XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1478
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Natura giuridica).
1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia ai
sensi dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ad
ordinamento civile, specializzato nel settore ambientale,
nonché struttura operativa nazionale di protezione civile.
Art. 2.
(Compiti del Corpo forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di
polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e
sicurezza pubblici e vigila sul rispetto della normativa
nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia, tutela
e valorizzazione del patrimonio naturalistico, nonché di
sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati
connessi. Il Corpo forestale dello Stato svolge altresì i
compiti statali assegnatigli dalla legge, con particolare
riferimento alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente.
2. Il Governo è delegato ad emanare, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o più decreti legislativi per disciplinare
l'impiego del Corpo forestale dello Stato nelle funzioni
tecniche di competenza statale in materia di:
a) monitoraggio del territorio ai fini del
controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;
b) indirizzo e coordinamento della politica
forestale nazionale e tutela degli interessi forestali
nazionali in sede comunitaria ed internazionale;
c) indirizzo e coordinamento in materia di
rilevazione e monitoraggio delle risorse forestali e del loro
stato fitosanitario, anche relativamente al controllo
sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia
ambientale e forestale;
a) tutela e valorizzazione delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale
e degli altri territori destinati alla conservazione della
biodiversità animale e vegetale.
Art. 3
(Organizzazione del Corpo
forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con
organizzazione ed organico distinti ed è posto alle dirette
dipendenze del Ministro. Nell'ambito del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio è istituita, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001,
n. 155, la Direzione generale del Corpo forestale dello
Stato.
2. Alla Direzione generale del Corpo forestale dello Stato
è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del
Corpo forestale dello Stato, che prende la denominazione di
capo del Corpo forestale dello Stato.
3. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
4. Alla riorganizzazione degli uffici centrali e
periferici del Corpo forestale dello Stato si provvede con le
modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155.
5. La scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla
formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla
specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta,
di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi
compreso quello dei corpi forestali regionali di cui
all'articolo 6 e di altri operatori dell'ambiente.
Art. 4.
(Convenzioni con le regioni).
1. Le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello
Stato per lo svolgimento di compiti e funzioni propri in
materia agroambientale e forestale.
2. Le modalità di impiego del personale del Corpo
forestale dello Stato da parte delle regioni per lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 1, è disciplinato da
specifiche convenzioni sulla base di un accordo quadro
approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'accordo quadro diviene operativo sulla base di
accordi bilaterali tra il Corpo forestale dello Stato e le
singole regioni in relazione alle esigenze di ciascuna di
esse.
Art. 5.
(Comitato di coordinamento).
1. E' istituito il Comitato di coordinamento delle
attività tecniche del Corpo forestale dello Stato con il
compito di individuare le linee operative necessarie per
assicurare lo svolgimento dei compiti tecnici del Corpo sia
per le amministrazioni statali sia per le regioni che
intendano avvalersene.
2. Il Comitato di coordinamento è composto dal capo del
Corpo forestale dello Stato che lo presiede, e da sei membri,
di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'interno
e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
Art. 6.
(Corpi forestali regionali).
1. Le regioni per le materie di competenza ed in
particolare per i compiti di cui all'articolo 161 decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire Corpi
forestali regionali.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il personale del Corpo forestale dello
Stato può transitare, a domanda, nei ruoli dei Corpi forestali
regionali. Allo stesso è garantito il trattamento economico in
godimento.
Art. 7.
(Disposizioni diverse)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n, 143, le parole: ", ivi compresi i beni e le
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del
Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.
2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.