XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1459




        Onorevoli Colleghi! - I problemi legati ai ritardi nella riforma degli statuti delle regioni ad autonomia speciale si sono resi più evidenti dopo l'approvazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione nella fase conclusiva della XIII legislatura.
        In Sardegna vi sono stati nel corso degli anni che ci lasciamo alle spalle numerosi infruttuosi tentativi, in sede regionale, di avviare iniziative costituzionali di revisione generale dello Statuto vigente.
        La portata del tema e la complessità delle implicazioni di ordine più generale hanno sempre interrotto le diverse iniziative prima che potessero superare la soglia dell'esame parlamentare.
        Nella situazione attuale, tuttavia, si apre una fase che può rappresentare un'opportunità di straordinaria importanza per cogliere finalmente l'obiettivo di una revisione radicale della carta statutaria approvata nel 1948 dai costituenti.
        La XIV legislatura infatti è appena iniziata, il Governo in carica si propone di integrare con una propria iniziativa legislativa le riforme approvate nel corso della XIII legislatura verso la forma federale della Repubblica, le regioni a statuto ordinario sono alla vigilia della discussione del nuovo statuto di autonomia così come previsto dalla legge che ha introdotto l'elezione diretta del presidente. Queste sono solo alcune delle ragioni di rilievo che impongono la presenza nel dibattito che si aprirà nei prossimi mesi di una proposta definita e rivolta alla revisione dello Statuto speciale vigente in Sardegna.
        A fianco a questi argomenti di ordine politico, non secondari in un percorso che prevede la modifica di una legge costituzionale, vivono i motivi che richiedono la riforma, riconducibili ai grandi cambiamenti che hanno interessato la vita economica e sociale del Paese, dell'Europa e della Sardegna.
        L'autonomia ottenuta dai sardi nel 1948 ha sicuramente rappresentato uno dei principali fattori strutturali che ha contribuito alla crescita della regione ed al conseguente miglioramento delle condizioni generali di vita dei suoi abitanti.
        Il passaggio da una condizione di generale arretratezza, quale era quella che si registrava in quegli anni, a quella attuale, agganciata ad un sistema-Paese moderno ed in costante evoluzione, in sintonia con il resto del continente europeo, seppure con caratteri importanti che segnano un ritardo, non attenua l'esigenza di disporre di una speciale autonomia che preveda poteri e sovranità adeguati ai cambiamenti ed in grado di favorire l'affermarsi dell'autogoverno e di reggere la nuova qualità della sfida oggi incombente.
        L'apertura dei mercati, la nuova dimensione politica e territoriale dell'Europa, la natura stessa dei problemi che oggi caratterizzano i differenti ambiti territoriali che insieme compongono la nuova Unione europea, costituiscono gli elementi di fondo sui quali basare la nuova dimensione e la qualità della autonomia regionale.
        Il rapporto ed il conseguente confronto fra i "nord" e i "sud" non può certo avere lo stesso approccio che qualificò l'azione e le decisioni dei costituenti del 1948.
        C'è una relazione fra "materiale" e "immateriale" profondamente diversa da quella vissuta alla fine degli anni quaranta; la specialità che richiama il valore dell'identità, con tutto ciò che a questo si lega, rappresenta l'anima della nuova autonomia.
        La discussione in proposito finora sviluppata mette in evidenza una visione ancora troppo parziale e non definita in tutti i suoi contorni, infatti non sempre si coglie nelle diverse analisi e tesi il nesso inscindibile, oggi più che ieri, fra "locale" e "globale".
        L'autogoverno concepito non solo come democrazia formale, ma soprattutto come elemento di responsabilità e partecipazione alle decisioni di valore più generale soddisfa l'aspirazione di una comunità storica e con forte carattere di identità ad essere parte del mondo globale.
        In questo irrinunciabile assunto si ritrova una parte essenziale delle ragioni della riforma dell'autonomia speciale sarda; a ciò deve aggiungersi quanto deriva dalla più generale riforma federale della Repubblica con il conseguente riassetto dei poteri fra i differenti livelli di sovranità costituzionale.
