XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1478




        Onorevoli Colleghi! - Il Corpo forestale dello Stato è una delle 5 Forze di polizia del Paese ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.
        Nella scorsa legislatura la questione del riordino del Corpo forestale dello Stato non ha trovato una soluzione razionale e funzionale per il bene del Paese: con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, emanato a Parlamento sciolto e modificato il 6 giugno 2001 dal Consiglio dei ministri dimissionario, era stata disposta la regionalizzazione del 70 per cento del Corpo stesso.
        Il provvedimento di smembramento del Corpo, qualora attuato, porterebbe a gravi ripercussioni per la salvaguardia dell'ambiente, del bosco e della montagna, per la protezione civile, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici soprattutto in quelle aree rurali e montane dove, storicamente, la presenza delle altre Forze di polizia è più rarefatta, se non assente. Tutto ciò peraltro in un momento in cui più forte appare l'esigenza di un controllo coordinato del territorio in materia di sicurezza e di contrasto della criminalità. Peraltro il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presenta notevoli profili di illegittimità ed è già stato oggetto di ricorso.
        Il confronto Parlamento - Governo sul tema del riordino del Corpo forestale dello Stato aveva portato a ripetute prese di posizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche attraverso il diretto intervento dei rispettivi Presidenti al fine di avocare a sé la questione.
        In questo quadro, che vede peraltro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oggetto di molti ricorsi giudiziari, anche da parte di associazioni ambientaliste, appare evidente che la riforma di un Corpo di polizia qual è il Corpo forestale dello Stato deve essere ricondotta nella sede istituzionale propria e cioè nel Parlamento.
        La presente proposta di legge si muove nell'ottica di soddisfare la riconosciuta esigenza di mantenere nel Paese una Forza di polizia specializzata nel settore ambientale che possa condurre in modo coordinato ed omogeneo su tutto il territorio nazionale la lotta al traffico illegale di rifiuti pericolosi, agli inquinamenti in generale, al commercio clandestino di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione, all'abusivismo edilizio, e che continui ad esercitare un costante controllo dei territori rurali e montani del nostro Paese. Allo stesso tempo la proposta di legge prende atto della necessità che il Corpo continui a svolgere i compiti tecnici affidati allo Stato, nel quadro di una disciplina organica demandata ad una specifica delega al Governo.
        Fondamentale, nel contempo, è riconoscere alle regioni la possibilità di continuare ad avvalersi del Corpo forestale dello Stato, contemperando l'esigenza di preservare l'unitarietà funzionale ed operativa del Corpo forestale dello Stato con l'utilizzo dello stesso da parte delle regioni per l'esercizio delle funzioni proprie attraverso forme di cooperazione e coordinamento.
        Alle regioni viene altresì data la possibilità di creare propri corpi forestali regionali, per meglio svolgere i compiti tecnici e di polizia amministrativa di loro competenza.
        La proposta di legge si compone di 7 articoli.
        L'articolo 1 ribadisce che il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ad ordinamento civile, specializzato nel settore ambientale, e lo inquadra anche quale struttura operativa nazionale di protezione civile.
        L'articolo 2 dettaglia i compiti del Corpo, il quale svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e sicurezza pubblici e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, nonché di sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. Il Corpo forestale dello Stato svolge altresì i compiti statali assegnatigli dalla legge, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
        Viene inoltre prevista una delega al Governo per emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'impiego del Corpo forestale dello Stato nelle funzioni tecniche di competenza statale in materia di:

            a) monitoraggio del territorio ai fini del controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

            b) indirizzo e coordinamento della politica forestale nazionale e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria ed internazionale;

            c) indirizzo e coordinamento in materia di rilevazione e monitoraggio delle risorse forestali e del loro stato fitosanitario, anche relativamente al controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale e forestale;

            d) tutela e valorizzazione delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale e degli altri territori destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.

        L'articolo 3 disciplina l'organizzazione del Corpo forestale dello Stato, il quale fa parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con organizzazione ed organico distinti ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Alla Direzione generale del Corpo forestale dello Stato viene preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che prende la denominazione di capo del Corpo forestale dello Stato.
        La scuola del Corpo forestale dello Stato continua a provvedere alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei corpi forestali regionali di cui all'articolo 5 e di altri operatori dell'ambiente.
        L'articolo 4 disciplina il rapporto di collaborazione tra Corpo forestale dello Stato e regioni nelle materie di competenza di queste ultime. Viene previsto, in un'ottica di sussidiarietà, che le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento di compiti e funzioni propri in materia agroambientale e forestale sulla base di specifiche convenzioni stipulate tramite un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        Viene prevista all'articolo 5, per assicurare un migliore coordinamento tra le attività del Corpo forestale dello Stato e quelle regionali, l'istituzione di un comitato di coordinamento delle attività tecniche del Corpo forestale dello Stato con il compito di individuare le linee operative necessarie per assicurare lo svolgimento dei compiti tecnici del Corpo sia per le amministrazioni statali sia per le regioni che intendano avvalersene. Del comitato fanno parte il capo del Corpo e sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
        L'articolo 6 prevede che le regioni, per le materie di loro di competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possano istituire Corpi forestali regionali nei quali può transitare, a domanda, il personale del Corpo forestale dello Stato, al quale viene garantito il trattamento economico in godimento.
        L'articolo 7, infine, per rimediare alle problematiche accese dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in chiusura di legislatura, prevede la soppressione delle norme che costituivano base giuridica per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso.




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