XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1485
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nel processo penale a carico di minorenni l'autorità
giudiziaria, preferibilmente prima di promuovere l'azione
penale, può fare ricorso, con il consenso delle parti, alla
mediazione giudiziaria, se ritiene che tale misura permetta di
ottenere, a seguito dell'incontro tra imputato e persona
offesa dal reato, il superamento del conflitto determinatosi
tra loro e la conciliazione, conseguendo in tal modo il
risultato di porre fine al pregiudizio subìto dalla vittima,
di eliminare il disordine sociale determinato dalla violazione
della legge e di contribuire al recupero dell'autore del
reato.
2. La mediazione giudiziaria penale è finalizzata a
realizzare, altresì, la conciliazione sugli aspetti riparatori
e risarcitori conseguenti al reato nei casi più gravi e quando
comunque ciò risulti necessario per conseguire la finalità
indicata al comma 1.
Art. 2.
1. Nei procedimenti camerali civili di competenza del
tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria,
preferibilmente prima dell'esercizio del potere d'iniziativa
disciplinato dall'articolo 336, primo comma, del codice
civile, può fare ricorso, con il consenso delle parti, alla
mediazione giudiziaria, al fine di tutelare in modo più
adeguato l'interesse del minore e, attraverso l'incontro dei
soggetti coinvolti nella controversia, ottenere la risoluzione
di essa, la conciliazione degli interessati e il
raggiungimento di un accordo che eviti il procedimento
giudiziario o ponga fine al medesimo.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la mediazione può
essere attuata allo scopo di favorire il superamento di
situazioni pregiudizievoli per il minore non solo nell'ambito
familiare, ma anche in quello scolastico e in ogni altro
settore nel quale l'autorità giudiziaria ritenga di poter
attuare in tal modo la più completa tutela del minore.
3. Alla mediazione può farsi luogo anche in ogni altro
procedimento civile di competenza del tribunale per i
minorenni.
4. In caso di esito positivo della mediazione, l'intesa
raggiunta acquista efficacia con l'omologazione del tribunale
per i minorenni, che ne valuta la rispondenza all'interesse
del minore.
Art. 3.
1. Nel caso di ricorso alla mediazione, l'autorità
giudiziaria si avvale dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di
assistenza degli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, per
informare l'imputato e la persona offesa dal reato in caso di
processo penale, ovvero i soggetti della controversia in caso
di procedimento civile, sul contenuto e sui fini di essa, per
acquisirne il consenso, per assisterli nel tentativo di
mediazione, nonché per ricevere notizie sull'esito del
medesimo, nel caso in cui esso abbia luogo.
2. Il Ministero della giustizia e le regioni, anche
nell'ambito dei programmi di formazione e aggiornamento di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 29 luglio 1989, n.
272, realizzano appositi corsi congiunti per gli operatori
minorili diretti alla sensibilizzazione alle attività
preparatorie alla mediazione.
Art. 4.
1. L'incarico di espletare la mediazione giudiziaria in
ambito minorile può essere attribuito a uno dei servizi
indicati dall'articolo 3, a condizione che essi siano stati
esplicitamente dichiarati idonei dalla commissione per il
coordinamento delle attività dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di
assistenza degli enti locali prevista dall'articolo 13 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previo parere
obbligatorio del procuratore della Repubblica e del presidente
del tribunale per i minorenni del circondario nel quale il
servizio opera.
2. La commissione di cui al comma 1 promuove altresì,
previo parere delle autorità giudiziarie indicate al medesimo
comma, l'istituzione presso ogni tribunale per i minorenni di
un ufficio per la mediazione, costituito da operatori sociali
dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali
nonché da operatori del privato sociale e da componenti non
togati dei tribunali per i minorenni ritenuti idonei a
svolgere attività di mediazione. Gli oneri relativi alla
organizzazione e alla gestione di tali uffici sono posti a
carico della regione nel cui territorio sono istituiti.
3. L'incarico di espletare la mediazione giudiziaria può
essere altresì affidato a persone fisiche, associazioni o
persone giuridiche abilitate come mediatori e iscritte in
apposito albo istituito presso la commissione di cui al comma
1. In via transitoria, l'abilitazione all'esercizio
dell'attività di mediazione è sostituita dall'attestazione di
idoneità rilasciata dalla citata commissione, previo parere
obbligatorio delle autorità minorili.
4. Il mediatore deve essere indipendente e imparziale.
Egli è tenuto all'obbligo del segreto e le informazioni che
raccoglie nell'esercizio del suo incarico non possono essere
divulgate. Fornisce esclusivamente le indicazioni sull'esito
della mediazione ai servizi sociali indicati all'articolo
3.
Art. 5.
1. Allo scopo di realizzare un'adeguata tutela dei diritti
e degli interessi della persona minore offesa dal reato, le
regioni istituiscono appositi servizi sociali atti a fornire
tempestivamente il primo urgente soccorso e ad offrire, se
necessarie, ospitalità ed accoglienza per il superamento del
trauma subìto. Sono assicurati al minore un adeguato sostegno
teso alla realizzazione del recupero in relazione al
pregiudizio psico-fisico subìto e la difesa legale gratuita
per il conseguimento della riparazione del danno.
Art. 6.
1. Nel caso in cui l'attività di mediazione determini la
conciliazione tra l'imputato e la persona offesa dal reato e,
ove ritenuta necessaria, l'attuazione di condotte riparatorie
e risarcitorie, il pubblico ministero, in ogni stato e grado
del processo, chiede al giudice sentenza di irrilevanza del
fatto ai sensi dell'articolo 27 delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, e successive modificazioni. Ove, malgrado l'esito
positivo della mediazione, il giudice ritenga di dover
acquisire ulteriori elementi per valutare la personalità del
minorenne e, in ogni caso, per i reati più gravi, dispone con
ordinanza la sospensione del processo e la messa alla prova ai
sensi dell'articolo 28 delle citate disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo si
intendono per reati più gravi quelli indicati dall'articolo
380, comma 2, lettere e), f), g), h), l-bis) ed m)
del codice di procedura penale, nonché quelli previsti dalla
legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la
violenza sessuale.
3. Nel caso di reati diversi da quelli di cui al comma 2,
ove la mediazione abbia avuto esito positivo, la messa alla
prova, eventualmente disposta, non può avere durata superiore
a centottanta giorni.