XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1470
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio
1990, n. 36 è sostituito dal seguente:
"1. Ai soli fini della difesa personale è consentito
il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone
contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940,
m. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo
unico, ai parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, anche se cessati dalla carica, ai magistrati
dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati
fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo
dell'Amministrazione penitenziaria".