XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1465
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono inseriti
i seguenti:
"I partiti o gruppi politici organizzati che intendano
presentare candidature nei collegi uninominali o liste di
candidati nei collegi proporzionali devono diffondere
attraverso i mezzi di informazione e di comunicazione sociale
il proprio programma prima del deposito presso il Ministero
dell'interno del contrassegno di cui al primo comma.
In caso di mancata diffusione del programma elettorale non
è ammessa la presentazione del contrassegno".