XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1478




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Natura giuridica).

        1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ad ordinamento civile, specializzato nel settore ambientale, nonché struttura operativa nazionale di protezione civile.


Art. 2.

(Compiti del Corpo forestale dello Stato).

        1. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e sicurezza pubblici e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, nonché di sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. Il Corpo forestale dello Stato svolge altresì i compiti statali assegnatigli dalla legge, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
        2. Il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'impiego del Corpo forestale dello Stato nelle funzioni tecniche di competenza statale in materia di:

            a) monitoraggio del territorio ai fini del controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;
            b) indirizzo e coordinamento della politica forestale nazionale e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria ed internazionale;

            c) indirizzo e coordinamento in materia di rilevazione e monitoraggio delle risorse forestali e del loro stato fitosanitario, anche relativamente al controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale e forestale;

            a) tutela e valorizzazione delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale e degli altri territori destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.


Art. 3

(Organizzazione del Corpo
forestale dello Stato).

        1. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con organizzazione ed organico distinti ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituita, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, la Direzione generale del Corpo forestale dello Stato.
        2. Alla Direzione generale del Corpo forestale dello Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che prende la denominazione di capo del Corpo forestale dello Stato.
        3. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
        4. Alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato si provvede con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
        5. La scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei corpi forestali regionali di cui all'articolo 6 e di altri operatori dell'ambiente.


Art. 4.

(Convenzioni con le regioni).

        1. Le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento di compiti e funzioni propri in materia agroambientale e forestale.
        2. Le modalità di impiego del personale del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, è disciplinato da specifiche convenzioni sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        3. L'accordo quadro diviene operativo sulla base di accordi bilaterali tra il Corpo forestale dello Stato e le singole regioni in relazione alle esigenze di ciascuna di esse.


Art. 5.

(Comitato di coordinamento).

        1. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attività tecniche del Corpo forestale dello Stato con il compito di individuare le linee operative necessarie per assicurare lo svolgimento dei compiti tecnici del Corpo sia per le amministrazioni statali sia per le regioni che intendano avvalersene.
        2. Il Comitato di coordinamento è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.


Art. 6.

(Corpi forestali regionali).

        1. Le regioni per le materie di competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 161 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire Corpi forestali regionali.
        2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può transitare, a domanda, nei ruoli dei Corpi forestali regionali. Allo stesso è garantito il trattamento economico in godimento.


Art. 7.

(Disposizioni diverse)

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n, 143, le parole: ", ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.
        2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.



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