XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1471
Onorevoli Colleghi! - La legge 19 novembre 1990, n.
341, che ha recepito gli standard europei in materia
di formazione universitaria, ha istituito il diploma
universitario al fine di poter concentrare gli studi su
aspetti più specifici rispetto a quelli trattati
ordinariamente nei corsi di laurea regolari. A seguito
dell'entrata in vigore di questa legge molteplici sedi della
facoltà di agraria hanno attivato corsi per il conseguimento
del nuovo titolo nelle materie tassativamente previste dalle
disposizioni vigenti ed individuate dai decreti del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15
novembre 1991, 23 novembre 1991, 19 febbraio 1994 e 6 giugno
1995.
In considerazione del fatto che già oggi molti diplomi
sono stati assegnati ad altrettanti studenti si rende
necessario per il legislatore individuare esattamente l'ambito
professionale entro il quale questa categoria di diplomati
universitari deve operare e le modalità attraverso le quali si
attribuisce un titolo che deve essere il più confacente
possibile agli studi svolti. Avuto particolare riguardo a
quest'ultimo aspetto, l'articolo 1 della presente proposta di
legge sancisce, al comma 3, l'intimo legame tra studi
effettuati e professionalità conseguita.
L'articolo 2 disciplina gli aspetti relativi all'esame di
Stato, all'iscrizione obbligatoria all'albo provinciale dei
diplomati universitari in agraria, che è istituito presso
ciascun ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, e l'ambito territoriale di azione del
professionista.
L'articolo 3 prevede che il Ministro di della giustizia,
normalmente competente per le questioni che riguardano gli
ordini professionali, emani un apposito regolamento in cui
sono stabilite le competenze spettanti a ciascun ordine di
diploma nonché le modalità di partecipazione ai vari livelli
di governo dell'ordine da parte dei vari rappresentanti dei
diplomati universitari.
Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce altresì che
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
emani un apposito regolamento al fine di regolare le modalità
di svolgimento dell'esame di Stato e le materie che ne
costituiranno oggetto.
I Ministri della giustizia e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, nell'emanazione dei
regolamenti di cui all'articolo 3 della presente proposta di
legge, devono tenere conto del parere consultivo fornito
dietro loro richiesta dal Consiglio dell'ordine nazionale dei
dottori agronomi e dei dottori forestali.
In base a quanto esposto, appare evidente che la presente
proposta di legge risponde ad esigenze oggettive ed attuali e
per questo se ne richiede la rapida approvazione.