XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1485
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
inserisce nel più ampio intervento sui problemi della
giustizia minorile e segna la ripresa di attenzione alle
problematiche di questo settore, nel quale da tempo vengono
segnalate urgenti esigenze di riforma.
La necessità di disciplinare la mediazione giudiziaria
minorile deriva da molte ragioni:
1) la legislazione internazionale ne auspica
l'introduzione nelle legislazioni nazionali in ambito sia
penale (articolo 11 delle Regole minime per l'amministrazione
della giustizia minorile, New York 29 novembre 1985; articolo
40, comma 3, lettera b), della Convenzione ONU sui
diritti del bambino, letta a New York 20 novembre 1989, resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
Raccomandazione n. 87(20) sulle risposte sociali alla
delinquenza minorile, Consiglio d'Europa, 17 settembre 1987)
sia civile (articolo 13 della Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei bambini, Strasburgo, 25 gennaio
1996);
2) presso alcuni tribunali per i minorenni si sono già
costituiti uffici per la mediazione, e ciò accentua la
necessità di una disciplina dell'istituto e della sua
rilevanza nell'ambito processuale;
3) è mancata del tutto, finora, qualunque forma di
tutela della vittima del reato (anche la legge n. 66 del 1966
in tema di violenza sessuale ha ignorato l'argomento), ed è
ormai urgente provvedere nella nostra legislazione.
La proposta di legge introduce la mediazione penale
(articolo 1), operando la scelta di considerarla facoltativa e
di attribuire all'autorità giudiziaria la possibilità di farvi
luogo, secondo l'orientamento che ha ispirato varie
legislazioni straniere (come quella austriaca e quella
francese) ed anche il legislatore minorile italiano in
relazione alla messa alla prova (articolo 28 delle
disposizioni sul processo minorile di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 448 del 1988). Essa si
caratterizza inoltre per il fine che si propone e che è quello
di attuare la mediazione-conciliazione, ponendo una prima base
per realizzare la giustizia conciliatrice. Questo tipo di
giustizia non è estraneo al nostro ordinamento. E' anzi
previsto da varie norme sia penali sia civili: gli articoli 9
e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del
1988, nell'ambito penale ordinario e minorile, e gli articoli
1 e 4 della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, in materia
civile familiare, impegnano espressamente il giudice o i
servizi a effettuare un tentativo di conciliazione.
L'orientamento qui esposto ribadisce l'impegno dello Stato
a favorire la ricerca della pace sociale. Di qui l'esplicito
riferimento sia allo scopo di realizzare il superamento del
conflitto determinatosi, sia al ruolo di protagonisti
dell'attività mediativa che assumono l'indiziato minorenne e
la vittima, i quali vengono così posti nella condizione di
riappropriarsi direttamente della gestione del conflitto.
Tutto ciò è peraltro funzionale al conseguimento del triplice
fine indicato di far cessare il pregiudizio subìto dalla
vittima, di eliminare il disordine sociale determinato dalla
legge, di contribuire al recupero dell'autore del reato.
La riparazione del danno in favore della vittima è presa
in considerazione al comma 2 dell'articolo 1 ed è proposta
come eventuale momento della mediazione-conciliazione, quando
si riterrà che il triplice fine indicato dal comma 1 non possa
ottenersi se non prendendo in considerazione gli aspetti
riparatori e risarcitori. Essa sarà comunque obbligatoria nei
casi più gravi.
Effetto della conciliazione sarà, evidentemente, la
remissione della querela per i reati in tal modo
perseguibili.
La mediazione civile prevista dall'articolo 2 si prefigge
anch'essa un triplice scopo: quello di favorire il superamento
del conflitto esistente, favorendo il conseguimento della pace
sociale; quello di tutelare in tal modo il minorenne favorendo
lo sviluppo della sua personalità in condizioni più adeguate,
perché realizzata in clima di serenità; quello di realizzare
una deflazione processuale, ponendo termine a procedimenti
civili già instaurati o prevenendone altri annunciati, in
quanto segnalati al pubblico ministero per l'esercizio del suo
potere di iniziativa.
La mediazione civile ha il suo principale settore di
intervento nella mediazione familiare, ma interesserà anche
l'ambito scolastico, essendo molteplici ormai in tutta Italia
i ricorsi proposti ai tribunali per i minorenni in relazione a
problemi connessi all'osservanza dell'obbligo scolastico e
alla realizzazione del diritto allo studio. Del pari, essa
potrà intervenire anche in quegli ambiti (ospedali, comunità,
eccetera) nei quali possono determinarsi disagi per i
minorenni in conseguenza di conflitti che potranno in tal modo
essere risolti.
