XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1459
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE-
Capo I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE
E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
(Costituzione della regione).
1. La Sardegna con le sue isole è costituita in regione
autonoma, entro l'unità politica della Repubblica italiana,
una e indivisibile, sulla base dei princìpi fondamentali della
Costituzione e secondo il presente Statuto.
2. La regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo
Cagliari.
Art. 2.
(Princìpi fondamentali).
1. In attuazione della Costituzione e del presente Statuto
è compito della Repubblica, ad iniziativa del Governo d'intesa
con la regione, garantire pari opportunità con il resto del
territorio continentale al fine di promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale in Sardegna,
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che non
consentono al popolo sardo eguali possibilità di accesso ai
benefìci del progresso rispetto agli altri cittadini italiani,
operare per il superamento dei limiti derivanti dalle sue
condizioni di insularità.
2. Lo Stato assicura ogni misura atta a realizzare
condizioni di pari opportunità e rende effettiva la
possibilità di partecipazione dei cittadini sardi alla vita
economica, sociale e culturale del Paese.
3. La legge statale che disciplina le elezioni del
Parlamento europeo garantisce che almeno un trentesimo dei
parlamentari europei eletti in Italia sia espresso dai
cittadini della Sardegna.
4. Stato e regione garantiscono l'eguaglianza tra i
cittadini, il diritto all'informazione, i diritti inviolabili
di libertà ed il diritto al lavoro.
Art. 3.
(Compiti fondamentali della regione).
1. La regione tutela la lingua, la storia e la cultura
della Sardegna, associa alle sue politiche le comunità locali
e garantisce la effettiva e piena partecipazione dei sardi,
anche attraverso le rappresentanze sociali e culturali, alle
scelte fondamentali dello sviluppo dell'isola attraverso
specifici istituti definiti dalla legge regionale.
2. La regione garantisce il diritto dei propri cittadini
ad una corretta informazione con ogni mezzo e vieta situazioni
di monopolio dei mezzi di informazione.
3. La regione garantisce ai sardi non residenti nel suo
territorio, in quanto parte integrante del suo popolo,
adeguate forme di rappresentanza politica e di partecipazione
alle iniziative che tendono a favorire il mantenimento del
rapporto tra loro e la terra d'origine.
4. La regione assicura a tutti coloro, pur non cittadini
italiani, che risiedono nel suo territorio adeguate forme di
partecipazione alla vita politica ed amministrativa nel
territorio della regione.
Art. 4.
(Sviluppo e continuità territoriale,
intesa Stato-regione).
1. I rapporti della regione con lo Stato sono definiti
secondo il metodo dell'intesa, sulla cui base sono
disciplinati tutti gli interventi attuati nel territorio della
regione, mediante leggi e provvedimenti amministrativi in
attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. Nell'intesa
sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la regione,
sono garantite, con il concorso dell'Unione europea, in
attuazione dei Trattati sull'Unione europea, misure atte a
realizzare, per la mobilità di persone e merci, condizioni di
opportunità e livelli di costi pari a quelli realizzabili nel
territorio continentale, anche con specifiche deroghe alle
regole generali dell'Unione europea in materia di concorrenza
e aiuti di stato.
Capo II
FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 5.
(Potestà legislativa della regione).
1. La potestà legislativa è esercitata dalla regione nel
rispetto dei princìpi supremi della Costituzione e
dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dello Statuto e
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. E' esercitata altresì dallo Stato per
le materie tassativamente previste dal presente Statuto e nel
rispetto dei medesimi limiti.
2. La legge regionale rimuove ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica.
3. La legge regionale ratifica le intese che la regione
stipula con altre regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, quando si provvede alla individuazione di
organi comuni tra più regioni.
4. La ratifica con legge regionale interviene anche per
gli accordi della regione con Stati esteri e per le intese con
enti territoriali interni di altri Stati.
Art. 6.
(Potestà legislativa concorrente
tra regione e Stato).
1. Le materie di legislazione concorrente, nelle quali pur
spettando alla regioni la potestà legislativa, è riservata
tuttavia alla legislazione dello Stato la determinazione dei
princìpi fondamentali, sono le seguenti:
a) rapporti internazionali e con l'Unione europea
della regione;
b) commercio con l'estero;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) immigrazione;
e) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale;
f) professioni;
g) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi;
h) tutela della salute;
i) alimentazione;
l) organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e città metropolitane;
m) ordinamento sportivo;
n) protezione civile;
o) governo del territorio con esclusione delle
materie dell'edilizia e dell'urbanistica;
p) porti e aeroporti civili;
q) grandi reti di trasporto e di navigazione;
r) ordinamento della comunicazione;
s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia;
t) previdenza complementare e integrativa;
u) armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
v) tutela dell'ecosistema e dei beni culturali;
z) valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
promozione e organizzazione di attività culturali;
aa) casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale;
bb) enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale.
cc) regime doganale della Sardegna.
