XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1470




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 è sostituito dal seguente:

        "1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, m. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche se cessati dalla carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria".



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