        La discussione, come si sa, sulla permanenza delle ragioni che giustificano la presenza di autonomie speciali divide trasversalmente lo schieramento politico; il Parlamento nella fase di approvazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha accolto, non senza qualche titubanza, la tesi in favore del mantenimento della norma del 1948.
        In quel contesto l'errore commesso, almeno per i sardi, fu quello di fare una discussione tutta retrospettiva cercando di confrontare le condizioni attuali con quelle di allora e concentrando le attenzioni sul livello degli obiettivi raggiunti, in questo modo accreditando la tesi tutta "materiale" e trascurando completamente il filone "immateriale" a sostegno della specialità di ieri e di oggi.
        La proposta di nuovo Statuto per la Sardegna è formulata con modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni (ivi comprese quelle di cui alla legge costituzionale n. 2 del 2001) ed alle disposizioni, ancora non promulgate, contenute nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione che saranno applicabili in Sardegna appena verrà superato positivamente il referendum costituzionale di cui all'articolo 138 della Costituzione.
        Il testo della proposta, pertanto, prende le mosse inizialmente dalla ricomposizione delle norme costituenti il nuovo Statuto speciale per la Sardegna, effettuato con il mero collegamento tra le diverse disposizioni (accorpate per materia) contenute nelle tre leggi costituzionali sopra indicate e mira a rafforzare l'autonomia, ribadirne la specialità e rinnovare la regione. L'urgenza della sua approvazione deriva, oltre che dalla sua obsolescenza in una società sempre più dinamica e globale, dalla riforma del titolo V della Costituzione che muterà profondamente i rapporti tra Stato e regione anche attraverso la completa rideterminazione delle funzioni statali e regionali.
        Nonostante ciò e nonostante l'ampio dibattito in corso da decenni in Sardegna sulla necessità della riforma dello Statuto, bisogna riconoscere che non si sono sin ora registrati apprezzabili risultati che siano scaturiti da una seria contrattazione tra Stato e regione, essendo invece derivate da iniziative parlamentari le modifiche, pur significative, sino ad ora intervenute o che stanno per intervenire.
        Con la sua entrata in vigore la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, sia pur in via transitoria, sarà direttamente applicabile anche alla Sardegna, il cui Statuto viene ad essere in tal modo radicalmente integrato e modificato proprio con riferimento ai poteri della regione ed ai rapporti tra Stato e regione Sardegna.
        Del resto già con la legge costituzionale n. 2 del 2001 da un lato sono state modificate parti rilevanti dello Statuto, dall'altro è stato attribuito alla regione Sardegna il potere di disciplinare con propria legge la forma di governo e il sistema elettorale. E nonostante il tempo già trascorso il consiglio regionale non ha ancora assunto alcuna iniziativa, neppure per l'espletamento di una funzione obbligatoria che può e deve essere svolta a Statuto vigente.
        Non è infatti ulteriormente rinviabile la pronta ridefinizione della forma di governo della regione con l'approvazione sia della cosiddetta legge statutaria prevista dallo Statuto recentemente riformato sia della legislazione elettorale; a tale fine appare utile procedere anche all'immediata approvazione di una legge che disciplini la sospensione del referendum confermativo in caso di impugnazione davanti alla Corte costituzionale della legge statutaria e sino alla decisione da parte di quest'ultima.
        Così come non è ulteriormente rinviabile, oltre all'approvazione del nuovo Statuto, la definizione di un programma di riforme prioritarie per i cittadini, le imprese, gli enti locali, quali la modernizzazione della amministrazione e degli enti regionali, la riforma, la semplificazione e il coordinamento della legislazione, il decentramento di funzioni, poteri e risorse agli enti locali e ai soggetti sociali secondo i princìpi di sussidiarietà, responsabilità ed efficienza.
        Ma è sullo Statuto speciale della regione autonoma Sardegna che occorre intervenire con la massima urgenza, anche in considerazione dell'iter procedurale non breve, perché è irrinunciabile che esso contenga una disciplina ulteriore e diversa anche rispetto a quella prevista dal riformato titolo V della parte seconda della Costituzione.