Art. 7.
(Potestà legislativa esclusiva dello Stato).
1. Spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà
legislativa nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) tutela dell'ambiente;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutano;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia forestale, rurale e locale urbana e della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
q) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno.
Art. 8.
(Potestà regolamentare).
1. Nelle materie di legislazione statale esclusiva la
potestà regolamentare spetta allo Stato, salva delega alla
regione, la quale in ogni caso può emanare norme di
integrazione e di attuazione.
2. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni
altra materia tranne che per quelle attribuite a comuni,
province e città metropolitane i quali tutti, comunque, hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Art. 9.
(Funzioni amministrative).
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano dalla
legge conferite a province, città metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
2. I comuni, le province e le città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
3. La regione esercita le funzioni amministrative ad essa
attribuite dalla legge, nel rispetto del comma 1, nonché
quelle delegate dallo Stato che vengono dirette dal presidente
della regione che si conforma alle istruzioni del Governo.
4. La regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei
loro uffici.
5. Un rappresentante del Governo sovraintende alle
funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina
con quelle esercitate dalla regione.
6. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regione nelle materie di cui alla lettera h)
dell'articolo 7 e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
7. Stato, regione, città metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 10.
(Partecipazione all'attività dell'Unione
europea).
1. La regione, tranne che nelle materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
2. Nelle materie di sua competenza la regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, in conformità ai princìpi
dell'ordinamento ed agli impegni internazionali dello
Stato.
3. La regione, salve le competenze di cui al comma 2, è
anche rappresentata nella elaborazione e nella sottoscrizione
dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda
stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi che
siano comunque di diretto interesse della Sardegna.
4. Il Presidente della regione partecipa, con rango di
Ministro, in rappresentanza dello Stato, ai Consigli dei
ministri dell'Unione europea quando si trattano questioni di
specifico interesse della Sardegna.
Art. 11.
(Poteri sostitutivi del Governo).
1. Il Governo può sostituirsi a organi della regione,
delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica della Repubblica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali.
2. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Capo III
FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO
Art. 12.
(Autonomia finanziaria).
1. La regione ha autonomia finanziaria e contabile,
istituisce tributi propri in un quadro coordinato con la
finanza dello Stato, nell'ambito del patto di stabilità e in
armonia con i princìpi della solidarietà nazionale.
2. Lo Stato garantisce con la legge di bilancio che la
regione goda di entrate complessive annuali non inferiori al
prelievo fiscale complessivo prodotto nel territorio regionale
aumentato delle risorse aggiuntive a qualunque titolo erogate
dallo Stato nell'anno precedente all'entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
3. La regione nell'esercizio della propria autonomia
finanziaria e contabile ispira la politica di bilancio ai
princìpi della programmazione territoriale ai fini del
riequilibrio. A tale fine la regione istituisce nel bilancio
un fondo finalizzato alla perequazione delle aree con minore
capacità fiscale da assegnare alle province, ai comuni e alle
città metropolitane.
4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono a finanziare
gli interventi di cui all'articolo 3.
5. La regione può integrare gli interventi statali di cui
al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.
6. I comuni, le province e le città metropolitane hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
7. Le risorse derivanti dalle fonti di cui al presente
articolo consentono alla regione, ed a comuni, province e
città metropolitane di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Art. 13.
(Princìpi e strumenti per l'autonomia
finanziaria).
1. La regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale.
2. La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico
dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza
tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese
nel rispetto dei trattati sull'Unione europea.
3. La regione può affidare agli organi dello Stato
l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
4. La regione collabora all'accertamento delle imposte
erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel
suo territorio. A tale fine la giunta regionale ha facoltà di
segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici
finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi
rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile,
fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
5. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono
tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti
adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
Art. 14.
(Patrimonio e demanio).
