XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1467




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Liberalizzazione della produzione
e della commercializzazione del tabacco).

        1. Le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successivamente attribuite all'Ente tabacchi italiani dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, sono libere; esse rimangono soggette alla disciplina generale concernente i beni di consumo ed i servizi nonché alle disposizioni della presente legge.
        2. La lavorazione e la commercializzazione dei tabacchi grezzi e lavorati è attività liberamente esercitata sulla base delle vigenti licenze, autorizzazioni o nulla-osta in materia di importazione, esportazione e vendita di beni. I compiti di riscossione di imposte e tasse su tutti i generi di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, e sulle attività di cui al presente articolo sono esercitati dall'Agenzia delle dogane sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
        3. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, sulle attività e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. I soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune ed alla regione.
        4. L'Ente tabacchi italiani, istituito ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è soppresso. Con l'osservanza delle norme vigenti per la dismissione delle attività economiche, sono trasferiti in proprietà, in locazione con patto di vendita finale o in affitto alle imprese che in seguito ad inviti internazionali hanno presentato offerta, tutti i beni materiali ed immateriali destinati all'esercizio delle attività economiche e dei servizi sinora svolti.


Art. 2.

(Pubblicità del tabacco e dei prodotti
da tabacco).

        1. Restano in vigore le norme relative alla pubblicità dei tabacchi, alle segnalazioni dei pericoli derivanti dal fumo, ai divieti di fumo ed ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario comunque diretta alla tutela della salute.
        2. La pubblicità del tabacco e dei prodotti da tabacco, anche in forma indiretta, è vietata:

            a) a mezzo stampa, televisione e radiodiffusione;

            b) nelle sale da spettacolo e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;

            c) nella pubblicità affissionale in genere;

            d) nelle manifestazioni sportive e culturali.

        3. Le confezioni dei prodotti del tabacco e dei prodotti da tabacco devono recare indicazioni relative alla composizione del prodotto, alla sua nocività e alla data di confezionamento e scadenza.
        4. E' vietata l'offerta, la vendita e la distribuzione di prodotti che rechino il nome, il marchio, il simbolo o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. L'offerta, la consegna e la distribuzione a titolo gratuito di tabacco sono vietate anche quando avvengono a fini pubblicitari o di propaganda.
        5. I venditori, i distributori e i produttori di tabacco o di prodotti che rechino il nome, il marchio, il simbolo o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, non possono sponsorizzare manifestazioni culturali o sportive né manifestazioni destinate ai bambini e ai minori.
        6. Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 milioni a lire 500 milioni. In caso di infrazioni gravi o di recidiva, oltre all'ammenda, può essere interdetta la vendita del prodotto da uno a cinque anni.


Art. 3.

(Regolamentazione del
divieto di fumare).

        1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

            a) alle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative;

            b) alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

            c) alle aziende ad ordinamento autonomo ed alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

            d) alle istituzioni universitarie;

            e) agli enti locali ed ai loro consorzi ed associazioni;

            f) agli enti pubblici non economici nazionali e locali;

            g) alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale;
            h) alle aziende ed istituzioni dipendenti da taluna delle istituzioni o enti di cui alle lettere da a) a g);

            i) alle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento.

        2. Gli organi costituzionali provvedono all'applicazione delle disposizioni del presente articolo ai sensi dei rispettivi regolamenti.
        3. Il divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, si applica in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, sempreché si tratti di locali che in ragione delle loro funzioni sono aperti al pubblico; per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
        4. Il divieto di fumo nei luoghi nominativamente indicati nell'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, si applica ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico" come definiti al comma 3 del presente articolo; resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.
        5. Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni.
        6. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individuano in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        7. Per i locali gestiti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiama i trasgressori all'osservanza del divieto, e cura che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
        8. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sulle rilevazioni, a cura degli uffici territoriali del governo, dei dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate.



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