XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1459




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE-


Capo I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE
E PRINCIPI FONDAMENTALI


Art. 1.

(Costituzione della regione).

        1. La Sardegna con le sue isole è costituita in regione autonoma, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei princìpi fondamentali della Costituzione e secondo il presente Statuto.
        2. La regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.


Art. 2.

(Princìpi fondamentali).

        1. In attuazione della Costituzione e del presente Statuto è compito della Repubblica, ad iniziativa del Governo d'intesa con la regione, garantire pari opportunità con il resto del territorio continentale al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale in Sardegna, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che non consentono al popolo sardo eguali possibilità di accesso ai benefìci del progresso rispetto agli altri cittadini italiani, operare per il superamento dei limiti derivanti dalle sue condizioni di insularità.
        2. Lo Stato assicura ogni misura atta a realizzare condizioni di pari opportunità e rende effettiva la possibilità di partecipazione dei cittadini sardi alla vita economica, sociale e culturale del Paese.
        3. La legge statale che disciplina le elezioni del Parlamento europeo garantisce che almeno un trentesimo dei parlamentari europei eletti in Italia sia espresso dai cittadini della Sardegna.
        4. Stato e regione garantiscono l'eguaglianza tra i cittadini, il diritto all'informazione, i diritti inviolabili di libertà ed il diritto al lavoro.


Art. 3.

(Compiti fondamentali della regione).

        1. La regione tutela la lingua, la storia e la cultura della Sardegna, associa alle sue politiche le comunità locali e garantisce la effettiva e piena partecipazione dei sardi, anche attraverso le rappresentanze sociali e culturali, alle scelte fondamentali dello sviluppo dell'isola attraverso specifici istituti definiti dalla legge regionale.
        2. La regione garantisce il diritto dei propri cittadini ad una corretta informazione con ogni mezzo e vieta situazioni di monopolio dei mezzi di informazione.
        3. La regione garantisce ai sardi non residenti nel suo territorio, in quanto parte integrante del suo popolo, adeguate forme di rappresentanza politica e di partecipazione alle iniziative che tendono a favorire il mantenimento del rapporto tra loro e la terra d'origine.
        4. La regione assicura a tutti coloro, pur non cittadini italiani, che risiedono nel suo territorio adeguate forme di partecipazione alla vita politica ed amministrativa nel territorio della regione.


Art. 4.

(Sviluppo e continuità territoriale,
intesa Stato-regione).

        1. I rapporti della regione con lo Stato sono definiti secondo il metodo dell'intesa, sulla cui base sono disciplinati tutti gli interventi attuati nel territorio della regione, mediante leggi e provvedimenti amministrativi in attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. Nell'intesa sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la regione, sono garantite, con il concorso dell'Unione europea, in attuazione dei Trattati sull'Unione europea, misure atte a realizzare, per la mobilità di persone e merci, condizioni di opportunità e livelli di costi pari a quelli realizzabili nel territorio continentale, anche con specifiche deroghe alle regole generali dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di stato.


Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE


Art. 5.

(Potestà legislativa della regione).

        1. La potestà legislativa è esercitata dalla regione nel rispetto dei princìpi supremi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dello Statuto e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. E' esercitata altresì dallo Stato per le materie tassativamente previste dal presente Statuto e nel rispetto dei medesimi limiti.
        2. La legge regionale rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.
        3. La legge regionale ratifica le intese che la regione stipula con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, quando si provvede alla individuazione di organi comuni tra più regioni.
        4. La ratifica con legge regionale interviene anche per gli accordi della regione con Stati esteri e per le intese con enti territoriali interni di altri Stati.


Art. 6.

(Potestà legislativa concorrente
tra regione e Stato).

