XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1471




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla presente legge i titoli professionali di "diplomato universitario agrario", di "diplomato universitario forestale" e di "diplomato universitario agroalimentare" spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione attraverso il superamento dell'esame di Stato e che siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2.
        2. L'accesso all'esame di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato universitario in agraria è riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso le facoltà universitarie di agraria.
        3. Le abilitazioni da conseguire sono correlate agli studi svolti e ai relativi diplomi conseguiti.
        4. Possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato universitario in agraria i diplomati nelle seguenti discipline: produzioni vegetali, produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, produzioni agrarie tropicali e subtropicali. Possono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato universitario forestale i diplomati in tecniche forestali e tecnologiche del legno. Possono conseguire l'abilitazione alla professione di diplomato universitario agroalimentare i diplomati universitari in tecnologie alimentari e biotecnologie agroindustriali.


Art. 2.

        1. Presso ciascun ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ridenominato "ordine dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati universitari in agraria", è istituito l'albo dei diplomati universitari in agraria diviso nelle tre sezioni dei diplomati universitari agrari, dei diplomati universitari forestali e dei diplomati universitari agroalimentari.
        2. L'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, in qualsiasi forma avvenga, è soggetto alla iscrizione all'albo provinciale di cui al comma 1.
        3. Il professionista iscritto ad un albo provinciale può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.


Art. 3.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ridenominato "Consiglio nazionale dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati universitari in agraria", con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le competenze dei singoli diplomati universitari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nonché la loro rappresentanza ai vari livelli di governo dell'ordine.
        2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati universitari in agraria, provvede a disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame di Stato dei diplomati universitari in agraria, individuando altresì le materie e le specifiche discipline di cui è richiesta la conoscenza.



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