XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1466




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi alle direzioni provinciali del lavoro o previsti da contratti di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
        2. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze e delle ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
        3. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.
        4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile".



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