1. I comuni, le province, le città metropolitane e la
regione hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
2. La regione, i comuni, le province e le città
metropolitane hanno facoltà di ricorrere all'indebitamento,
anche emettendo prestiti interni, da essi esclusivamente
garantiti, di norma solo per provvedere ad investimenti in
opere di carattere permanente, e comunque per una cifra
annuale non superiore al 50 per cento della quota di entrate
ordinarie destinate ad investimenti.
3. La regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei
beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare
e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne
che quello necessario alla difesa della Repubblica.
4. I beni e diritti connessi a servizi di competenza
statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri
tale condizione.
5. I beni immobili situati nella regione, che non sono di
proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione.
6. Possono essere istituiti nella regione zone e punti
franchi, previa intesa della regione con l'Unione europea.
Capo IV
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 15.
(Organi fondamentali della regione
e legge sulla forma di governo).
1. Sono organi della regione: il consiglio regionale, la
giunta regionale ed il presidente della regione.
2. Il consiglio regionale, il presidente della regione ed
il vicepresidente sono eletti contestualmente con suffragio
universale e diretto.
3. In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
di quanto disposto dal presente Statuto, la legge regionale,
approvata dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, integra la disciplina sulla forma di
governo della regione e, specificatamente, le modalità di
elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di
stabilità, del consiglio regionale, del presidente della
regione e del vicepresidente e di nomina dei componenti della
giunta regionale, i rapporti tra gli organi della regione, la
presentazione e l'approvazione della mozione motivata di
sfiducia nei confronti del presidente della regione, gli
ulteriori casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le
predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa
legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum
regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
4. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza
dei sessi, la legge di cui al comma 3 promuove la parità di
accesso alle cariche elettive.
5. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il consiglio regionale comportano lo scioglimento
del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
consiglio e del presidente della regione.
6. La legge regionale di cui al comma 3, dopo la sua
approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio regionale, in due successive sedute a distanza di
almeno due mesi, viene pubblicata e su di essa il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro un mese
dalla sua pubblicazione.
7. La legge regionale di cui al comma 3 è sottoposta a
referendum regionale, la cui disciplina è prevista da
apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio
regionale. Se la legge è stata approvata in seconda votazione
a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio
regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro
tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta
da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione
del consiglio regionale. La legge non è promulgata, qualora
sia sottoposta a referendum, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi, ovvero qualora, impugnata dinanzi
alla Corte costituzionale, l'impugnazione governativa sia
accolta dalla Corte.
8. Con la legge regionale di cui al comma 3 è disciplinato
il consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione e di raccordo fra la regione e gli enti
locali.
Art. 16.
(Consiglio regionale).
1. Il consiglio regionale è composto da ottanta
consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e
segreto.
2. E' elettore ed eleggibile al consiglio regionale chi è
iscritto nelle liste elettorali della regione.
3. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con
quello di membro del Governo, di una delle Camere, del
Parlamento europeo o di altro consiglio regionale, di organi
costituzionali o di rilievo costituzionale, di presidente di
provincia o di sindaco di un comune con popolazione superiore
a diecimila abitanti, di membro di giunta provinciale o di
giunta comunale dei comuni capoluogo di provincia o con
popolazione superiore ai trentamila abitanti.
4. Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
5. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal
presidente della regione e hanno luogo a decorrere dalla
quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica
successiva al compimento del periodo di cui al comma 4.
6. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente
la data stabilita per la votazione.
7. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni
dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
presidente della giunta regionale in carica.
Art. 17.
(Organizzazione del consiglio regionale).
1. Il consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti,
il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni, in
conformità al regolamento interno, che esso adotta a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il consiglio regionale si riunisce di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce
in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o su
richiesta del presidente della regione o di un quinto dei suoi
componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio regionale non sono
valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia
prescritta una maggioranza speciale.
4. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche. Il
consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta
segreta.
5. I membri della giunta regionale hanno diritto di
assistere alle sedute del consiglio.
6. Il consiglio regionale ha facoltà di istituire organi
di consulenza tecnica nominando i relativi componenti con
deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi.
Art. 18.
(Status dei consiglieri regionali).
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera
regione.
2. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi
all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di
essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio
al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della
regione autonoma della Sardegna.
3. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti
per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni. Si applicano ai consiglieri regionali le
disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 68
della Costituzione, intendendosi sostituito il riferimento
alla Camera di appartenenza con quello al consiglio
regionale.
