XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1466
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle
cause per controversie individuali di lavoro o concernenti
rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai
provvedimenti di conciliazione dinanzi alle direzioni
provinciali del lavoro o previsti da contratti di previdenza e
assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o
di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti
relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle
sentenze e delle ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché
quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di
lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo
e di liquidazione coatta amministrativa.
3. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli
uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del
codice di procedura civile".