XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1467
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Liberalizzazione della produzione
e della commercializzazione del tabacco).
1. Le attività produttive e commerciali già riservate o
comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, e successivamente attribuite all'Ente tabacchi
italiani dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1998, n. 283, sono libere; esse rimangono soggette alla
disciplina generale concernente i beni di consumo ed i servizi
nonché alle disposizioni della presente legge.
2. La lavorazione e la commercializzazione dei tabacchi
grezzi e lavorati è attività liberamente esercitata sulla base
delle vigenti licenze, autorizzazioni o nulla-osta in materia
di importazione, esportazione e vendita di beni. I compiti di
riscossione di imposte e tasse su tutti i generi di cui alla
legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, e sulle
attività di cui al presente articolo sono esercitati
dall'Agenzia delle dogane sulla base delle disposizioni
vigenti in materia.
3. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, sulle attività e
servizi di natura industriale e commerciale strumentali
rispetto alle attività di cui al comma 1 del presente
articolo, sono convertite di diritto in autorizzazione ai
sensi del comma 2 del presente articolo. I soggetti già
titolari di concessione, senza necessità di alcun atto
amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone
comunicazione al comune ed alla regione.
4. L'Ente tabacchi italiani, istituito ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è soppresso. Con
l'osservanza delle norme vigenti per la dismissione delle
attività economiche, sono trasferiti in proprietà, in
locazione con patto di vendita finale o in affitto alle
imprese che in seguito ad inviti internazionali hanno
presentato offerta, tutti i beni materiali ed immateriali
destinati all'esercizio delle attività economiche e dei
servizi sinora svolti.
Art. 2.
(Pubblicità del tabacco e dei prodotti
da tabacco).
1. Restano in vigore le norme relative alla pubblicità dei
tabacchi, alle segnalazioni dei pericoli derivanti dal fumo,
ai divieti di fumo ed ogni altra prescrizione di carattere
igienico-sanitario comunque diretta alla tutela della
salute.
2. La pubblicità del tabacco e dei prodotti da tabacco,
anche in forma indiretta, è vietata:
a) a mezzo stampa, televisione e
radiodiffusione;
b) nelle sale da spettacolo e negli altri luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
c) nella pubblicità affissionale in genere;
d) nelle manifestazioni sportive e culturali.
3. Le confezioni dei prodotti del tabacco e dei prodotti
da tabacco devono recare indicazioni relative alla
composizione del prodotto, alla sua nocività e alla data di
confezionamento e scadenza.
4. E' vietata l'offerta, la vendita e la distribuzione di
prodotti che rechino il nome, il marchio, il simbolo o altri
elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende
la cui attività consiste nella produzione o nella vendita di
tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati
ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale
utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità
pubblicitaria dei prodotti stessi. L'offerta, la consegna e la
distribuzione a titolo gratuito di tabacco sono vietate anche
quando avvengono a fini pubblicitari o di propaganda.
5. I venditori, i distributori e i produttori di tabacco o
di prodotti che rechino il nome, il marchio, il simbolo o
altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di
aziende la cui attività consiste nella produzione o nella
vendita di tali prodotti, non possono sponsorizzare
manifestazioni culturali o sportive né manifestazioni
destinate ai bambini e ai minori.
6. Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente
articolo è punito con l'ammenda da lire 50 milioni a lire 500
milioni. In caso di infrazioni gravi o di recidiva, oltre
all'ammenda, può essere interdetta la vendita del prodotto da
uno a cinque anni.
Art. 3.
(Regolamentazione del
divieto di fumare).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle
istituzioni educative;
b) alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo;
c) alle aziende ad ordinamento autonomo ed alle
agenzie istituite ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) alle istituzioni universitarie;
e) agli enti locali ed ai loro consorzi ed
associazioni;
f) agli enti pubblici non economici nazionali e
locali;
g) alle aziende ed agli enti del Servizio
sanitario nazionale;
h) alle aziende ed istituzioni dipendenti da
taluna delle istituzioni o enti di cui alle lettere da
a) a g);
i) alle aziende private esercenti servizi
pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di
appalto, ovvero di convenzione o accreditamento.
2. Gli organi costituzionali provvedono all'applicazione
delle disposizioni del presente articolo ai sensi dei
rispettivi regolamenti.
3. Il divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla
legge 11 novembre 1975, n. 584, si applica in tutti i locali
utilizzati, a qualunque titolo, dai soggetti di cui al comma 1
del presente articolo, sempreché si tratti di locali che in
ragione delle loro funzioni sono aperti al pubblico; per
locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la
generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza
formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari
stabiliti.
4. Il divieto di fumo nei luoghi nominativamente indicati
nell'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, si
applica ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico"
come definiti al comma 3 del presente articolo; resta salva
l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni
e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a
luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre
1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei
rispettivi ordinamenti.
5. Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo sono
apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché
l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni
applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza
del divieto e dell'autorità cui compete accertare le
infrazioni.
6. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di
servizio individuano in ciascuna di esse uno o più funzionari
incaricati di procedere alla contestazione di eventuali
infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità
competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
7. Per i locali gestiti da soggetti privati, il
responsabile della struttura, ovvero il dipendente o
collaboratore da lui incaricato, richiama i trasgressori
all'osservanza del divieto, e cura che le infrazioni siano
segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sulle
rilevazioni, a cura degli uffici territoriali del governo, dei
dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni,
delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle
infrazioni annualmente contestate.