XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1481
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attivazione di corsi ad indirizzo musicale e coreutico
nella scuola secondaria).
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 sono
attivati corsi ad indirizzo coreutico nella scuola media e ad
indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria
superiore, con particolare riguardo ai licei artistici ed agli
istituti d'arte al fine di favorire la formazione artistica in
raccordo con quanto stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n.
508.
2. I corsi di studi musicali svolti da istituti musicali
mantenuti da pubbliche amministrazioni e da enti dotati di
personalità giuridica possono, a richiesta e subordinatamente
all'accertamento dei requisiti di cui al regio decreto 15
maggio 1930, n. 1170, essere pareggiati ai Conservatori di
musica limitatamente ai corsi inferiori di studi. Al termine
di detti corsi inferiori di studi è rilasciato il relativo
attestato di compimento che, congiuntamente al diploma
secondario superiore, consente l'accesso agli studi di livello
superiore presso gli Istituti superiori di studi musicali e
coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto, da adottare secondo le modalità
previste dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, stabilisce le discipline
d'insegnamento i programmi, gli orari, le prove d'esame e
l'articolazione delle cattedre nonché, per i corsi ad
indirizzo musicale, le tipologie di strumenti musicali
insegnati; provvede altresì all'istituzione di un specifica
classe di concorso di strumento musicale e di una specifica
classe di concorso per l'insegnamento coreutico.
4. I corsi di cui al comma 1 e quelli ad indirizzo
musicale nella scuola media, già ricondotti a ordinamento a
norma dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n.
124, sono attivati tenuto conto in via prioritaria
dell'offerta formativa di livello superiore in modo da
assicurare un'adeguata distribuzione sul territorio.
5. L'istituzione dei corsi di cui al comma 1 assorbe le
analoghe iniziative in atto, funzionanti in via sperimentale
negli istituti di istruzione secondaria e nei conservatori di
musica.
6. Le operazioni di dimensionamento relative agli istituti
d'arte ed ai licei artistici devono essere effettuate
orizzontalmente con altri istituti d'arte e licei artistici
con relativa specifica dirigenza, in analogia a quanto
previsto per altri istituti specialistici.
Art. 2.
(Personale docente).
1. Per l'insegnamento di strumento musicale e discipline
musicali nei corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 1
si provvede con personale in possesso del corrispondente
diploma di conservatorio nonché di specifici titoli artistici
culturali e professionali da definire con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Analogamente si provvede per i corsi ad indirizzo coreutico
con personale fornito di diploma conseguito presso l'Accademia
nazionale di danza nonché di specifici titoli artistici,
culturali e professionali.
2. L'acceso ai ruoli dal personale docente di cui al comma
1 è disciplinato secondo le modalità stabilite dalla legge 3
maggio 1999, n. 124.
3. Le sedi di prima applicazione della presente legge
hanno titolo alla copertura dei posti relativi alle nuove
classi di concorso di cui all'articolo 1 le seguenti categorie
di personale, in ordine prioritario:
a) i docenti che sono inseriti nelle graduatorie
permanenti per l'insegnamento nei conservatori di musica e
rispettivamente, nell'accademia nazionale di danza, sempre che
non risultino tra i vincitori;
b) i docenti che abbiano prestato almeno 360
giorni di servizio di effettivo insegnamento nei conservatori
di musica e, rispettivamente nell'accademia nazionale di danza
alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre
che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
che superino una sessione riservata di esame ai sensi
dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
c) i docenti di strumento musicale di ruolo nei
soppressi istituti magistrali, sempre che risultino in
possesso dei requisiti di cui al comma 1; tali docenti entrano
di diritto nella seconda fascia della graduatoria permanente
della classe di concorso A077 - strumento musicale nella
scuola media;
d) i docenti supplenti di strumento musicale nei
soppressi istituti magistrali, che abbiano prestato almeno 360
giorni di servizio, i quali sono ammessi alle sessioni
riservate di esame per l'accesso alla graduatoria permanente
della classe di concorso A077 - di strumento musicale nella
scuola media.
4. Ai fini di cui al comma 3 sono predisposte graduatorie
provinciali nelle quali sono inseriti a domanda i docenti
aventi titolo, secondo modalità da definire con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Una quota non superiore al venti per cento dei posti da
coprire con il personale docente di cui al comma 3 è riservata
a favore di eventuali passaggi di docenti di ruolo ad
indirizzo musicale nella scuola media, in possesso dei
requisiti di cui al comma 1.
Art. 3.
(Norme finanziarie).
1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire
40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.