XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1467
Onorevoli Colleghi! - Nel 1994 la "Lega italiana per la
lotta contro i tumori" imputava al tabacco il 30 per cento del
totale dei morti per tumore, con tassi di mortalità degli
uomini giovani in Italia tra i più alti registrati nei Paesi
più sviluppati; sigarette e affini sono responsabili in Italia
di 90.000 morti ogni anno (il 90 per cento del cancro ai
polmoni si verifica in fumatori o ex fumatori e sono
attribuibili al fumo circa 10.000 decessi per bronchite
cronica ed enfisema polmonare e una quota non trascurabile di
incidenti cardiovascolari). Un fumatore su tre muore a causa
del fumo, perdendo in media dai 10 ai 15 anni di vita: eppure
in Italia fuma ancora circa il 38 per cento degli uomini e il
26,8 per cento delle donne.
Sempre dalla medesima fonte (il "Libro bianco" del 1994)
si scopre che cosa si fuma con una sigaretta. All'estremo che
brucia vengono prodotte un gran numero di sostanze chimiche
che sono sia inalate sia reimmesse nell'aria. Il fumo di
tabacco contiene una varietà amplissima di composti, molti
identificati, diversi quantificati. Vi sono: irritanti,
asfissianti chimici, carcinogeni, composti farmacologicamente
attivi, sostanze psicoattive. Di queste ultime la principale è
la nicotina, un alcaloide velenoso a concentrazioni elevate,
una "droga" alle dosi solitamente ottenute con i prodotti del
tabacco. Il veicolo principale di diffusione dei prodotti del
tabacco sono le imponenti campagne pubblicitarie dirette e
indirette, campagne favorite dalla carenza normativa in questa
materia.
Dinanzi ad un contesto di questo genere, desta sconcerto
che lo Stato non solo non si faccia carico di una seria
regolamentazione del divieto di fumare, ma addirittura
guadagni proventi in via diretta dalla vendita di tabacco.
Cessate col decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le
competenze dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, la
trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni - non
impedisce la prosecuzione ancora per molto tempo (fino a
quando il Tesoro ne sarà azionista di maggioranza) di una
situazione immorale, in cui lo Stato italiano guadagna risorse
dal pregiudizio arrecato alla salute dei suoi cittadini. Lo
Stato italiano con il monopolio dei tabacchi incoraggia i
fumatori, violando la Costituzione repubblicana che vuole la
tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo
ed interesse della collettività, e non mette in guardia gli
utenti sui rischi che corrono; anzi, nonostante siamo consci
dei danni prodotti dal tabacco, quasi tutte le manifestazioni
sportive vengono sponsorizzate da prodotti del tabacco, in
diverse trasmissioni televisive o con spot vengono
direttamente e indirettamente pubblicizzate marche di
sigarette.
Negli Stati Uniti d'America, più evoluti nella difesa del
cittadino, la legge federale impone anzitutto un'informazione
minimale dei consumatori (Federal cigarettes labelling and
advertising Act del 1965, modificato dal Public health
cigarette smoking Act del 1971). Di recente le somme spese
nel trattamento sanitario dei pazienti di malattie tumorali da
fumo (non coperti da assicurazione privata) sono la causa
delle azioni per danni intentate contro i privati produttori
di tabacco dagli Stati, le quali si aggiungono alle azioni
collettive (class action suit) intentate a nome di
decine di migliaia di fumatori (vedi Sylvie Kauffmann, Le
Monde, vendredi 10 septembre 1999); la risposta del mercato è
stata l'accordo del 20 giugno 1997 per il versamento agli
Stati, da parte delle case produttrici, di 368,5 miliardi di
dollari in venticinque anni in via transattiva, accettando un
numero importante di restrizioni alla distribuzione ed al
marketing, secondo un modello di accordo che vede il
consenso degli attorneys general di quaranta Stati; per
il suo enforcement negoziati assai serrati sono in corso
tra Congresso e Casa Bianca.
Ci sarà un motivo per cui la frontiera della lotta al fumo
nel nostro Paese è assai più arretrata: un vincolismo
esasperato si somma al deprimente stato dell'attività di
contrasto alla criminalità organizzata in materia; la sua
natura transnazionale è esplicitamente affermata nella
Relazione sulla politica informativa e della sicurezza nel
secondo semestre del 1998 presentata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri D'Alema (Doc. XXXIII, n. 6, XIII
legislatura), dove, tra le più diverse attività illecite
oggetto dell'azione informativa del Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare, è stata inclusa la
ricerca e l'analisi di dati concernenti il contrabbando di
tabacchi lavorati esteri e di oli minerali.
Il sistema in cui versa la gestione del tabacco sul
continente europeo è tra i meno efficaci nella prevenzione del
consumo, oltre che tra i più immorali: i fumatori pagano tasse
enormi per l'acquisto di un pacchetto di sigarette, lo Stato
accorda l'autorizzazione ad importare tabacco e recupera i
benefici della sua produzione nazionale. Dal modello
colbertiano del XVII secolo, lo Stato gioca infatti un ruolo
economico importante anche nel settore produttivo di questo
tipo di beni, e nella loro commercializzazione: tale modalità
è stata oggetto di contestazione in Francia, dove la società
produttrice di tabacco SEITA (Société nationale
d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes) sarà
ancora per qualche anno a partecipazione pubblica facendo sì
che lo Stato recuperi parte dei proventi derivanti dalla
vendita di morte. L'idea di uno Stato etico, che dietro le
motivazioni di sanità pubblica voglia modellare la società a
sua immagine secondo un puritanismo di maniera, non ha
impedito alla SEITA di restare vittima nel 1999 di una
clamorosa decisione di un tribunale francese sui danni
provocati dal fumo; il colosso francese del tabacco è stato
riconosciuto "parzialmente responsabile" della morte di un
fumatore deceduto per cancro, essendosi tale società resa
colpevole del mancato rispetto degli obblighi di informazione
sui rischi per la salute (défaut d'information sur les
graves dangers des cigarettes Gauloises que sur celui de
l'article 1384 du Code Civil en tant que gardienne d un
produit dangereux en raison de son caractère structurellement
addictif et cancérigène). Ciò è tanto più grave in quanto
le carenze informative da parte di una società pubblica -
autrice in precedenza di campagne di disinformazione
permanente sul carattere "nazionale", positivo o sportivo del
fumare sue sigarette - hanno sistematicamente violato o
frustrato lo scopo di leggi dello Stato del 1976 (loi
Veil) e del 1991 (loi Evin), che avevano imposto un
contenuto informativo minimo (in ciò uniformandosi alla
direttiva 89/622/CEE del 13 novembre 1989, sul riavvicinamento
delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti
del tabacco).