4. I consiglieri regionali ricevono una indennità e
rimborsi spese fissati con legge regionale e comunque non
superiori all'80 per cento del totale delle indennità e dei
rimborsi spese spettanti ai membri del Parlamento della
Repubblica.
Art. 19.
(Funzioni del consiglio regionale).
1. Il consiglio regionale esercita le funzioni legislative
attribuite alla regione.
2 L'iniziativa delle leggi spetta alla giunta regionale e
ai membri del consiglio regionale. Essa spetta altresì al
consiglio delle autonomie locali, ad almeno due consigli
provinciali ed a non meno di dieci consigli comunali che
rappresentino almeno un ventesimo degli elettori per la
regione ed al popolo sardo, secondo quanto stabilito dalla
legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 15.
3. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato
da una commissione ed approvato dal consiglio regionale,
articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
può disciplinare l'approvazione anche in sede redigente. La
procedura ordinaria è comunque applicata per le decisioni in
materia di bilancio e per le proposte di modifica
statutaria.
4. Le leggi sono promulgate dal presidente della regione,
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine
diverso.
5. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal consiglio
regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinati ai
termini di cui al comma 4.
6. Il consiglio regionale può presentare alle Camere voti
e proposte di legge su materie che interessano la regione. E'
altresì tenuto a pronunciarsi, nei termini previsti dal suo
regolamento, sulle proposte di legge presentate ai sensi del
secondo periodo del comma 2 e sulle petizioni presentate dai
cittadini della Sardegna su problemi di comune interesse.
Art. 20.
(Bilancio della regione).
1. Il consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dalla giunta regionale.
2. I documenti di bilancio sono formulati in modo da
favorire una lettura comparata dei conti regionali nel quadro
della contabilità nazionale.
3. L'esercizio finanziario della regione ha la decorrenza
dell'anno solare e quello provvisorio può essere autorizzato
per non più di tre mesi.
4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio sono
contestualmente trasmessi al consiglio delle autonomie locali
il quale deve pronunciarsi entro venti giorni. L'eventuale
parere contrario su talune parti determina che, l'approvazione
delle stesse senza adeguarsi al parere, possa avvenire solo
con il voto a maggioranza assoluta del consiglio regionale.
Art. 21.
(Impugnazione delle leggi).
1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro due mesi dalla data della sua
pubblicazione.
2. La regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda
la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o
dell'atto avente valore di legge.
Art. 22.
(Presidente della regione e giunta regionale).
1. L'elezione del presidente della regione e del
vicepresidente è contestuale al rinnovo del consiglio
regionale.
2. Entro dieci giorni dalla proclamazione il presidente
della regione nomina i componenti la giunta regionale e può
successivamente revocarli. Definisce le ulteriori funzioni del
vicepresidente che fa parte della giunta regionale.
3. Se il consiglio regionale approva a maggioranza
assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia
nei confronti del presidente della regione, presentata da
almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non
prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si
procede a nuove elezioni del consiglio regionale, del
presidente della regione e del vicepresidente.
4. Si procede parimenti a nuove elezioni del consiglio
regionale, del presidente della regione e del vicepresidente
in caso di dimissioni del presidente della regione.
5. Il presidente della regione è il rappresentante della
regione autonoma della Sardegna.
6. Il presidente della regione, la giunta regionale ed i
suoi componenti sono organi esecutivi della regione.
7. L'ufficio del presidente della regione e di membro
della giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro
ufficio pubblico.
8. L'ufficio di membro della giunta regionale è altresì
incompatibile con la carica di consigliere regionale.
9. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano
nominati membri della giunta regionale sono messi a
disposizione della regione senza assegni, ma conservano gli
altri diritti di carriera e di anzianità.
Art. 23.
(Atti aventi forza di legge regionale
della giunta regionale).
1. In casi straordinari, specificamente indicati nella
legge di delegazione, la giunta regionale può essere delegata,
per materie determinate e con l'indicazione dei termini di
tempo, non superiori ad un anno, e dei princìpi e criteri
direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale,
previo parere della commissione consiliare competente.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati con
atto del presidente della regione previo parere del consiglio
regionale che lo esprime entro due mesi dalla richiesta. La
mancata espressione del parere nei termini previsti non
impedisce l'emanazione del decreto delegato.
Capo V
ENTI LOCALI
Art. 24.
(Province e comuni nella regione).
