XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1471




        Onorevoli Colleghi! - La legge 19 novembre 1990, n. 341, che ha recepito gli standard europei in materia di formazione universitaria, ha istituito il diploma universitario al fine di poter concentrare gli studi su aspetti più specifici rispetto a quelli trattati ordinariamente nei corsi di laurea regolari. A seguito dell'entrata in vigore di questa legge molteplici sedi della facoltà di agraria hanno attivato corsi per il conseguimento del nuovo titolo nelle materie tassativamente previste dalle disposizioni vigenti ed individuate dai decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991, 23 novembre 1991, 19 febbraio 1994 e 6 giugno 1995.
        In considerazione del fatto che già oggi molti diplomi sono stati assegnati ad altrettanti studenti si rende necessario per il legislatore individuare esattamente l'ambito professionale entro il quale questa categoria di diplomati universitari deve operare e le modalità attraverso le quali si attribuisce un titolo che deve essere il più confacente possibile agli studi svolti. Avuto particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, l'articolo 1 della presente proposta di legge sancisce, al comma 3, l'intimo legame tra studi effettuati e professionalità conseguita.
        L'articolo 2 disciplina gli aspetti relativi all'esame di Stato, all'iscrizione obbligatoria all'albo provinciale dei diplomati universitari in agraria, che è istituito presso ciascun ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, e l'ambito territoriale di azione del professionista.
        L'articolo 3 prevede che il Ministro di della giustizia, normalmente competente per le questioni che riguardano gli ordini professionali, emani un apposito regolamento in cui sono stabilite le competenze spettanti a ciascun ordine di diploma nonché le modalità di partecipazione ai vari livelli di governo dell'ordine da parte dei vari rappresentanti dei diplomati universitari.
        Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce altresì che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani un apposito regolamento al fine di regolare le modalità di svolgimento dell'esame di Stato e le materie che ne costituiranno oggetto.
        I Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge, devono tenere conto del parere consultivo fornito dietro loro richiesta dal Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
        In base a quanto esposto, appare evidente che la presente proposta di legge risponde ad esigenze oggettive ed attuali e per questo se ne richiede la rapida approvazione.




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