        Occorre ridefinire i reali contenuti dell'autonomia sarda nella quale è connaturata, come caratteristica essenziale, la specialità. Devono essere riconosciuti alla regione Sardegna infatti poteri, risorse e titolarità di rapporti, non attribuibili alle regioni ordinarie, che le consentano di promuovere uno sviluppo economico e sociale più accelerato di quanto non sia sino ad oggi avvenuto ma nel rispetto della storia, cultura ed identità dei sardi e con il previo pieno riconoscimento a livello nazionale ed europeo della condizione di insularità che attribuisca alla regione una decisiva legittimazione per partecipare a pieno titolo alle politiche di coesione europea e di sviluppo delle aree svantaggiate: ciò tanto più nel momento presente nel quale l'Europa si appresta ad estendersi ad est per comprendere 27 Stati, in un contesto mondiale caratterizzato dall'economia globale.
        Ridefinendo i "poteri" dell'Europa, infatti, occorre ridefinire anche quelli degli Stati e quelli delle regioni all'interno degli Stati, individuano altresì il molo specifico delle regioni speciali. Per quanto riguarda la Sardegna, la riforma, salve ulteriori, successive individuazioni, è riferita all'aspetto fiscale ed alle risorse aggiuntive da acquisirsi anche attraverso interventi speciali, a quello del contributo solidaristico dello Stato in una nuova forma per la "rinascita" che tiene conto degli strumenti di programmazione negoziata, alla tutela della cultura e della lingua, alla garanzia della continuità territoriale e dei rimedi per valorizzare e non essere limitati dalla insularità.
        La presente proposta di legge costituzionale di riformulazione dello Statuto speciale per la Sardegna, quindi, viene presentata dopo aver preso atto dell'assenza di proposte definite del consiglio regionale.
        Occorre con strumenti anche nuovi promuovere la più ampia partecipazione popolare coinvolgendo tutte le forze sociali, culturali, produttive e gli enti locali, per rendere la società sarda davvero protagonista di questa fase della nostra storia e del processo di crescita e di globalizzazione europeo e mondiale, e affrontare insieme il rafforzamento dell'autonomia, la riforma delle istituzioni, il rinnovamento della politica.
        Perché ciò avvenga tuttavia riteniamo sia indispensabile cominciare a portare il dibattito sul concreto attraverso una proposta, la presente, che mira a porre le basi per la mobilitazione politica della Sardegna non su parole e slogan, ma su cose concrete che interessano davvero tutti i sardi.
        E' indispensabile perciò procedere in tempi rapidi all'istruzione e all'esame della presente proposta per impedire che il rischio "ordinarizzazione" della Sardegna, che avverrà con l'entrata in vigore della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, diventi certezza.
        Se negli anni, i prossimi, nei quali si riformulerà l'intero ordinamento giuridico dell'Italia e si adeguerà alle nuove funzioni la macchina amministrativa statale e regionale, la Sardegna vi concorrerà nella stessa posizione delle regioni ordinarie, non avrà più reali possibilità di confermare la specialità che anche la recente riforma ha mantenuto con la riscrittura dell'articolo 116 della Costituzione.
        E' purtroppo determinata la spinta delle regioni forti per contestare l'ammissibilità della permanente esistenza delle regioni speciali.
        Attualmente le regioni speciali infatti hanno anche una entità di finanziamenti superiori a quelli medi delle regioni ordinarie per cui molti vogliono abolire la specialità anche per abolire quello che è considerato un privilegio.
        Se la Sardegna non si attrezza rapidamente con un nuovo Statuto che ripristini il suo stato di regione speciale entro la metà del 2002 è evidente che il decorso del tempo non favorirà una siffatta operazione, probabilmente in seguito non più possibile.
        E' indispensabile, infatti, avere una proposta concreta sulla quale avviare il dibattito che deve essere il più ampio possibile e coinvolgere, nelle forme che verranno individuate, tutte le forze vive della società, le forze culturali, economiche, sindacali, politiche, il mondo del volontariato, dell'ambientalismo, quello femminile e giovanile.
        La proposta che segue ha come struttura portante, come già si è rilevato all'inizio della presente relazione, le norme ancora attuali dello Statuto del 1948, integrato, come detto, con le modifiche costituzionali recenti.
