XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1465
Onorevoli Colleghi! - Lo svolgimento della recente
campagna elettorale ha evidenziato la necessità che il
confronto elettorale, per amore di verità ed onestà nei
confronti degli elettori cui ci si rivolge, avvenga su una
base programmatica certa, chiara e nota da cui essi possano
desumere orientamenti e scelte sulle principali questioni
legate allo sviluppo economico, politico, culturale e sociale
del Paese.
L'assenza di programmi scritti e facilmente consultabili
nei quali le coalizioni e le forze politiche si riconoscano
totalmente in maniera inequivoca - lo dimostra sempre
l'esperienza della recente campagna elettorale per il rinnovo
del Parlamento - trascina il dibattito politico ed elettorale
esclusivamente sul piano della polemica e, soprattutto, non
contribuisce all'obiettivo di fornire agli elettori quegli
elementi programmatici chiari ed oggettivi che sono necessari
per formare il proprio convincimento e, di conseguenza,
orientare il proprio voto.
E' evidente il fatto che ogni Governo eletto riceve, in
base al dettato costituzionale, solo ed esclusivamente dalle
Camere il mandato a governare sulla base del programma
presentato in Parlamento su cui ottenga il voto di fiducia. Lo
spirito della presente proposta di legge, nel pieno rispetto
del dettato costituzionale, è pertanto quello di impegnare le
forze politiche che concorrono nella competizione elettorale
ad offrire uno strumento di chiarezza agli elettori.
Per tale motivo, la presente proposta di legge si propone,
all'articolo 1, di inserire all'interno delle norme che
regolano lo svolgimento delle elezioni per la Camera dei
deputati, la previsione esplicita dell'obbligo da parte dei
partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare
candidature nei collegi uninominali o liste di candidati nei
collegi proporzionali di diffondere attraverso i mezzi di
informazione e di comunicazione sociale il proprio programma
prima del deposito presso il Ministero dell'interno del
contrassegno elettorale, pena l'inammissibilità della
presentazione del contrassegno stesso.