XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1463
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) chi è nato nel territorio della
Repubblica, da genitori stranieri ivi legalmente residenti, di
cui almeno uno sia nato in Italia; entro un anno dal
compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se
in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza
italiana".
Art. 2.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, è sostituito dal seguente:
"2. Lo straniero nato in Italia, qualora al
compimento della maggiore età risieda legalmente nel
territorio della Repubblica e vi abbia risieduto per un
periodo non inferiore a cinque anni, diviene cittadino se
dichiara, entro un anno dalla suddetta data, di voler
acquistare la cittadinanza italiana. Per tale acquisto non è
richiesta la rinuncia ad altra cittadinanza".
Art. 3.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente
legge, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il figlio nato nel territorio della
Repubblica da genitori stranieri in possesso della carta di
soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, diviene cittadino
se i genitori presentano congiuntamente istanza al prefetto
competente per territorio a partire dal compimento del quinto
anno di età del minore. Al raggiungimento della maggiore età
il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se in
possesso di altra cittadinanza".
Art. 4.
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
"f) allo straniero che risiede legalmente in
Italia da almeno sette anni nel territorio della
Repubblica".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini della concessione di cui al comma 1
non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza di origine".
Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo due anni
dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del
decreto di cui all'articolo 7, non sia intervenuto
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e
se non sussista separazione legale".
Art. 6.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto
emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede a disciplinare il procedimento
amministrativo per la concessione della cittadinanza ed a
stabilire il relativo termine, che non può comunque essere
superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda
da parte dell'interessato.