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 6.
(Devoluzione e trasferimenti alle regioni).
1. Le regioni per le materie di competenza ed in
particolare per i compiti di cui all'articolo 160 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire corpi
forestali regionali.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il personale del Corpo forestale dello
Stato può transitare, a domanda, nei ruoli del corpo
regionali. Allo stesso è garantito il trattamento giuridico ed
economico in godimento.
3. In attuazione dei provvedimenti previsti dalla legge 15
marzo 1997, n. 59, sono trasferiti alle regioni i beni gestiti
dalla gestione della ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali non necessari all'attività istituzionale del Corpo
forestale dello Stato. Sono altresì trasferiti al Corpo
forestale dello Stato i beni residui necessari alla sua
attività.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è disposto il trasferimento alle regioni dei
beni e del patrimonio di cui al comma 3 e delle relative
risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in
relazione al personale che transita in attuazione del comma
2.
Art. 7.
(Disposizioni diverse).
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le parole: ", ivi compresi i beni e le
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del
Corpo Forestale dello Stato," sono soppresse.
2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.