XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1481
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende essere il naturale completamento e raccordo con la
legge n. 508 del 1999, che infatti all'articolo 2, comma 8
lettera c), fa riferimento a future specifiche norme per
il riordino del settore degli studi musicali.
L'accresciuta richiesta dell'utenza di fruizione della
musica, non come cultura, ma quale professione specifica, pone
l'urgenza di inquadrare più organicamente, in un contesto
ordinamentale generale, gli studi musicali e coreutici in
maniera tale da assicurare una formazione che, mentre concorre
alla realizzazione del progetto educativo e
metodologico-didattico complessivo del segmento di istruzione
nel quale è collocato, assicuri anche un seguito funzionale di
accesso agli studi musicali e coreutici di livello superiori
(istituzioni di alta cultura: Conservatori di
musica-Accademica nazionale di danza). Va sottolineata
l'urgenza del presente provvedimento poiché attualmente gli
studi artistici sono di esclusiva pertinenza di canali
formativi specifici e settoriali che non possono assicurare
una cultura generale, tale da consentire all'utenza anche il
proseguimento verso altri indirizzi di studi superiori che non
siano di stampo artistico.
Analogo obiettivo di contenimento di spese persegue il
comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge che,
a costo zero, concorre a distribuire su tutto il territorio
gli studi inferiori di musica.
Inoltre, nel prevedere all'articolo 1 particolare riguardo
nell'attivazione di corsi musicali e coreutica all'interno di
istituti d'arte e licei artistici, si vuole raggiungere il
preciso obiettivo di potenziare detti istituti artistici, che
a causa del dimensionamento previsto e attivato nelle scuole
di ogni ordine e grado, compresi per l'appunto i citati
istituti artistici ha comportato, attualmente, una paurosa
quanto culturalmente errata decimazione dei medesimi su tutto
il territorio nazionale. E' evidente che questa operazione
qualora riferita ad istituti specialistici, se non
opportunamente bloccata, lederà profondamente l'immagine di
predominante autorevolezza artistica che, essi, hanno
rappresentato per l'Italia nel mondo. Né può sfuggire agli
onorevoli colleghi che, quanto si va a chiedere in materia di
dimensionamento, è già previsto per altri istituti
specialistici quali ad esempio, l'Istituto nautico. Occorre,
infine, sottolineare come i "grandi numeri" non possono
appartenere al mondo specifico dell'arte, un mondo palesemente
particolare che, per le sue imprescindibili peculiarità, ha
trovato in tutti gli Stati europei un giusta attenzione e
salvaguardia. Pertanto l'inserimento di corsi coreutici e
musicali preferenzialmente negli istituti di arte e nei licei
artistici, oltre a raggiungere precisi obiettivi
artistici-culturali, nel contempo risponde anche a criteri di
opportunità poiché, nell'assicurare il diritto allo studio di
queste arti su tutto il territorio, limita anche la spesa
pubblica, potendo i discenti usufruire di strutture e di
docenti di materie comuni culturali (oggi spesso in posizione
di soprannumero) già in servizio presso queste istituzioni.
Altrettanto legittima appare la richiesta di prevedere, in
queste istituzioni, una dirigenza specifica sempre in analogia
con quanto già avviene ai citati istituti nautici.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce
le modalità di attivazione dei corsi demandando al Ministro,
con proprio decreto, le discipline di insegnamento, i
programmi, gli orari, le prove d'esame, l'articolazione delle
cattedre, le tipologie dei vari strumenti musicali nonché
l'istituzione di specifiche classi di concorso.
L'articolo 2 interviene a regolamentare l'accesso del
personale nei corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo
1.
Ritengo, infine, che il testo che si propone sia la giusta
risposta alle tante e pressanti richieste di un settore che,
pur essendo importantissimo e fondamentale per l'immagine
dell'Italia nel mondo, ancora non può dire, dopo anni di
attesa, di avere ottenuto dalla Stato italiano un completo
riordino dei suoi studi.
Infine, l'onere derivante dal provvedimento è realmente
esiguo se rapportato ad una esigenza che, come sopra detto,
già è stata recepita nel resto degli Stati europei e che
invece per troppi anni è stata colpevolmente "disattesa" dallo
Stato italiano.