        1. Le materie di legislazione concorrente, nelle quali pur spettando alla regioni la potestà legislativa, è riservata tuttavia alla legislazione dello Stato la determinazione dei princìpi fondamentali, sono le seguenti:

                a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della regione;

                b) commercio con l'estero;

                c) tutela e sicurezza del lavoro;

                d) immigrazione;

                e) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

                f) professioni;

                g) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

                h) tutela della salute;

                i) alimentazione;

                l) organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

                m) ordinamento sportivo;

                n) protezione civile;

                o) governo del territorio con esclusione delle materie dell'edilizia e dell'urbanistica;

                p) porti e aeroporti civili;

                q) grandi reti di trasporto e di navigazione;

                r) ordinamento della comunicazione;

                s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

                t) previdenza complementare e integrativa;

                u) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

                v) tutela dell'ecosistema e dei beni culturali;

                z) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;
                aa) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

                bb) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

                cc) regime doganale della Sardegna.


Art. 7.

(Potestà legislativa esclusiva dello Stato).

        1. Spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa nelle seguenti materie:

                a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

                b) tutela dell'ambiente;

                c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

                d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutano; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

                f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

                g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

                h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia forestale, rurale e locale urbana e della polizia amministrativa locale;

                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

                l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

                m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;

                o) previdenza sociale;

                p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

                q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.


Art. 8.

(Potestà regolamentare).

        1. Nelle materie di legislazione statale esclusiva la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva delega alla regione, la quale in ogni caso può emanare norme di integrazione e di attuazione.
        2. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia tranne che per quelle attribuite a comuni, province e città metropolitane i quali tutti, comunque, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.


Art. 9.

(Funzioni amministrative).

        1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano dalla legge conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
        2. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
        3. La regione esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge, nel rispetto del comma 1, nonché quelle delegate dallo Stato che vengono dirette dal presidente della regione che si conforma alle istruzioni del Governo.
        4. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
        5. Un rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla regione.
        6. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regione nelle materie di cui alla lettera h) dell'articolo 7 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
        7. Stato, regione, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.


Art. 10.

(Partecipazione all'attività dell'Unione
europea).

        1. La regione, tranne che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
        2. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, in conformità ai princìpi dell'ordinamento ed agli impegni internazionali dello Stato.
        3. La regione, salve le competenze di cui al comma 2, è anche rappresentata nella elaborazione e nella sottoscrizione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi che siano comunque di diretto interesse della Sardegna.
        4. Il Presidente della regione partecipa, con rango di Ministro, in rappresentanza dello Stato, ai Consigli dei ministri dell'Unione europea quando si trattano questioni di specifico interesse della Sardegna.


Art. 11.

(Poteri sostitutivi del Governo).

        1. Il Governo può sostituirsi a organi della regione, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
        2. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.


Capo III

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO


Art. 12.

(Autonomia finanziaria).

        1. La regione ha autonomia finanziaria e contabile, istituisce tributi propri in un quadro coordinato con la finanza dello Stato, nell'ambito del patto di stabilità e in armonia con i princìpi della solidarietà nazionale.
        2. Lo Stato garantisce con la legge di bilancio che la regione goda di entrate complessive annuali non inferiori al prelievo fiscale complessivo prodotto nel territorio regionale aumentato delle risorse aggiuntive a qualunque titolo erogate dallo Stato nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
        3. La regione nell'esercizio della propria autonomia finanziaria e contabile ispira la politica di bilancio ai princìpi della programmazione territoriale ai fini del riequilibrio. A tale fine la regione istituisce nel bilancio un fondo finalizzato alla perequazione delle aree con minore capacità fiscale da assegnare alle province, ai comuni e alle città metropolitane.
        4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono a finanziare gli interventi di cui all'articolo 3.
        5. La regione può integrare gli interventi statali di cui al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.
        6. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
        7. Le risorse derivanti dalle fonti di cui al presente articolo consentono alla regione, ed a comuni, province e città metropolitane di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.


Art. 13.

(Princìpi e strumenti per l'autonomia
finanziaria).

        1. La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
        2. La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese nel rispetto dei trattati sull'Unione europea.
        3. La regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
        4. La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. A tale fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
        5. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.


Art. 14.

(Patrimonio e demanio).

        1. I comuni, le province, le città metropolitane e la regione hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
        2. La regione, i comuni, le province e le città metropolitane hanno facoltà di ricorrere all'indebitamento, anche emettendo prestiti interni, da essi esclusivamente garantiti, di norma solo per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, e comunque per una cifra annuale non superiore al 50 per cento della quota di entrate ordinarie destinate ad investimenti.
        3. La regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne che quello necessario alla difesa della Repubblica.
        4. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.
        5. I beni immobili situati nella regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione.
        6. Possono essere istituiti nella regione zone e punti franchi, previa intesa della regione con l'Unione europea.