        La ripartizione dei poteri tra Stato e regione, infatti, difficilmente può discostarsi da ciò che è stato definito con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Ovviamente alcune variazioni sono state compiute: è previsto un maggior ruolo della regione in materia di immigrazione, di sistema elettorale degli enti locali, di tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, di regime doganale, eccetera.
        Il nucleo portante della proposta è, comunque, costituito dalla introduzione di alcuni princìpi fondamentali, di alcuni compiti essenziali della regione e della ridefinizione della specialità autonomistica.
        L'aspetto dell'autonomia finanziaria, anche nella prospettiva della specialità, costituisce uno dei punti nodali e la soluzione proposta mira a garantire un quadro semplice e certo di finanza regionale attraverso il superamento di criteri basati su percentuali parametrate su singole imposte, soggette a variazione negli anni.
        Norme significative sono contenute anche per quanto riguarda i princìpi base della forma di governo, prevedendo con norma costituzionale l'elezione diretta del presidente della regione, l'elezione di un vicepresidente e la disciplina dei casi di scioglimento anticipato del consiglio regionale, oltre ai principali casi di ineleggibilità e di incompatibilità: su tutti tali punti, ovviamente, dovrà intervenire integrativamente la legge statutaria sulla forma di governo che, come prima detto, deve essere anch'essa urgentemente approvata, e che sarà comprensiva della legislazione elettorale.
        Per quanto riguarda la revisione statutaria si prevede una diversa disciplina a seconda che la proposta venga assunta dal consiglio regionale, ovvero in sede parlamentare. In quest'ultimo caso si prevede che l'orientamento contrario del consiglio regionale, convalidato da un referendum popolare in Sardegna, precluda l'ulteriore iter parlamentare della riforma e garantisca, quindi, la non modificazione del testo vigente. Per quanto riguarda le proposte del consiglio regionale si stabilisce che - con una disciplina analoga a quella che vi era stata per l'approvazione degli statuti delle regioni ordinarie, pur se ovviamente in quel caso non si trattava di leggi costituzionali - il Parlamento possa procedere all'approvazione senza potere di emendamento, solo se condivide l'iniziativa regionale e può quindi approvarla senza apportarvi modifiche.
        Più specificamente la proposta è articolata in otto capi. Nel capo I sono contenute le norme sulla costituzione della regione, sui princìpi fondamentali e sui compiti fondamentali della regione, sull'intesa Stato-regione e sulla continuità territoriale: tali disposizioni, tranne l'articolo 1, costituiscono una proposta nuova che mira, tra l'altro, ad individuare già in questa sede, alcuni degli elementi fondamentali della nuova autonomia della regione.
        In particolare va segnalata la norma in base alla quale viene garantita alla Sardegna una presenza minima in seno al Parlamento europeo.
        Il capo II contiene sette articoli sulle funzioni della regione. Gli articoli 5 e 6 definiscono le potestà legislative della regione prevedendo anche quali sono, in queste materie, i limitati poteri di indirizzo dello Stato. L'articolo 7, invece, individua le competenze legislative esclusive dello Stato che costituiranno quindi i soli settori nei quali è escluso l'intervento regionale.
        Va rimarcato che con tale sistema, tranne che nei suddetti settori, tutti i poteri legislativi, tra l'altro in materia di sviluppo economico, sono riservati esclusivamente alla regione non essendovi più alcuna potestà, neppure di indirizzo, dello Stato in materia di industria, artigianato, commercio, agricoltura, turismo, eccetera.
        Gli articoli 8 e 9 disciplinano la potestà regolamentare e le funzioni amministrative di regione, province e comuni, garantendo il principio di sussidarietà e l'autonoma iniziativa dei singoli cittadini associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
        I due successivi articoli regolano la partecipazione della regione all'attività dell'Unione europea ed i poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempimento.
        Come nello Statuto del 1948 il capo III, ancora una volta modificabile con la procedura semplificata, contiene le disposizioni sull'autonomia finanziaria stabilendo che spettano alla regione tutti i prelievi fiscali compiuti nel suo territorio oltre ad un fondo integrativo per garantire la solidarietà e la coesione sociale e rimuovere le condizioni di disuguaglianza, consentendo nel contempo lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite alla regione, alle province ed ai comuni della Sardegna.
