XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1470
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7 della legge 21
febbraio 1990, n. 36 consente il porto d'armi, per difesa
personale, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone
contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo
unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se
temporaneamente collocati fuori ruolo organico, e al personale
dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.
A norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 21 maggio
2000, n. 205, questa disposizione si applica anche nei
confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27
aprile 1982, n. 186, nonché ai magistrati della Corte dei
conti. Analoga previsione legislativa comprende anche i vice
procuratori onorari nonché i giudici di pace.
Principio ispiratore della norma è senza dubbio la tutela
della persona che, a causa dell'attività svolta, sia esposta a
rischio. Sembra opportuno, per tali motivi, inserire tra le
persone oggetto di tutela, per l'attività nell'ambito del
mandato elettorale e nell'esercizio dei compiti istituzionali,
i parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, anche se cessati dalla carica.