Capo IV

ORGANI DELLA REGIONE


Art. 15.

(Organi fondamentali della regione
e legge sulla forma di governo).

        1. Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta regionale ed il presidente della regione.
        2. Il consiglio regionale, il presidente della regione ed il vicepresidente sono eletti contestualmente con suffragio universale e diretto.
        3. In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Statuto, la legge regionale, approvata dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, integra la disciplina sulla forma di governo della regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del consiglio regionale, del presidente della regione e del vicepresidente e di nomina dei componenti della giunta regionale, i rapporti tra gli organi della regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della regione, gli ulteriori casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
        4. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge di cui al comma 3 promuove la parità di accesso alle cariche elettive.
        5. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio regionale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del presidente della regione.
        6. La legge regionale di cui al comma 3, dopo la sua approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale, in due successive sedute a distanza di almeno due mesi, viene pubblicata e su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro un mese dalla sua pubblicazione.
        7. La legge regionale di cui al comma 3 è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Se la legge è stata approvata in seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio regionale. La legge non è promulgata, qualora sia sottoposta a referendum, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, ovvero qualora, impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, l'impugnazione governativa sia accolta dalla Corte.
        8. Con la legge regionale di cui al comma 3 è disciplinato il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la regione e gli enti locali.


Art. 16.

(Consiglio regionale).

        1. Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.
        2. E' elettore ed eleggibile al consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della regione.
        3. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro del Governo, di una delle Camere, del Parlamento europeo o di altro consiglio regionale, di organi costituzionali o di rilievo costituzionale, di presidente di provincia o di sindaco di un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, di membro di giunta provinciale o di giunta comunale dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai trentamila abitanti.
        4. Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
        5. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della regione e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 4.
        6. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
        7. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.


Art. 17.

(Organizzazione del consiglio regionale).

        1. Il consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
        2. Il consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o su richiesta del presidente della regione o di un quinto dei suoi componenti.
        3. Le deliberazioni del consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
        4. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche. Il consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
        5. I membri della giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.
        6. Il consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica nominando i relativi componenti con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi.


Art. 18.

(Status dei consiglieri regionali).

        1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione.
        2. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione autonoma della Sardegna.
        3. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, intendendosi sostituito il riferimento alla Camera di appartenenza con quello al consiglio regionale.
        4. I consiglieri regionali ricevono una indennità e rimborsi spese fissati con legge regionale e comunque non superiori all'80 per cento del totale delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai membri del Parlamento della Repubblica.


Art. 19.

(Funzioni del consiglio regionale).

        1. Il consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla regione.
        2 L'iniziativa delle leggi spetta alla giunta regionale e ai membri del consiglio regionale. Essa spetta altresì al consiglio delle autonomie locali, ad almeno due consigli provinciali ed a non meno di dieci consigli comunali che rappresentino almeno un ventesimo degli elettori per la regione ed al popolo sardo, secondo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 15.
        3. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una commissione ed approvato dal consiglio regionale, articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento può disciplinare l'approvazione anche in sede redigente. La procedura ordinaria è comunque applicata per le decisioni in materia di bilancio e per le proposte di modifica statutaria.
        4. Le leggi sono promulgate dal presidente della regione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
        5. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinati ai termini di cui al comma 4.
        6. Il consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la regione. E' altresì tenuto a pronunciarsi, nei termini previsti dal suo regolamento, sulle proposte di legge presentate ai sensi del secondo periodo del comma 2 e sulle petizioni presentate dai cittadini della Sardegna su problemi di comune interesse.


Art. 20.

(Bilancio della regione).

