XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1463




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            "b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica, da genitori stranieri ivi legalmente residenti, di cui almeno uno sia nato in Italia; entro un anno dal compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana".


Art. 2.

        1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        "2. Lo straniero nato in Italia, qualora al compimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica e vi abbia risieduto per un periodo non inferiore a cinque anni, diviene cittadino se dichiara, entro un anno dalla suddetta data, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Per tale acquisto non è richiesta la rinuncia ad altra cittadinanza".


Art. 3.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Il figlio nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri in possesso della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, diviene cittadino se i genitori presentano congiuntamente istanza al prefetto competente per territorio a partire dal compimento del quinto anno di età del minore. Al raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza".


Art. 4.

        1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

            "f) allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno sette anni nel territorio della Repubblica".

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Ai fini della concessione di cui al comma 1 non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza di origine".


Art. 5.

        1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo due anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale".


Art. 6.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza ed a stabilire il relativo termine, che non può comunque essere superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.



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