XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1481




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Attivazione di corsi ad indirizzo musicale e coreutico
nella scuola secondaria).

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 sono attivati corsi ad indirizzo coreutico nella scuola media e ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria superiore, con particolare riguardo ai licei artistici ed agli istituti d'arte al fine di favorire la formazione artistica in raccordo con quanto stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
        2. I corsi di studi musicali svolti da istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni e da enti dotati di personalità giuridica possono, a richiesta e subordinatamente all'accertamento dei requisiti di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, essere pareggiati ai Conservatori di musica limitatamente ai corsi inferiori di studi. Al termine di detti corsi inferiori di studi è rilasciato il relativo attestato di compimento che, congiuntamente al diploma secondario superiore, consente l'accesso agli studi di livello superiore presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
        3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare secondo le modalità previste dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce le discipline d'insegnamento i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre nonché, per i corsi ad indirizzo musicale, le tipologie di strumenti musicali insegnati; provvede altresì all'istituzione di un specifica classe di concorso di strumento musicale e di una specifica classe di concorso per l'insegnamento coreutico.
        4. I corsi di cui al comma 1 e quelli ad indirizzo musicale nella scuola media, già ricondotti a ordinamento a norma dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono attivati tenuto conto in via prioritaria dell'offerta formativa di livello superiore in modo da assicurare un'adeguata distribuzione sul territorio.
        5. L'istituzione dei corsi di cui al comma 1 assorbe le analoghe iniziative in atto, funzionanti in via sperimentale negli istituti di istruzione secondaria e nei conservatori di musica.
        6. Le operazioni di dimensionamento relative agli istituti d'arte ed ai licei artistici devono essere effettuate orizzontalmente con altri istituti d'arte e licei artistici con relativa specifica dirigenza, in analogia a quanto previsto per altri istituti specialistici.


Art. 2.

(Personale docente).

        1. Per l'insegnamento di strumento musicale e discipline musicali nei corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 1 si provvede con personale in possesso del corrispondente diploma di conservatorio nonché di specifici titoli artistici culturali e professionali da definire con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Analogamente si provvede per i corsi ad indirizzo coreutico con personale fornito di diploma conseguito presso l'Accademia nazionale di danza nonché di specifici titoli artistici, culturali e professionali.
        2. L'acceso ai ruoli dal personale docente di cui al comma 1 è disciplinato secondo le modalità stabilite dalla legge 3 maggio 1999, n. 124.
        3. Le sedi di prima applicazione della presente legge hanno titolo alla copertura dei posti relativi alle nuove classi di concorso di cui all'articolo 1 le seguenti categorie di personale, in ordine prioritario:

                a) i docenti che sono inseriti nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento nei conservatori di musica e rispettivamente, nell'accademia nazionale di danza, sempre che non risultino tra i vincitori;

                b) i docenti che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio di effettivo insegnamento nei conservatori di musica e, rispettivamente nell'accademia nazionale di danza alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che superino una sessione riservata di esame ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

                c) i docenti di strumento musicale di ruolo nei soppressi istituti magistrali, sempre che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1; tali docenti entrano di diritto nella seconda fascia della graduatoria permanente della classe di concorso A077 - strumento musicale nella scuola media;

                d) i docenti supplenti di strumento musicale nei soppressi istituti magistrali, che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio, i quali sono ammessi alle sessioni riservate di esame per l'accesso alla graduatoria permanente della classe di concorso A077 - di strumento musicale nella scuola media.

        4. Ai fini di cui al comma 3 sono predisposte graduatorie provinciali nelle quali sono inseriti a domanda i docenti aventi titolo, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
        5. Una quota non superiore al venti per cento dei posti da coprire con il personale docente di cui al comma 3 è riservata a favore di eventuali passaggi di docenti di ruolo ad indirizzo musicale nella scuola media, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3.

(Norme finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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