        1. Il consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla giunta regionale.
        2. I documenti di bilancio sono formulati in modo da favorire una lettura comparata dei conti regionali nel quadro della contabilità nazionale.
        3. L'esercizio finanziario della regione ha la decorrenza dell'anno solare e quello provvisorio può essere autorizzato per non più di tre mesi.
        4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio sono contestualmente trasmessi al consiglio delle autonomie locali il quale deve pronunciarsi entro venti giorni. L'eventuale parere contrario su talune parti determina che, l'approvazione delle stesse senza adeguarsi al parere, possa avvenire solo con il voto a maggioranza assoluta del consiglio regionale.


Art. 21.

(Impugnazione delle leggi).

        1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.
        2. La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.


Art. 22.

(Presidente della regione e giunta regionale).

        1. L'elezione del presidente della regione e del vicepresidente è contestuale al rinnovo del consiglio regionale.
        2. Entro dieci giorni dalla proclamazione il presidente della regione nomina i componenti la giunta regionale e può successivamente revocarli. Definisce le ulteriori funzioni del vicepresidente che fa parte della giunta regionale.
        3. Se il consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del consiglio regionale, del presidente della regione e del vicepresidente.
        4. Si procede parimenti a nuove elezioni del consiglio regionale, del presidente della regione e del vicepresidente in caso di dimissioni del presidente della regione.
        5. Il presidente della regione è il rappresentante della regione autonoma della Sardegna.
        6. Il presidente della regione, la giunta regionale ed i suoi componenti sono organi esecutivi della regione.
        7. L'ufficio del presidente della regione e di membro della giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
        8. L'ufficio di membro della giunta regionale è altresì incompatibile con la carica di consigliere regionale.
        9. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della giunta regionale sono messi a disposizione della regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.


Art. 23.

(Atti aventi forza di legge regionale
della giunta regionale).

        1. In casi straordinari, specificamente indicati nella legge di delegazione, la giunta regionale può essere delegata, per materie determinate e con l'indicazione dei termini di tempo, non superiori ad un anno, e dei princìpi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
        2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati con atto del presidente della regione previo parere del consiglio regionale che lo esprime entro due mesi dalla richiesta. La mancata espressione del parere nei termini previsti non impedisce l'emanazione del decreto delegato.

Capo V

ENTI LOCALI


Art. 24.

(Province e comuni nella regione).

        1. Le province della Sardegna conservano l'attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere istituite nuove province e possono essere modificate le circoscrizioni delle province esistenti in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.
        2. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
        3. Sugli atti degli enti locali può essere esercitato un controllo di legittimità da organi della regione, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale.


Capo VI

RAPPORTI FRA LO STATO
E LA REGIONE


Art. 25.

(Rapporti con il Governo).

        1. Il presidente della regione riceve la convocazione con l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri ed interviene ai lavori, con diritto di voto, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione.
        2. Il Governo della Repubblica, stabilendo specifiche direttive può delegare, anche in via generale, alla regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico che saranno esercitate dal presidente della regione, il quale, a tale scopo, può richiedere l'impiego delle forze armate.
        3. La giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa per l'isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, se sussistono le condizioni, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione. In caso di mancato accoglimento della richiesta regionale la giunta regionale può proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.


Art. 26.

(Scioglimento del consiglio regionale).

        1. Il consiglio regionale può essere sciolto, oltre che negli altri casi indicati dallo Statuto, quando compia atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
        2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta regionale ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio. Essa indice le elezioni del consiglio regionale, del presidente della regione e del vicepresidente, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.
        3. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al comma 2 è disposta la rimozione del presidente della regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.
        4. Nel caso di cui al comma 3 qualora la rimozione non riguardi anche il vicepresidente, ed in caso di morte ed impedimento permanente del presidente, le funzioni di presidente della regione, sino al termine della legislatura, sono svolte dal vicepresidente eletto, il quale entro dieci giorni provvede ad attribuire le funzioni di vicepresidente ad uno dei componenti della giunta regionale.
        5. La legge regionale di cui all'articolo 15 disciplina gli ulteriori effetti dello scioglimento e della rimozione nonché quelli relativi allo svolgimento delle funzioni presidenziali da parte del vicepresidente eletto.


Capo VII

REVISIONE DELLO STATUTO


Art. 27.

(Revisione dello Statuto).

