XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1463




        Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante: "Nuove norme sulla cittadinanza", riafferma il principio dello jus sanguinis ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana per nascita, enunciato già dal codice civile del 1865 ed accolto nella prima legge organica in materia, la legge n. 555 del 1912.
        L'affermazione del principio dello jus sanguinis nasceva essenzialmente in uno Stato che, a causa della difficile situazione economica interna, vedeva un considerevole numero di cittadini lasciare il Paese per emigrare all'estero.
        Attraverso lo jus sanguinis si consentiva così agli emigranti di trasmettere, soltanto in linea paterna, la cittadinanza ai propri discendenti e di conservare un vincolo di nazionalità con la terra d'origine.
        La legge del 1992, pur modellandosi sulla legge del 1912, ha comunque riaffermato la trasmissione della cittadinanza anche da parte della madre, in linea con la giurisprudenza costituzionale e con la legge n. 123 del 1983.
        Il principio dello jus soli rimane nell'attuale legge, così come in quella del 1912, un modo di acquisto della cittadinanza italiana soltanto residuale. L'acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio è infatti limitato ai casi in cui chi nasce nel nostro territorio si verrebbe a trovare in una condizione di apolidia a causa della non trasmettibilità della cittadinanza da parte dei genitori stranieri, o perché figlio di ignoti, qualora non venga provato il possesso di un'altra cittadinanza.
        Nella nuova configurazione dell'istituto perde quindi ogni rilevanza il fatto che lo straniero sia figlio di genitori residenti in Italia da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, come nella legge n. 555 del 1912.
        Viene inoltre ridimensionata l'importanza attribuita al fatto che lo straniero sia nato in Italia: si richiede infatti che, oltre ad essere nato in Italia, vi abbia risieduto "legalmente senza interruzioni" fino al raggiungimento della maggiore età e che manifesti entro un anno la volontà di diventare italiano. L'orientamento della legge n. 91 del 1992, sostanzialmente sfavorevole ad una rapida integrazione degli stranieri residenti in Italia, emerge inoltre dall'articolo 9, che disciplina la concessione della cittadinanza.
        Come è noto, mentre la legge del 1912 prevedeva la possibilità di acquistare il nostro status civitatis dopo cinque anni di residenza, l'attuale disciplina innalza a dieci gli anni di residenza per l'acquisto della cittadinanza da parte di uno straniero extracomunitario. La presente proposta di legge di modifica dalla legge n. 91 del 1992 è quindi volta a rendere più flessibile il sistema per l'acquisto della cittadinanza italiana iure soli, nella consapevolezza dei mutamenti intervenuti nell'ultimo decennio, sia nella legislazione in materia di immigrazione, sia in riferimento alle condizioni sociali che rendono necessario il perseguimento di efficaci politiche di integrazione degli stranieri. In tale nuovo contesto la riforma della disciplina della cittadinanza acquista un rilievo primario.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'acquisto per nascita della cittadinanza italiana da parte dei bambini nati in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia a sua volta nato in Italia.
        La disposizione è volta a favorire l'integrazione, attraverso l'acquisto della cittadinanza italiana, degli immigrati della terza generazione, i cui genitori (o anche uno solo di essi) siano nati in Italia e, risiedendovi al momento della nascita del figlio, dimostrino implicitamente di aver fissato nel nostro Paese la loro stabile dimora e di essere quindi inseriti nel tessuto sociale pur senza essere divenuti, per naturalizzazione, cittadini. Accade spesso, infatti, che lo straniero immigrato rinunci alla possibilità dell'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione perché lo Stato di origine ricollega all'acquisto volontario di un altro status civitatis la perdita della cittadinanza originaria. L'acquisto iure soli della cittadinanza per gli immigrati della terza generazione è presente nella legislazione francese, spagnola e olandese.
        L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, il quale prevede che, al diciottesimo anno di età, lo straniero acquista la cittadinanza italiana se, oltre ad essere nato in Italia, vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al diciottesimo anno di età e se manifesta entro un anno la volontà di diventare cittadino.
        La disposizione citata è più restrittiva dell'analoga disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge n. 555 del 1912, che prevedeva come requisito per l'acquisto della cittadinanza, oltre alla nascita nel territorio della Repubblica, la residenza da almeno dieci anni. La disposizione vigente di fatto limita la possibilità di acquisto del nostro status civitatis da parte dei figli di immigrati.
        La modifica che si propone intende facilitare l'acquisto della cittadinanza agli stranieri nati in Italia, richiedendo il requisito della residenza legale al momento del compimento del diciottesimo anno di età e di un periodo precedente di residenza non inferiore a cinque anni. Tale modifica appare in linea con la normativa francese, la quale, in maniera piuttosto articolata, prevede l'acquisto automatico della cittadinanza per il figlio di stranieri, qualora sia residente in Francia al momento del raggiungimento della maggiore età e vi abbia risieduto, anche non continuativamente, per un periodo di almeno cinque anni, dall'età di undici anni. In alternativa, lo straniero nato in Francia può richiedere, dall'età di sedici anni, la cittadinanza se è residente in quel momento e se vi ha avuto la propria residenza per cinque anni dall'età di undici anni. Alle stesse condizioni i genitori possono richiedere la cittadinanza per il figlio a partire dall'età di tredici anni, con il suo consenso personale, se risiede in Francia dall'età di otto anni.
        In Lussemburgo il figlio di stranieri, nato nel territorio del Gran Ducato, tra i diciotto ed i venticinque anni di età può optare per la cittadinanza lussemburghese se ha avuto lì la residenza abituale durante l'anno precedente l'opzione e se vi abbia risieduto per almeno cinque anni consecutivi.
        Alle stesse condizioni può rendere l'opzione lo straniero nato all'estero, ma che abbia compiuto gli studi obbligatori in Lussemburgo.
        In Olanda è invece richiesta la residenza, od il soggiorno reale o l'abitazione di fatto, per lo straniero nato nel territorio olandese o delle Antille, purché non abbia ancora compiuto i venticinque anni.
        Si è ritenuto opportuno specificare che l'acquisto della cittadinanza non richiede la rinuncia alla cittadinanza che è stata eventualmente acquistata iure sanguinis; ciò per evitare che possa ripetersi per il futuro che sia richiesta la documentazione relativa allo svincolo dalla cittadinanza di origine.
        L'articolo 3 prevede una forma di acquisto per nascita nel territorio subordinato a due requisiti: la residenza legale dei genitori da almeno sette anni e la richiesta da parte dei genitori a partire dal quinto anno di età del figlio, nel momento cioè in cui il bambino si avvia a frequentare la scuola dell'obbligo.
        L'ipotesi appare simile, ma meno complessa, a quella prevista dal codice francese per i figli di stranieri nati nel territorio.
        E' fatta comunque salva la volontà dell'interessato, che al raggiungimento della maggiore età può rinunciare alla cittadinanza italiana se questo non comporta l'apolidia del soggetto.
        L'articolo 4 riguarda la concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della repubblica, disciplinato dall'articolo 9 delle legge n. 91 del 1992, e prevede la sostituzione della lettera f) del comma 1, volta a ridurre da dieci a sette anni il periodo di residenza legale dello straniero che intende acquistare la cittadinanza italiana.
        La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza del 1997 stabilisce che ogni Stato firmatario deve prevedere la possibilità di naturalizzazione per le persone che vi risiedono legalmente ed abitualmente per un periodo non superiore a dieci anni al momento della presentazione della domanda.
        La nostra vigente normativa è quindi assestata sul massimo degli anni previsti dalla Convenzione ed appare più severa rispetto ad altri Paesi europei: la Francia, l'Olanda ed il Regno Unito richiedono infatti cinque anni di residenza, il Lussemburgo ne richiede dieci, ma soltanto gli ultimi cinque continuativi, mentre la Spagna ne richiede dieci, ma riduce il periodo a cinque anni per i rifugiati (la nostra legge non prevede questa ipotesi) ed a un anno per chi è nato in Spagna (l'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 prevede tre anni di residenza).
        Con la norma proposta si introduce, inoltre, il comma 2-bis all'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, con il quale si chiarisce che ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza di origine.
        L'articolo 5 della proposta di legge prevede una norma tendente a contrastare il fenomeno dei cosiddetti "matrimoni di comodo" stabilendo un termine più rigoroso per l'acquisto della cittadinanza iure matrimoni.
        L'articolo 6 stabilisce che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza ed a stabilire il relativo termine, che non può essere comunque superiore ad un anno dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.




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