1. Le province della Sardegna conservano l'attuale
struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono
essere istituite nuove province e possono essere modificate le
circoscrizioni delle province esistenti in conformità alla
volontà delle popolazioni di ciascuna delle province
interessate espressa con referendum.
2. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con
legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
3. Sugli atti degli enti locali può essere esercitato un
controllo di legittimità da organi della regione, nei modi e
nei limiti stabiliti con legge regionale.
Capo VI
RAPPORTI FRA LO STATO
E LA REGIONE
Art. 25.
(Rapporti con il Governo).
1. Il presidente della regione riceve la convocazione con
l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri ed
interviene ai lavori, con diritto di voto, quando si trattano
questioni che riguardano particolarmente la regione.
2. Il Governo della Repubblica, stabilendo specifiche
direttive può delegare, anche in via generale, alla regione le
funzioni di tutela dell'ordine pubblico che saranno esercitate
dal presidente della regione, il quale, a tale scopo, può
richiedere l'impiego delle forze armate.
3. La giunta regionale, quando constati che l'applicazione
di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia
economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa per
l'isola, può chiederne la sospensione al Governo della
Repubblica il quale, se sussistono le condizioni, constatata
la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a
norma dell'articolo 77 della Costituzione. In caso di mancato
accoglimento della richiesta regionale la giunta regionale può
proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte
costituzionale.
Art. 26.
(Scioglimento del consiglio regionale).
1. Il consiglio regionale può essere sciolto, oltre che
negli altri casi indicati dallo Statuto, quando compia atti
contrari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni
di legge. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare
per le questioni regionali. Con il decreto di scioglimento è
nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al
consiglio regionale, che provvede all'ordinaria
amministrazione di competenza della giunta regionale ed agli
atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
consiglio. Essa indice le elezioni del consiglio regionale,
del presidente della regione e del vicepresidente, che debbono
aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo
consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni
dalle elezioni.
3. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al comma 2 è disposta la
rimozione del presidente della regione che abbia compiuto atti
contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di
legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di
sicurezza nazionale.
4. Nel caso di cui al comma 3 qualora la rimozione non
riguardi anche il vicepresidente, ed in caso di morte ed
impedimento permanente del presidente, le funzioni di
presidente della regione, sino al termine della legislatura,
sono svolte dal vicepresidente eletto, il quale entro dieci
giorni provvede ad attribuire le funzioni di vicepresidente ad
uno dei componenti della giunta regionale.
5. La legge regionale di cui all'articolo 15 disciplina
gli ulteriori effetti dello scioglimento e della rimozione
nonché quelli relativi allo svolgimento delle funzioni
presidenziali da parte del vicepresidente eletto.
Capo VII
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 27.
(Revisione dello Statuto).
1. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto è
normalmente esercitata dal consiglio regionale o da almeno
ventimila elettori della Sardegna. Può essere esercitata anche
con il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi
costituzionali. Nel caso di progetti di modificazione del
presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, le
relative proposte sono comunicate dal Governo della Repubblica
al consiglio regionale, che esprime preventivamente il suo
parere entro due mesi.
2. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in
prima deliberazione da entrambe le Camere, il consiglio
regionale deve in ogni caso esprimere il suo parere entro i
successivi venti giorni e qualora questo sia contrario, il
presidente della regione indice un referendum consultivo
prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione
per la seconda deliberazione. Qualora l'esito del
referendum sia contrario alla modifica, la seconda
deliberazione parlamentare non ha luogo e la proposta di
modifica decade.
3. Nel caso di proposte di revisione statutaria ad
iniziativa del consiglio regionale il Parlamento, qualora
vengano approvati emendamenti nel corso della prima
deliberazione, attende che su di essi si pronunci, nel mese
successivo alla approvazione della seconda Camera, il
consiglio regionale e qualora questi esprima voto contrario,
il procedimento legislativo per la modifica dello Statuto deve
interrompersi.
4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono
sottoposte al referendum di cui all'articolo 138 della
Costituzione.
5. Le disposizioni del capo III del presente Statuto
possono essere modificate con legge ordinaria della Repubblica
su proposta del Governo o della regione, in ogni caso di
intesa con la regione.
Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28.
(Commissioni paritetiche).
1. Sono istituite una o più commissioni paritetiche
composte da quattro membri, nominati dal Governo della
Repubblica e dalla giunta regionale, sentito il consiglio
regionale, con il compito di proporre le disposizioni relative
al passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale
dallo Stato alla regione, alle province ed ai comuni, nonché
le norme di attuazione del presente Statuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposte al
parere vincolante del consiglio regionale ed emanate con
decreto legislativo.