        1. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto è normalmente esercitata dal consiglio regionale o da almeno ventimila elettori della Sardegna. Può essere esercitata anche con il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Nel caso di progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, le relative proposte sono comunicate dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, che esprime preventivamente il suo parere entro due mesi.
        2. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da entrambe le Camere, il consiglio regionale deve in ogni caso esprimere il suo parere entro i successivi venti giorni e qualora questo sia contrario, il presidente della regione indice un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione. Qualora l'esito del referendum sia contrario alla modifica, la seconda deliberazione parlamentare non ha luogo e la proposta di modifica decade.
        3. Nel caso di proposte di revisione statutaria ad iniziativa del consiglio regionale il Parlamento, qualora vengano approvati emendamenti nel corso della prima deliberazione, attende che su di essi si pronunci, nel mese successivo alla approvazione della seconda Camera, il consiglio regionale e qualora questi esprima voto contrario, il procedimento legislativo per la modifica dello Statuto deve interrompersi.
        4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono sottoposte al referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione.
        5. Le disposizioni del capo III del presente Statuto possono essere modificate con legge ordinaria della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso di intesa con la regione.


Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 28.

(Commissioni paritetiche).

        1. Sono istituite una o più commissioni paritetiche composte da quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dalla giunta regionale, sentito il consiglio regionale, con il compito di proporre le disposizioni relative al passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, alle province ed ai comuni, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposte al parere vincolante del consiglio regionale ed emanate con decreto legislativo.

Art. 29.

(Applicazione transitoria
delle leggi dello Stato).

        1. Nelle materie attribuite alla competenza della regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.


Art. 30.

(Disposizione finanziaria transitoria).

        1. Sino all'entrata a regime del sistema fiscale di cui all'articolo 12 sono attribuite alla regione le seguenti entrate costituite:

                a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

                b) dai nove decimi del gettito delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

                c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

                d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale, e ferma restando la spettanza allo Stato delle ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale;

                e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

                f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

                g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinare preventivamente per ciascun anno finanziario di intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

                h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

                i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;

                l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

                m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.


Art. 31.

(Disposizione transitoria
sulla partecipazione regionale
ai lavori del Parlamento).

        1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione ed alla istituzione del Senato delle regioni, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti della regione e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
        2 Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea parlamentare delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Art. 32.

(Disposizioni elettorali transitorie).

        1. Al consiglio regionale in carica a seguito delle elezioni del 1999, fermo quanto disposto dal comma 8 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 e continuano ad applicarsi, se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dall'articolo 15, le disposizioni statutarie vigenti dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
        2. Qualora si debba procedere a nuove elezioni ed alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto, per l'elezione del consiglio regionale e per l'elezione del presidente della regione e del vicepresidente si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
        3. Ai fini di cui al comma 2 le circoscrizioni elettorali sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della regione Sardegna e, per quanto riguarda i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario la circoscrizione è costituita dal territorio dell'intera regione.
        4. Sono candidati alla presidenza della regione i capilista delle liste regionali. E' candidato alla vicepresidenza il numero due della lista. Sono proclamati eletti presidente della regione e vicepresidente il candidato capolista ed il numero due della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
        5. Il presidente della regione fa parte del consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 del presente Statuto.
        6. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di presidente della regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. L'ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al consiglio regionale.
        7. All'elezione di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, in via suppletiva, ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, le disposizioni delle leggi della regione Sardegna per l'elezione del consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
        8. Il consiglio regionale eletto nel 1999 decade quando, entro due mesi dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del presidente della regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni secondo quanto previsto nello Statuto e nella presente norma transitoria.


Art. 33.

(Disposizione transitoria sui trasporti).

        1. Sino alla piena realizzazione dell'obbiettivo di cui all'articolo 4 il Governo della Repubblica è tenuto ad operare affinché nella regolamentazione del servizio ferroviario e degli altri servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessare la regione, ivi compresa la determinazione delle relative tariffe, la regione Sardegna esprima un parere vincolante che può essere disatteso solo previa autorizzazione del Governo.


Art. 34.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge costituzionale entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione