XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1463
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante: "Nuove norme sulla cittadinanza", riafferma il
principio dello jus sanguinis ai fini dell'acquisto
della cittadinanza italiana per nascita, enunciato già dal
codice civile del 1865 ed accolto nella prima legge organica
in materia, la legge n. 555 del 1912.
L'affermazione del principio dello jus sanguinis
nasceva essenzialmente in uno Stato che, a causa della
difficile situazione economica interna, vedeva un
considerevole numero di cittadini lasciare il Paese per
emigrare all'estero.
Attraverso lo jus sanguinis si consentiva così agli
emigranti di trasmettere, soltanto in linea paterna, la
cittadinanza ai propri discendenti e di conservare un vincolo
di nazionalità con la terra d'origine.
La legge del 1992, pur modellandosi sulla legge del 1912,
ha comunque riaffermato la trasmissione della cittadinanza
anche da parte della madre, in linea con la giurisprudenza
costituzionale e con la legge n. 123 del 1983.
Il principio dello jus soli rimane nell'attuale
legge, così come in quella del 1912, un modo di acquisto della
cittadinanza italiana soltanto residuale. L'acquisto della
cittadinanza per nascita nel territorio è infatti limitato ai
casi in cui chi nasce nel nostro territorio si verrebbe a
trovare in una condizione di apolidia a causa della non
trasmettibilità della cittadinanza da parte dei genitori
stranieri, o perché figlio di ignoti, qualora non venga
provato il possesso di un'altra cittadinanza.
Nella nuova configurazione dell'istituto perde quindi ogni
rilevanza il fatto che lo straniero sia figlio di genitori
residenti in Italia da almeno dieci anni al tempo della sua
nascita, come nella legge n. 555 del 1912.
Viene inoltre ridimensionata l'importanza attribuita al
fatto che lo straniero sia nato in Italia: si richiede infatti
che, oltre ad essere nato in Italia, vi abbia risieduto
"legalmente senza interruzioni" fino al raggiungimento della
maggiore età e che manifesti entro un anno la volontà di
diventare italiano. L'orientamento della legge n. 91 del 1992,
sostanzialmente sfavorevole ad una rapida integrazione degli
stranieri residenti in Italia, emerge inoltre dall'articolo 9,
che disciplina la concessione della cittadinanza.
Come è noto, mentre la legge del 1912 prevedeva la
possibilità di acquistare il nostro status civitatis
dopo cinque anni di residenza, l'attuale disciplina innalza a
dieci gli anni di residenza per l'acquisto della cittadinanza
da parte di uno straniero extracomunitario. La presente
proposta di legge di modifica dalla legge n. 91 del 1992 è
quindi volta a rendere più flessibile il sistema per
l'acquisto della cittadinanza italiana iure soli, nella
consapevolezza dei mutamenti intervenuti nell'ultimo decennio,
sia nella legislazione in materia di immigrazione, sia in
riferimento alle condizioni sociali che rendono necessario il
perseguimento di efficaci politiche di integrazione degli
stranieri. In tale nuovo contesto la riforma della disciplina
della cittadinanza acquista un rilievo primario.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede
l'acquisto per nascita della cittadinanza italiana da parte
dei bambini nati in Italia da genitori stranieri, di cui
almeno uno sia a sua volta nato in Italia.
La disposizione è volta a favorire l'integrazione,
attraverso l'acquisto della cittadinanza italiana, degli
immigrati della terza generazione, i cui genitori (o anche uno
solo di essi) siano nati in Italia e, risiedendovi al momento
della nascita del figlio, dimostrino implicitamente di aver
fissato nel nostro Paese la loro stabile dimora e di essere
quindi inseriti nel tessuto sociale pur senza essere divenuti,
per naturalizzazione, cittadini. Accade spesso, infatti, che
lo straniero immigrato rinunci alla possibilità dell'acquisto
della cittadinanza italiana per naturalizzazione perché lo
Stato di origine ricollega all'acquisto volontario di un altro
status civitatis la perdita della cittadinanza
originaria. L'acquisto iure soli della cittadinanza per
gli immigrati della terza generazione è presente nella
legislazione francese, spagnola e olandese.
L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della
legge n. 91 del 1992, il quale prevede che, al diciottesimo
anno di età, lo straniero acquista la cittadinanza italiana
se, oltre ad essere nato in Italia, vi abbia risieduto
legalmente e senza interruzioni fino al diciottesimo anno di
età e se manifesta entro un anno la volontà di diventare
cittadino.
La disposizione citata è più restrittiva dell'analoga
disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge n. 555 del
1912, che prevedeva come requisito per l'acquisto della
cittadinanza, oltre alla nascita nel territorio della
Repubblica, la residenza da almeno dieci anni. La disposizione
vigente di fatto limita la possibilità di acquisto del nostro
status civitatis da parte dei figli di immigrati.
La modifica che si propone intende facilitare l'acquisto
della cittadinanza agli stranieri nati in Italia, richiedendo
il requisito della residenza legale al momento del compimento
del diciottesimo anno di età e di un periodo precedente di
residenza non inferiore a cinque anni. Tale modifica appare in
linea con la normativa francese, la quale, in maniera
piuttosto articolata, prevede l'acquisto automatico della
cittadinanza per il figlio di stranieri, qualora sia residente
in Francia al momento del raggiungimento della maggiore età e
vi abbia risieduto, anche non continuativamente, per un
periodo di almeno cinque anni, dall'età di undici anni. In
alternativa, lo straniero nato in Francia può richiedere,
dall'età di sedici anni, la cittadinanza se è residente in
quel momento e se vi ha avuto la propria residenza per cinque
anni dall'età di undici anni. Alle stesse condizioni i
genitori possono richiedere la cittadinanza per il figlio a
partire dall'età di tredici anni, con il suo consenso
personale, se risiede in Francia dall'età di otto anni.
In Lussemburgo il figlio di stranieri, nato nel territorio
del Gran Ducato, tra i diciotto ed i venticinque anni di età
può optare per la cittadinanza lussemburghese se ha avuto lì
la residenza abituale durante l'anno precedente l'opzione e se
vi abbia risieduto per almeno cinque anni consecutivi.
Alle stesse condizioni può rendere l'opzione lo straniero
nato all'estero, ma che abbia compiuto gli studi obbligatori
in Lussemburgo.
In Olanda è invece richiesta la residenza, od il soggiorno
reale o l'abitazione di fatto, per lo straniero nato nel
territorio olandese o delle Antille, purché non abbia ancora
compiuto i venticinque anni.
Si è ritenuto opportuno specificare che l'acquisto della
cittadinanza non richiede la rinuncia alla cittadinanza che è
stata eventualmente acquistata iure sanguinis; ciò per
evitare che possa ripetersi per il futuro che sia richiesta la
documentazione relativa allo svincolo dalla cittadinanza di
origine.
L'articolo 3 prevede una forma di acquisto per nascita nel
territorio subordinato a due requisiti: la residenza legale
dei genitori da almeno sette anni e la richiesta da parte dei
genitori a partire dal quinto anno di età del figlio, nel
momento cioè in cui il bambino si avvia a frequentare la
scuola dell'obbligo.
L'ipotesi appare simile, ma meno complessa, a quella
prevista dal codice francese per i figli di stranieri nati nel
territorio.
E' fatta comunque salva la volontà dell'interessato, che
al raggiungimento della maggiore età può rinunciare alla
cittadinanza italiana se questo non comporta l'apolidia del
soggetto.
L'articolo 4 riguarda la concessione della cittadinanza
con decreto del Presidente della repubblica, disciplinato
dall'articolo 9 delle legge n. 91 del 1992, e prevede la
sostituzione della lettera f) del comma 1, volta a
ridurre da dieci a sette anni il periodo di residenza legale
dello straniero che intende acquistare la cittadinanza
italiana.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza
del 1997 stabilisce che ogni Stato firmatario deve prevedere
la possibilità di naturalizzazione per le persone che vi
risiedono legalmente ed abitualmente per un periodo non
superiore a dieci anni al momento della presentazione della
domanda.
La nostra vigente normativa è quindi assestata sul massimo
degli anni previsti dalla Convenzione ed appare più severa
rispetto ad altri Paesi europei: la Francia, l'Olanda ed il
Regno Unito richiedono infatti cinque anni di residenza, il
Lussemburgo ne richiede dieci, ma soltanto gli ultimi cinque
continuativi, mentre la Spagna ne richiede dieci, ma riduce il
periodo a cinque anni per i rifugiati (la nostra legge non
prevede questa ipotesi) ed a un anno per chi è nato in Spagna
(l'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 prevede tre anni di
residenza).
Con la norma proposta si introduce, inoltre, il comma
2-bis all'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, con il
quale si chiarisce che ai fini dell'acquisto della
cittadinanza italiana non è richiesta la rinuncia alla
cittadinanza di origine.
L'articolo 5 della proposta di legge prevede una norma
tendente a contrastare il fenomeno dei cosiddetti "matrimoni
di comodo" stabilendo un termine più rigoroso per l'acquisto
della cittadinanza iure matrimoni.
L'articolo 6 stabilisce che il Ministro dell'interno con
proprio decreto provvede a disciplinare il procedimento
amministrativo per la concessione della cittadinanza ed a
stabilire il relativo termine, che non può essere comunque
superiore ad un anno dalla presentazione della domanda da
parte dell'interessato.