Il riferimento esplicito all'articolo 336 del codice
civile (articolo 2, comma 1) tende a rinforzare
quell'orientamento giurisdizionale ormai consolidato che non
limita l'intervento giudiziario ivi disciplinato al solo
ambito familiare inteso in senso stretto, ma lo estende anche
a tutti quegli altri ambiti nei quali il minorenne oggi vive
molto tempo della sua giornata o può trovarsi a trascorrere
dei periodi più o meno lunghi di vita. E' stato anche
disciplinato l'effetto che la mediazione produce sul
procedimento civile, seguendo un percorso analogo a quello
previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile per
il caso di separazione consensuale tra i coniugi.
L'articolo 3 disegna il ruolo che nell'ambito della
mediazione giudiziaria minorile svolgeranno i servizi sociali
ministeriali e quelli dei servizi di assistenza istituiti
dagli enti locali e prevede uno spazio di formazione e
aggiornamento di questi operatori sul tema della mediazione,
facendo ricorso ai programmi di formazione per operatori
minorili espressamente previsti dall'articolo 14 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272, rimasto finora
inattuato.
L'articolo 4 disciplina le modalità di attuazione della
mediazione, esigendo particolare rigore nella individuazione
della figura del mediatore. Viene data priorità ai servizi
pubblici sia ministeriali sia degli enti locali. Tuttavia,
anche tali servizi dovranno essere sottoposti ad una
valutazione di idoneità da parte della commissione per il
coordinamento delle attività dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di
assistenza degli enti locali, prevista dall'articolo 13 del
decreto legislativo n. 272 del 1989, previo parere
dell'autorità giudiziaria minorile.
E' poi sollecitata la costituzione presso i tribunali per
i minorenni, ma in sedi autonome, di uffici per la mediazione,
nei quali possono convogliarsi insieme le energie dei servizi
sia ministeriali sia degli enti locali con la presenza del
privato sociale. Si è voluto in tal modo dare spazio alle
interessanti sperimentazioni spontanee che sono in corso
presso alcuni tribunali per i minorenni e che per il modo in
cui si sono realizzate e si vanno sviluppando, pur nella loro
diversità, rappresentano una preziosa peculiarità italiana, da
salvaguardare e incrementare. Solo per ultimo è previsto il
ricorso a mediatori privati, traendo spunto dall'analoga
scelta effettuata dalla normativa francese. Anche tale
utilizzazione, peraltro, è sottoposta ad una disciplina
rigorosa (articolo 4, comma 3). Vengono infine stabilite
specifiche regole di comportamento per il mediatore, traendo
spunto anche qui dall'esperienza straniera.
L'esigenza di prevedere un'adeguata tutela dei diritti e
dell'interesse della vittima, materia alla quale l'Italia
risulta essere l'unico Paese europeo che non abbia finora dato
alcuna disciplina normativa, ha indotto a prevedere
all'articolo 5 l'istituzione di servizi sociali che siano in
grado di fornire gli interventi urgenti e la prima accoglienza
della vittima del reato, di sostenerla nella fase successiva,
di garantirle la difesa legale.
E' stato infine disciplinato (articolo 6) l'effetto che la
mediazione produce sul processo penale minorile. Si è evitato
di prevedere una nuova forma di estinzione del reato per esito
positivo della mediazione, che avrebbe avvicinato troppo
l'attività mediativa all'istituto della messa alla prova,
facendole perdere la sua identità. Si è preferito piuttosto
incanalare il positivo risultato della mediazione nelle due
forme deflattive già normativamente disciplinate, ampliando lo
spazio di applicazione del proscioglimento per irrilevanza del
fatto fino a comprendervi tutti i reati con la sola esclusione
di quelli più gravi previsti dall'articolo 380, comma 2,
lettere e), f), g), h), l-bis) ed m) del codice di
procedura penale e dalle norme della legge sulla violenza
sessuale. La rilevanza attribuita all'attuazione di condotte
minorili riparatorie o risarcitorie riprende l'analoga ipotesi
prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, in materia di procedimenti penali di competenza
del giudice di pace.
E' lasciata, infine, al giudice la facoltà di decidere
sulla base dello studio della personalità del minore se non
sia preferibile fare ricorso comunque - quando la mediazione
sia riuscita - alla messa alla prova che, contenendo ulteriori
elementi di responsabilizzazione e avendo carattere più
decisamente riparatorio, può risultare un intervento
maggiormente adeguato nei casi più delicati.