XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1466




        Onorevoli Colleghi! - Le sostanziali modifiche introdotte dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, in tema di "patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti", costituiscono un significativo passo in avanti verso una giustizia "eguale per tutti", in quanto rappresentano un significativo, ancorché limitato, passo in avanti per l'effettiva attuazione del principio stabilito dall'articolo 24 della Costituzione, per cui: "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".
        Le norme approvate hanno, da un lato, semplificato le procedure per l'accesso alla difesa legale per i meno abbienti - sia nel processo penale che in quello civile - e, dall'altro, hanno innalzato, seppur in maniera ancora limitata, il limite di reddito per poter accedere a tale istituto (da poco più di 11 milioni all'anno a circa 18 milioni, che corrisponde al limite minimo di povertà secondo gli indici Istat).
        Tuttavia, probabilmente per un mero errore di coordinamento, accanto alla coerente abrogazione degli articoli di legge incompatibili con la nuova normativa, è stata prevista, nell'articolo 23 della predetta legge n. 134, anche l'abrogazione (dal 1^ luglio 2002) dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che statuiva la totale esenzione, nelle controversie di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra spesa nella fase del giudizio oltre che in quella esecutiva e fallimentare.
        E' comprensibile il timore che da ciò derivi una disincentivazione del ricorso alla giustizia del lavoro e alla conciliazione, in considerazione, tra l'altro, dell'incertezza e dei tempi lunghi degli esiti, poiché il lavoratore dovrebbe anticipare notevoli somme di denaro, senza la sicurezza di recupero, anche per vedere riconosciuto un diritto il cui valore economico potrebbe essere minore rispetto alle spese da sostenere per iniziare il relativo procedimento.
        E' pur vero che, anche dopo l'abrogazione della predetta disposizione, permangono almeno due norme che ancora prevedono l'esonero dalle spese per gli atti processuali, l'una con riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali, l'altra in relazione al riconoscimento della gran parte delle prestazioni INPS.
        L'articolo 109 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. l827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), continua a prevedere che "sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in esecuzione del presente titolo" (Ricorsi e controversie) e che "gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso".
        Non si può non considerare, tuttavia, che il rapporto tra regime fiscale del processo ordinario e regime fiscale del processo del lavoro è sempre stato un rapporto tra regola ed eccezione. Così, il processo ordinario era soggetto alla tassa di bollo, mentre il processo del lavoro ne era esentato (appunto dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo l0 della legge 11 agosto 1973 n. 533).
        Questo rapporto si è conservato nella legislazione successiva: in particolare, l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha sostituito, al comma 1, per i procedimenti ordinari, l'imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo ed i diritti di cancelleria con un contributo unificato per le spese sugli atti giudiziari.
        Il comma 8 di tale norma prevede, come eccezione, che tale contributo non sia dovuto per "i procedimenti già esenti, senza limite di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro..." (cioè proprio per i processi del lavoro).
        Resta però il problema che l'articolo 10 della legge n. 533 del 1973 esentava il processo del lavoro non solo dall'imposta di bollo (ormai superata), ma anche dall'imposta di registro che l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999 non nomina.
        Di fronte a tali norme, che si intersecano tra loro, si apre senza dubbio un problema interpretativo e applicativo, col rischio che la "confusione" normativa possa portare a interpretazioni negative rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla domanda di giustizia nell'ambito del rapporto di lavoro e alla concreta possibilità di accesso alla giustizia in presenza di controversie che non possono che trovare soluzione in ambito giudiziario.
        Per tali motivi, si ritiene indispensabile un intervento legislativo finalizzato al ripristino dell'esenzione da qualsiasi onere o spesa, nel processo del lavoro, sia nella fase del giudizio che in quella esecutiva e fallimentare.




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