Art. 29.
(Applicazione transitoria
delle leggi dello Stato).
1. Nelle materie attribuite alla competenza della regione,
fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 30.
(Disposizione finanziaria transitoria).
1. Sino all'entrata a regime del sistema fiscale di cui
all'articolo 12 sono attribuite alla regione le seguenti
entrate costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone
giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte di
bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia
elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette
nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle
successioni e donazioni riscosse nel territorio della
regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute
alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, operate da imprese industriali e commerciali
che hanno la sede centrale nella regione, sugli emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede
centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel
territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese
industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal
detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che
prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati
nell'ambito regionale, e ferma restando la spettanza allo
Stato delle ritenute alla fonte operate da imprese industriali
e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in
stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio
regionale;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione
su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel
territorio della regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale
dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto
riscossa nel territorio della regione, compresa quella
relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati
ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, da determinare preventivamente per ciascun anno
finanziario di intesa fra lo Stato e la regione, in relazione
alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della
regione;
h) dai canoni per le concessioni
idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo e da altri
tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con
legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello
Stato;
l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e
dal proprio demanio;
m) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria.
Art. 31.
(Disposizione transitoria
sulla partecipazione regionale
ai lavori del Parlamento).
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della
parte seconda della Costituzione ed alla istituzione del
Senato delle regioni, i regolamenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti della regione e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2 Quando un progetto di legge riguardante le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi
del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto
l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea
parlamentare delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Art. 32.
(Disposizioni elettorali transitorie).
1. Al consiglio regionale in carica a seguito delle
elezioni del 1999, fermo quanto disposto dal comma 8 del
presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 22 e continuano ad applicarsi, se non è
altrimenti disposto dalla legge regionale prevista
dall'articolo 15, le disposizioni statutarie vigenti dopo
l'entrata in vigore della legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2.
2. Qualora si debba procedere a nuove elezioni ed alla
data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti
modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi
dell'articolo 15 del presente Statuto, per l'elezione del
consiglio regionale e per l'elezione del presidente della
regione e del vicepresidente si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che
disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario.
3. Ai fini di cui al comma 2 le circoscrizioni elettorali
sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della
regione Sardegna e, per quanto riguarda i consiglieri che sono
eletti con sistema maggioritario la circoscrizione è
costituita dal territorio dell'intera regione.
4. Sono candidati alla presidenza della regione i
capilista delle liste regionali. E' candidato alla
vicepresidenza il numero due della lista. Sono proclamati
eletti presidente della regione e vicepresidente il candidato
capolista ed il numero due della lista che ha conseguito il
maggior numero di voti validi in ambito regionale.
5. Il presidente della regione fa parte del consiglio
regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, e la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 6 del presente articolo si applicano anche in deroga al
numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16
del presente Statuto.
6. E' eletto alla carica di consigliere il candidato
capolista alla carica di presidente della regione che ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato proclamato eletto presidente. L'ufficio
centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate
con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica
di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un
seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
spettanti alle liste di maggioranza in seno al consiglio
regionale.
7. All'elezione di cui al presente articolo continuano ad
applicarsi, in via suppletiva, ed in quanto compatibili con le
disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n.
43, e successive modificazioni, le disposizioni delle leggi
della regione Sardegna per l'elezione del consiglio regionale,
limitatamente alla disciplina dell'organizzazione
amministrativa del procedimento elettorale e delle
votazioni.
8. Il consiglio regionale eletto nel 1999 decade quando,
entro due mesi dall'approvazione di una mozione di sfiducia o
dalle dimissioni del presidente della regione, non sia in
grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni secondo
quanto previsto nello Statuto e nella presente norma
transitoria.
Art. 33.
(Disposizione transitoria sui trasporti).
1. Sino alla piena realizzazione dell'obbiettivo di cui
all'articolo 4 il Governo della Repubblica è tenuto ad operare
affinché nella regolamentazione del servizio ferroviario e
degli altri servizi nazionali di comunicazione e trasporti
terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente
interessare la regione, ivi compresa la determinazione delle
relative tariffe, la regione Sardegna esprima un parere
vincolante che può essere disatteso solo previa autorizzazione
del Governo.
Art. 34.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge costituzionale entra in vigore due
mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.