In quella sentenza, resa dal Tribunal de Grande
Instance di Montargis sul ricorso di Richard Gourlain
(vittima di tre cancri dovuti alle sigarette Gauloises),
non solo si è condannata la SEITA ad un consistente
risarcimento dei danni (2.358.090 franchi), ma si è anche
ricordato che il tabacco non è mai stato veramente considerato
inoffensivo; la stessa ordinanza del 1629 di Richelieu, che
sottopose il tabacco a diritto di dogana (antecedente storico
di quel monopolio pubblico nella cui titolarità è subentrata
la SEITA), rivelava che: "les sujets (...) à cause du bon
marché en prennent à toute heure, dont ils recoivent grand
préjudice et altération de leur santé". La letteratura sui
legami tra tabacco e cancro è nella motivazione sceverata in
tutta la sua evoluzione, ad ulteriore conferma
dell'impossibilità di addurre che siano solo recenti quelle
risultanze note da tempo: Doll e Hill, Smoking and
carcinoma of the lung, "British Medical Journal", 2, 739
(1950); Lung cancer and other causes of death in relation
to smoking, "British Medical Journal", 1, 1399 (1956);
Smoking or health, Report of the Royal College of Physicians,
London, Pitman Medical, 1962; US Surgeon General's
Advisory Committee on smoking and health, Report on smoking
and health, Washington D.C., 1964; Hill, Projection des
conséquences du tabagisme en France dans les quarantes
prochaines années, Sem. hop. Paris, 27 juin 1991; Tabacologie,
Masson, II ed., 1995, pag. 104.
Ma, soprattutto, la responsabilità della SEITA fu
affermata in base all'articolo 1384 del codice civile
francese, per il quale il fabbricante d'un prodotto è
responsabile dei danni causati ai terzi dalla struttura del
prodotto: le sigarette sono state per l'appunto dichiarate dal
tribunale "produit structurellement dangereux, addictif et
cancérigène".
L'unica conclusione morale di tali univoci indirizzi
internazionali è quella di porre definitivamente termine a
quello che appare un "dominio riservato" nella materia del
fumo: a scopo di trarne proventi economici, lo Stato detiene
un monopolio che elude le disposizioni di legge, mentre
attribuire libertà ai privati significa poterli assoggettare a
quel meccanismo di prescrizioni e condizioni (in primo luogo
per l'etichettatura e la pubblicità) che probabilmente
avrebbero una maggiore incidenza sul mercato nel senso di
ridurre il consumo. Contemporaneamente alla soppressione del
monopolio ed alla liberalizzazione del settore (di cui
all'articolo 1), dunque, la presente proposta di legge intende
rafforzare i divieti pubblicitari (articolo 2), allo scopo di
renderli veramente efficaci nei confronti di tutti gli
operatori del settore.
Infine, si propone (articolo 3) di dare fondamento
legislativo alla normativa in materia di fumo in Italia. E' sì
vero che la legge 11 novembre 1975, n. 584, afferma che è
categoricamente vietato fumare nelle corsie degli ospedali,
nelle aule delle scuole (di ogni ordine e grado), negli
autoveicoli di proprietà dello Stato (nonché di enti pubblici,
di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto
collettivo di persone e nelle metropolitane), nei locali
chiusi adibiti a pubblica riunione, nelle sale di spettacolo
cinematografico o teatrale, in quelle da ballo, da corse, da
riunione, nelle accademie, nei musei, nelle biblioteche, nelle
sale di lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte
pubbliche o aperte al pubblico; ma è anche vero che è
possibile comunque ottenere l'esenzione da tale responsabilità
ove venga installato un impianto di condizionamento dell'aria
o uno di ventilazione corrispondenti alle caratteristiche di
definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale
di unificazione (in merito, il decreto del Ministro della
sanità 18 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 20 maggio 1976, contiene disposizioni in merito
agli impianti di condizionamento o ventilazione).
Ma, soprattutto, la direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 dicembre 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996 - che
regola il divieto di fumo in determinati locali della pubblica
amministrazione o dei gestori di servizi pubblici (tra le
amministrazioni dello Stato sono compresi gli istituti, le
istituzioni educative, le scuole di ogni ordine e grado,
istituzioni universitarie, enti locali, loro consorzi e
associazioni, enti pubblici non economici, non nazionali e
locali, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale) -
prevede che il divieto vada applicato in tutti i locali
utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione
e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni
istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici
per l'esercizio delle relative attività, sempre che si tratti
(in entrambi i casi) di locali che in ragione di tali funzioni
siano aperti al pubblico. Stante il contenzioso anche
giurisdizionale che l'applicazione di tale norma ha prodotto,
si ritiene necessario consacrarla in apposito testo di
legge.