XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1478
Onorevoli Colleghi! - Il Corpo forestale dello Stato è
una delle 5 Forze di polizia del Paese ai sensi dell'articolo
16 della legge n. 121 del 1981.
Nella scorsa legislatura la questione del riordino del
Corpo forestale dello Stato non ha trovato una soluzione
razionale e funzionale per il bene del Paese: con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001,
emanato a Parlamento sciolto e modificato il 6 giugno 2001 dal
Consiglio dei ministri dimissionario, era stata disposta la
regionalizzazione del 70 per cento del Corpo stesso.
Il provvedimento di smembramento del Corpo, qualora
attuato, porterebbe a gravi ripercussioni per la salvaguardia
dell'ambiente, del bosco e della montagna, per la protezione
civile, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblici soprattutto in quelle aree rurali e montane dove,
storicamente, la presenza delle altre Forze di polizia è più
rarefatta, se non assente. Tutto ciò peraltro in un momento in
cui più forte appare l'esigenza di un controllo coordinato del
territorio in materia di sicurezza e di contrasto della
criminalità. Peraltro il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri presenta notevoli profili di
illegittimità ed è già stato oggetto di ricorso.
Il confronto Parlamento - Governo sul tema del riordino
del Corpo forestale dello Stato aveva portato a ripetute prese
di posizione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, anche attraverso il diretto intervento dei
rispettivi Presidenti al fine di avocare a sé la questione.
In questo quadro, che vede peraltro il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri oggetto di molti ricorsi
giudiziari, anche da parte di associazioni ambientaliste,
appare evidente che la riforma di un Corpo di polizia qual è
il Corpo forestale dello Stato deve essere ricondotta nella
sede istituzionale propria e cioè nel Parlamento.
La presente proposta di legge si muove nell'ottica di
soddisfare la riconosciuta esigenza di mantenere nel Paese una
Forza di polizia specializzata nel settore ambientale che
possa condurre in modo coordinato ed omogeneo su tutto il
territorio nazionale la lotta al traffico illegale di rifiuti
pericolosi, agli inquinamenti in generale, al commercio
clandestino di specie animali e vegetali in pericolo di
estinzione, all'abusivismo edilizio, e che continui ad
esercitare un costante controllo dei territori rurali e
montani del nostro Paese. Allo stesso tempo la proposta di
legge prende atto della necessità che il Corpo continui a
svolgere i compiti tecnici affidati allo Stato, nel quadro di
una disciplina organica demandata ad una specifica delega al
Governo.
Fondamentale, nel contempo, è riconoscere alle regioni la
possibilità di continuare ad avvalersi del Corpo forestale
dello Stato, contemperando l'esigenza di preservare
l'unitarietà funzionale ed operativa del Corpo forestale dello
Stato con l'utilizzo dello stesso da parte delle regioni per
l'esercizio delle funzioni proprie attraverso forme di
cooperazione e coordinamento.
Alle regioni viene altresì data la possibilità di creare
propri corpi forestali regionali, per meglio svolgere i
compiti tecnici e di polizia amministrativa di loro
competenza.
La proposta di legge si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 ribadisce che il Corpo forestale dello Stato
è forza di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1^
aprile 1981, n. 121, ad ordinamento civile, specializzato nel
settore ambientale, e lo inquadra anche quale struttura
operativa nazionale di protezione civile.
L'articolo 2 dettaglia i compiti del Corpo, il quale
svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi
di ordine e sicurezza pubblici e vigila sul rispetto della
normativa nazionale ed internazionale in materia di
salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico, nonché di sicurezza agroalimentare, prevenendo
e reprimendo i reati connessi. Il Corpo forestale dello Stato
svolge altresì i compiti statali assegnatigli dalla legge, con
particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente.
Viene inoltre prevista una delega al Governo per emanare
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per
disciplinare l'impiego del Corpo forestale dello Stato nelle
funzioni tecniche di competenza statale in materia di:
a) monitoraggio del territorio ai fini del
controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;
b) indirizzo e coordinamento della politica
forestale nazionale e tutela degli interessi forestali
nazionali in sede comunitaria ed internazionale;
c) indirizzo e coordinamento in materia di
rilevazione e monitoraggio delle risorse forestali e del loro
stato fitosanitario, anche relativamente al controllo
sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia
ambientale e forestale;
d) tutela e valorizzazione delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale
e degli altri territori destinati alla conservazione della
biodiversità animale e vegetale.
L'articolo 3 disciplina l'organizzazione del Corpo
forestale dello Stato, il quale fa parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con
organizzazione ed organico distinti ed è posto alle dirette
dipendenze del Ministro. Alla Direzione generale del Corpo
forestale dello Stato viene preposto un dirigente generale,
proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che
prende la denominazione di capo del Corpo forestale dello
Stato.
La scuola del Corpo forestale dello Stato continua a
provvedere alla formazione, all'addestramento,
all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale del
Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre
pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei corpi
forestali regionali di cui all'articolo 5 e di altri operatori
dell'ambiente.
L'articolo 4 disciplina il rapporto di collaborazione tra
Corpo forestale dello Stato e regioni nelle materie di
competenza di queste ultime. Viene previsto, in un'ottica di
sussidiarietà, che le regioni possono avvalersi del Corpo
forestale dello Stato per lo svolgimento di compiti e funzioni
propri in materia agroambientale e forestale sulla base di
specifiche convenzioni stipulate tramite un accordo quadro
approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Viene prevista all'articolo 5, per assicurare un migliore
coordinamento tra le attività del Corpo forestale dello Stato
e quelle regionali, l'istituzione di un comitato di
coordinamento delle attività tecniche del Corpo forestale
dello Stato con il compito di individuare le linee operative
necessarie per assicurare lo svolgimento dei compiti tecnici
del Corpo sia per le amministrazioni statali sia per le
regioni che intendano avvalersene. Del comitato fanno parte il
capo del Corpo e sei membri, di cui uno in rappresentanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno
designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali,
uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 6 prevede che le regioni, per le materie di
loro di competenza ed in particolare per i compiti di cui
all'articolo 161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, possano istituire Corpi forestali regionali nei quali può
transitare, a domanda, il personale del Corpo forestale dello
Stato, al quale viene garantito il trattamento economico in
godimento.
L'articolo 7, infine, per rimediare alle problematiche
accese dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato in chiusura di legislatura, prevede la soppressione
delle norme che costituivano base giuridica per il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri stesso.