XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1465




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

        "I partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati nei collegi proporzionali devono diffondere attraverso i mezzi di informazione e di comunicazione sociale il proprio programma prima del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di cui al primo comma.
        In caso di mancata diffusione del programma elettorale non è ammessa la presentazione del contrassegno".



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