XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1471
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla
presente legge i titoli professionali di "diplomato
universitario agrario", di "diplomato universitario forestale"
e di "diplomato universitario agroalimentare" spettano a
coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione attraverso il superamento dell'esame di
Stato e che siano iscritti all'albo professionale di cui
all'articolo 2.
2. L'accesso all'esame di Stato per conseguire
l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato
universitario in agraria è riservato a coloro che hanno
conseguito il diploma presso le facoltà universitarie di
agraria.
3. Le abilitazioni da conseguire sono correlate agli studi
svolti e ai relativi diplomi conseguiti.
4. Possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della
professione di diplomato universitario in agraria i diplomati
nelle seguenti discipline: produzioni vegetali, produzioni
animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura,
produzioni agrarie tropicali e subtropicali. Possono ottenere
l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato
universitario forestale i diplomati in tecniche forestali e
tecnologiche del legno. Possono conseguire l'abilitazione alla
professione di diplomato universitario agroalimentare i
diplomati universitari in tecnologie alimentari e
biotecnologie agroindustriali.
Art. 2.
1. Presso ciascun ordine provinciale dei dottori agronomi
e dei dottori forestali, ridenominato "ordine dei dottori
agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati universitari
in agraria", è istituito l'albo dei diplomati universitari in
agraria diviso nelle tre sezioni dei diplomati universitari
agrari, dei diplomati universitari forestali e dei diplomati
universitari agroalimentari.
2. L'esercizio delle attività professionali di cui alla
presente legge, in qualsiasi forma avvenga, è soggetto alla
iscrizione all'albo provinciale di cui al comma 1.
3. Il professionista iscritto ad un albo provinciale può
esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia, previo parere del
Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei
dottori forestali, ridenominato "Consiglio nazionale dei
dottori agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati
universitari in agraria", con apposito regolamento, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, stabilisce le competenze dei singoli diplomati
universitari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nonché la
loro rappresentanza ai vari livelli di governo dell'ordine.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere del Consiglio nazionale dei
dottori agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati
universitari in agraria, provvede a disciplinare le modalità
di svolgimento dell'esame di Stato dei diplomati universitari
in agraria, individuando altresì le materie e le specifiche
discipline di cui è richiesta la conoscenza.