XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1470




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 consente il porto d'armi, per difesa personale, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori ruolo organico, e al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.
        A norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 21 maggio 2000, n. 205, questa disposizione si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché ai magistrati della Corte dei conti. Analoga previsione legislativa comprende anche i vice procuratori onorari nonché i giudici di pace.
        Principio ispiratore della norma è senza dubbio la tutela della persona che, a causa dell'attività svolta, sia esposta a rischio. Sembra opportuno, per tali motivi, inserire tra le persone oggetto di tutela, per l'attività nell'ambito del mandato elettorale e nell'esercizio dei compiti istituzionali, i parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche se cessati dalla carica.




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