        L'articolo 14, in particolare, disciplina il patrimonio ed il demanio, affermando da un lato il ruolo basilare della regione e la sua acquisizione di tutti i beni non appartenenti ad alcuno, dall'altro l'attribuzione ad essa anche del demanio marittimo, con esclusione solo di quello necessario alla difesa della Repubblica.
        Il capo IV è dedicato agli organi della regione ed il primo articolo, il 15, è sostanzialmente quello definito con la recente legge costituzionale n. 2 del 2001 sulla forma di governo. Come detto, tuttavia, in esso sono aggiuntivamente previste l'elezione diretta del presidente e del vicepresidente della regione e la loro contestuale elezione con quella del consiglio regionale, oltre alla previsione della doppia lettura per la legge regionale statutaria da tale norma prevista.
        Il successivo articolo 16 confermando il numero dei consiglieri regionali perché, soprattutto alla luce delle ulteriori nuove e massicce competenze che saranno attribuite alla regione, non appare funzionale una riduzione del loro numero anche ai fini della composizione delle commissioni, stabilisce alcuni irrinunciabili princìpi in materia di ineleggibilità.
        Gli articoli l7, 18 e 19 sono relativi, rispettivamente, alla organizzazione del consiglio regionale, allo status dei consiglieri ed alle funzioni del consiglio. Va segnalato in particolare la riconferma ed il rafforzamento della norma che prevede la possibilità per il consiglio di nominare organi di consulenza tecnica, la previsione di un tetto per le indennità dei consiglieri ed una prima estensione dei poteri di iniziativa legislativa anche alle province, ai comuni ed al consiglio delle autonomie locali.
        L'articolo 20 disciplina il bilancio regionale ma contiene, proprio in questa materia una specifica attribuzione di competenza al consiglio delle autonomie locali, che dovrà essere istituito dalla legge statutaria di cui si è detto.
        L'impugnazione delle leggi regionali da parte dello Stato e viceversa l'impugnazione di leggi statali da parte della regione sono trattate nel successivo articolo 21, mentre gli articoli 22 e 23 sono dedicati al presidente della regione ed alla giunta regionale. Nel primo sono previste tra l'altro la figura ed il ruolo del vicepresidente e l'incompatibilità tra assessore e consigliere regionale. E' prevista altresì la disciplina dei provvedimenti legislativi che possono essere delegati alla giunta regionale.
        Dopo che il capo V conferma i poteri regionali per la creazione di nuove province e nuovi comuni, il capo VI regola i rapporti tra Stato e regione rafforzando le norme di garanzia per la partecipazione del presidente della regione al Consiglio dei ministri e disciplinando la delega in materia di ordine pubblico.
        L'articolo 26 è relativo allo scioglimento anticipato del consiglio regionale e la novità più significativa è costituita dal fatto che in determinati casi il vicepresidente possa sostituire stabilmente il presidente sino alle successive elezioni garantendo la contestualità delle elezioni di esecutivo e legislativo senza lo scioglimento anticipato di quest'ultimo.
        L'articolo 27 del capo VII, è dedicato alla revisione dello Statuto e riguarda la differenziazione dell'iter a seconda che l'iniziativa sia regionale o parlamentare.
        Il capo VIII contiene le norme transitorie e finali e disciplina: le commissioni paritetiche il cui ruolo sarà essenziale in una fase assai complessa di passaggio di funzioni dallo Stato alla regione ed a comuni e province; la provvisoria applicazione delle leggi statali sino alla nuova legislazione della regione; una disposizione finanziaria transitoria; la partecipazione, assieme alle regioni ordinarie, ai lavori del Parlamento sino alla istituzione del Senato delle regioni.
        L'articolo 32 conferma, con i necessari adattamenti, la norma costituzionale transitoria, di cui alla legge costituzionale n. 2 del 2001, sino a che il consiglio regionale non approverà la legge statutaria e la legislazione elettorale.
        L'auspicio è che all'inizio del 2002 la Sardegna possa finalmente vedere varata in via definitiva la legge costituzionale recante il nuovo Statuto speciale.




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